Rimborso credito IVA, in base a quanto previsto dall’art. 30 del decreto IVA non spetta alla stabile organizzazione perché è riservato ai soggetti non stabiliti senza alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito. Risposta all’Interpello n. 160 del 29 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Il rimborso credito IVA, non spetta alla stabile organizzazione perché è riservato ai soggetti non stabiliti, per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito.
La risposta all’Interpello n. 160 del 29 maggio, chiarisce che, si arriva ad un’altra conclusione se la stabile organizzazione assolve l’IVA in dogana per le importazioni dei beni in Italia, secondo quanto previsto dall’articolo 67 del Decreto IVA.
Rimborso credito IVA
L’istante è una società secondaria della casa madre che chiede all’Agenzia delle Entrate, quali sono i presupposti per poter chiedere il rimborso del credito IVA.
L’Agenzia delle Entrate, chiarisce che:
La lettera e) prevede che i soggetti si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17 dello stesso decreto, ovvero ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione.
La norma infatti nasce per i due presupposti seguenti:
- Permettere di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, ai soggetti che si sono identificati direttamente;
- Permettere di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA ai soggetti che hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.
Stabile organizzazione: esclusione dal rimborso del credito IVA
Alla stabile organizzazione è precluso l’accesso al rimborso del credito IVA in base alla lett. e) dell’articolo 30, secondo comma, del Decreto IVA.
Tale diritto è riservato esclusivamente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito.
L’esclusione può verificarsi anche se un soggetto non stabilito ha una sede secondaria che non partecipa alla realizzazione delle operazioni poste in essere dallo stesso.
La motivazione risiede nel fatto che tale attività rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento delle operazioni effettuate dalla casa madre e non può essere considerata irrilevante ai fini della realizzazione delle stesse.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che: