Validità del matrimonio estero effettuato da soggetti fiscalmente residenti in Italia. Conseguenze e adempimenti ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero. Le problematiche legate all'atto di matrimonio estero e la relativa trascrizione in Italia ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all'estero.

In questo contributo intendo andare ad approfondire un particolare aspetto legato alle conseguenze che si hanno in caso di matrimonio contratto all'estero. In particolare, per quanto riguarda la disciplina sul monitoraggio fiscale per soggetti fiscalmente residenti in Italia.

L’articolo 4 del DPR n. 917/86 (TUIR), al comma 1, lettera a), prevede che “i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del Codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 dello stesso Codice”. Questa previsione implica che i coniugi devono indicare, in dichiarazione annuale, i redditi derivanti dai beni ricadenti nella comunione legale nella misura del 50% ciascuno (o della differente quota da essi stabilita), indipendentemente dalla titolarità formale sugli stessi.

Regime della comunione legale dei coniugi

La comunione legale è regolata nel Codice civile agli artt. 177 e seguenti. Si tratta del naturale regime patrimoniale dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di matrimonio, salvo la manifestazione, da parte loro, di voler regolare i rispettivi rapporti patrimoniali secondo il regime della separazione dei beni o secondo una comunione che non preveda una suddivisione della stessa in parti uguali, ma secondo percentuali differenti. Questa scelta deve essere manifestata attraverso la stipula di una c.d. "convenzione matrimoniale", la quale deve assumere la forma dell'atto pubblico. Pertanto, qualora i coniugi non abbiano optato diversamente, i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla comunione legale dei beni.

La sussistenza della comunione legale è pubblicizzata attraverso la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile. Qualora, invece, i coniugi abbiano eventualmente stipulato una convenzione per derogare alla comunione legale, essa deve essere annotata sull’atto di matrimonio trascritto.

Una delle difficoltà derivanti da queste previsioni può sorgere in ipotesi di soggetti che abbiano contratto matrimonio estero al di fuori dell’Italia, benché siano ivi residenti. Non è mia intenzione entrare nel dettaglio degli aspetti legali della questione. Tuttavia, è importante chiedersi ed approfondire se in caso di matrimonio contratto all'estero è possibile beneficiare della previsione recata dall’articolo 4, lettera a), del DPR n. 917/86. Inoltre, è opportuno approfondire quali potrebbero essere le corrette modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi qualora ...

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