Modalità e termini per ottenere il rimborso IMU, direttamente in conto corrente. In caso di versamento di IMU in eccesso l’istanza di rimborso deve essere presentata al Comune di riferimento che invierà l’accredito sul conto corrente del contribuente. La procedura da seguire.
Il 16 dicembre di ogni anno, va in scadenza il termine per effettuare il versamento a saldo (seconda o unica rata) dell’IMU dovuta per l’anno di imposta in corso, relativa a tutti gli immobili che non sono stati esclusi dal pagamento del tributo, ovvero per i quali non rientravano tra le specifiche ipotesi di esclusione e di esenzione.
Sono stati, quindi, tenuti al versamento dell’imposta i titolari di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché i proprietari di unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze quali:
- Le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case“);
- Le abitazioni concesse in locazione;
- Le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all’abitazione principale dal Comune.
Il saldo IMU è dovuto anche per le pertinenze che non beneficiavano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale e per i fabbricati non abitativi, quali gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati, diversi dai fabbricati rurali strumentali, nonché per le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Per coloro non hanno effettuato nel termine ordinario il pagamento dell’imposta possono fruire dell’istituto del ravvedimento operoso mentre per i contribuenti che hanno effettuato versamenti in esubero rispetto al dovuto possono inoltrare richiesta di rimborso. In questo contributo ci occuperemo proprio di questa seconda ipotesi, ovvero, la presentazione di istanze per ottenere il rimborso IMU nel caso in cui si sia effettuato un versamento in eccesso.
Rimborso IMU per versamenti in eccesso
L’attivazione delle procedure finalizzate al rimborso ed alle regolazioni dei tributi locali ha reso possibile predisporre il rimborso dei tributi locali versati in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto. Il procedimento prevede la presentazione per via esclusivamente telematica della relativa domanda a cura dei contribuenti interessati a cui fa seguito l’espletamento di una formale istruttoria posta a carico dei Comuni.
In effetti l’esigenza di presentare l’istanza al Comune deriva dalla circostanza che anche se il versamento eccedente sia stato effettuato nei confronti dello Stato l’ente locale in parola è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo tributario in capo al contribuente.
La fase istruttoria per la verifica della fondatezza delle richieste deve essere ultimata entro 180 giorni dalla ricezione della domanda. Solo successivamente alla positiva definizione di detta istruttoria il comune comunica telematicamente al MEF l’importo da rimborsare, distinguendo quella a proprio carico e quella a carico dell’Erario.
Rimborso IMU: cosa consiste
In sostanza, grazie all’ausilio di dette procedure telematizzate ed all’utilizzo di sistemi automatizzati pure in presenza di consistenti quantità di richieste di rimborso, l’Amministrazione finanziaria ha ora la possibilità di individuare rapidamente i contribuenti che hanno effettuato versamenti in eccesso.
In corrispondenza di ciascun nominativo, vengono predisposte liste contenenti i dati necessari perché l’operazione di rimborso vada a buon fine, tra cui quelli indicanti le generalità dell’avente diritto, l’ammontare dell’imposta da rimborsare e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario del rimborso.
Rimborso IMU: soggetti interessati
Il provvedimento è stato previsto a favore di quei contribuenti che negli anni scorsi hanno effettuato erroneamente versamenti IMU in eccesso rispetto al dovuto ovvero non dovuti per nulla a favore dello Stato.
Rimborso IMU: procedura
Operativamente è stato disposto che il Dipartimento delle finanze emetterà ordini di pagamento collettivi elaborati in base alle liste che gli enti locali produrranno nel rispetto delle modalità fissate con specifici decreti del MEF attraverso i quali verranno individuate anche le imposte e le tasse da rimborsare tramite dette procedute e le relative modalità di esecuzione delle stesse.
Nello specifico è stato previsto che i soggetti interessati, laddove si siano accorti di aver effettuato un versamento non dovuto, inoltrino una semplice comunicazione al Comune competente indicando i seguenti dati:
- Estremi del versamento;
- Importo versato;
- Dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento;
- Ente locale destinatario delle somme;
- Il codice IBAN su cui canalizzare il rimborso.
Laddove occorra attivare una procedura di riversamento di somme tra un ente ed un altro occorre segnalare anche l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento. Va anche segnalato che la norma non esclude la possibilità che l’ente locale una volta appurato l’imposta effettivamente dovuta proceda a rimborsare al contribuente anche le somme erroneamente versate allo Stato.
Di tale rimborso viene data comunicazione al MEF ai fini di successive compensazioni tra Stato ed Ente locale. Sulle somme eccedenti versate allo Stato viene riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi legali dal giorno successivo a quello di effettivo versamento fino alla data di emissione del mandato di Pagamento.
Al fine di agevolare la definizione delle procedure di rimborso con Decreto MEF 26 ottobre 2016 sono state definite tre modalità di pagamento.
DATI DA SEGNALARE NELL’ISTANZA | ENTE A CUI INVIARE LA RICHIESTA | TERMINE CONCLUSIONE ISTRUTTORIA | TERMINE PER RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE | TERMINE PR RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO |
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– Estremi versamento – Importo versato; – Dati catastali immobile – Ente locale destinatario delle somme – Codice IBAN | Ente locale | 180 giorni | 180 giorni | 90 giorni da comunicazione dell’Ente locale |
Modalità con accredito su IBAN del contribuente
Le disposizioni prevedono che i competenti Uffici del dipartimento delle finanze, direzione agenzie ed enti della fiscalità, attraverso la procedura telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale, dopo aver ricevuto dal comune notizia, con apposita comunicazione, del rimborso spettante devono procedere ad effettuare il rimborso in questione entro novanta giorni dalla data di ricezione, unitamente alla trasmissione degli elenchi informatici contenenti gli estremi per effettuare gli accrediti ai singoli contribuenti alla Banca d’Italia – Servizio Tesoreria dello Stato.
La Banca d’Italia, dal canto suo, deve provvedere ad estinguere l’ordinativo di pagamento collettivo dopo aver verificato la corrispondenza dell’importo del titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi. Nell’ipotesi in cui il contribuente persona fisica non sia in possesso di un conto corrente bancario o postale, e dunque non disponga di un IBAN, il rimborso può essere effettuato con l’emissione di un assegno bancario emesso dalla Banca d’Italia ovvero può essere riscosso il contante presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dal contribuente.
In tale ipotesi il rimborso avviene con l’emissione di ordini di pagare individuali da estinguersi nella data indicata nel titolo, secondo due distinte modalità a seconda del valore del rimborso.
Rimborsi inferiori o pari a €. 1.000
Per gli importi inferiori o pari a €. 1.000 il rimborso può essere effettuato a mezzo bonifico domiciliato presso gli uffici postali per pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, al beneficiario del rimborso.
Rimborsi superiori a €. 1.000
Per gli importi da rimborsare il cui valore superiori il limite di €. 1.000, la somma sarà erogata tramite l’emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato al beneficiario del rimborso.
Rimborso IMU non andato a buon fine
Nel caso in cui le somme dei bonifici postali non vengano riscossi o i vaglia cambiari non siano andati a buon fine, le relative somme sono riversate in un apposito conto corrente intestato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, per essere successivamente riutilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.
Si evidenzia che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro e non oltre il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Le somme restituite a fronte di bonifici bancari o postali nonché di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo e quelle restituite dagli uffici postali per i bonifici domiciliati non riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità sono riversate sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale intestato al “Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni“, per essere riutilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.