Una recente comunicazione INPS stabilisce con certezza che per le partite Iva a regime forfettario scatta la riduzione dei contributi INPS per i soggetti che rientrano nel cappello di artigiani e commercianti. Riduzione che va richiesta all’ente previdenziale entro il giorno 28 febbraio 2024.
La riduzione dei contributi INPS è riservata ai lavoratori autonomi con partita Iva a regime agevolato forfettario, con riduzione al 35% dei contributi, per l’anno 2024. I soggetti che hanno cominciato una nuova attività autonoma con partita Iva agevolata come artigiani e commercianti, possono procedere alla richiesta per l’anno in corso, e la domanda può essere presentata una volta per tutto il periodo di lavoro.
L’urgenza di presentare la domanda è soprattutto per chi desidera la riduzione dei contributi e che ha avviato l’attività in questo primo periodo del 2024, in fase di avviamento. Per chiedere questa particolare agevolazione è necessario svolgere una attività di impresa e essere iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti. Tutti i dettagli sul funzionamento della riduzione dei contributi INPS nell’articolo.
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Riduzione contributi INPS: il regime forfettario
Il regime forfettario è un particolare regime fiscale che si può adottare con l’apertura di una partita Iva e l’avviamento di una attività autonoma, seguendo alcune condizioni. Una Partita Iva a regime forfettario presenta agevolazioni interessanti per quanto riguarda le imposte, che variano dal 5% al 15%.
In questo periodo storico i lavoratori autonomi che avviano una attività scelgono sempre più spesso questo regime fiscale agevolato, particolarmente indicato per i giovani e per determinate categorie di lavoratori. Uno dei requisiti per il regime forfettario è quello di non superare il fatturato annuo di 85.000 euro.
Come per qualsiasi lavoro autonomo, anche questo tipo di partita Iva prevede il versamento dei contributi INPS a fini previdenziali, per cui è necessario al momento dell’apertura della Partita Iva iscriversi alla cassa previdenziale.
Al pari di come funziona per i lavoratori dipendenti, anche i lavoratori autonomi devono provvedere al versamento dei propri contributi per l’accesso alla pensione, contributi che vanno versati direttamente in quanto non è previsto un sostituto di imposta (ovvero il datore di lavoro) che invece è previsto nel caso di lavoro dipendente. Tuttavia, con il regime forfettario si deve fare una distinzione tra lavoratori autonomi artigiani e commercianti e lavoratori liberi professionisti. In particolare nel caso di lavoratori autonomi artigiani e commercianti si fa riferimento alla gestione IVS artigiani e commercianti INPS.
Regime forfettario e contributi INPS
Per quanto riguarda il regime forfettario, bisogna distinguere diversi tipi di soggetti, in base alla gestione della cassa previdenziale:
- Artigiani e commercianti con gestione IVS;
- Liberi professionisti con cassa apposita, diversa dall’INPS;
- Liberi professionisti con gestione separata INPS.
Nel caso di artigiani e commercianti, la quota da versare in termini di contributi INPS è fissa, e viene applicata la riduzione dei contributi INPS del 35%, confermata dalla Circolare n. 19/2023. Questo regime contributivo agevolato è riconosciuto solamente alle partite Iva con regime forfettario sotto al cappello di artigiani e commercianti, non è prevista la riduzione nel caso di liberi professionisti. Tuttavia la possibilità di chiedere la riduzione è data fino alla scadenza del 28 febbraio 2024, ed è facoltativa, come spiega la circolare:
Requisiti per la richiesta di riduzione contributiva
L’aliquota agevolata al 35% non deve essere applicata automaticamente. Questa, infatti, in dettaglio deve essere richiesta direttamente all’INPS nei diversi casi:
- La scadenza è fissata al 28 febbraio 2024 per chi ha avviato un’attività nel 2023;
- Non c’è scadenza, ma bisogna procedere il prima possibile, in caso di apertura di partita Iva nell’anno in corso;
- Chi ha già beneficiato in precedenza della riduzione contributiva, continuerà a beneficiarne salvo rinuncia.
La domanda di riduzione contributiva non deve essere presentata ogni anno ma solo per la prima annualità. Da quel momento l’agevolazione contributiva proseguirà nel tempo sino al mantenimento delle condizioni che consentono la riduzione.
I liberi professionisti che non rientrano nella fattispecie non possono richiedere tale agevolazione, con o senza obbligo di iscrizione ad una cassa professionale specifica. Per i liberi professionisti che optano per la gestione separata INPS l’aliquota dei contributi corrisponde al 26,23%, con coefficiente di redditività al 78%. I contributi sono quindi calcolati senza una quota fissa, ma con una percentuale su quanto effettivamente guadagnato. Per i professionisti che non si rivolgono all’INPS, ma con una propria cassa professionale, le regole possono cambiare e variare di molto, in base alle gestioni specifiche.
Riduzione contributi INPS per artigiani e commercianti
Bisogna poi chiarire il funzionamento delle soglie per stabilire qual è la contribuzione fissa per le partite Iva che rientrano nel cappello di “artigiani e commercianti”, e per quanto riguarda il minimale di reddito e le cifre eccedenti. L’ISTAT ha effettuato per il 2024 un ricalcolo sull’indice dei prezzi al consumo, riscontrando un rialzo. Il limite di reddito minimo annuo viene così stabilito:
A queste cifre devono essere applicate le aliquote del 24% e del 24,48% per gli artigiani e per i commercianti. Importi che vengono ribassati nel caso di lavoratore autonomo di età inferiore a 21 anni, a 23,70% e 24,18%. Da qui viene determinata la contribuzione sul reddito minimale da versare, di circa 4.200 euro annuali.
Per quanto riguarda invece il reddito eccedente, viene aumentata leggermente l’aliquota. Deve essere ricordato, infine, che il versamento dei contributi all’INPS o ad una cassa previdenziale specifica è obbligatorio per tutti i lavoratori autonomi, anche con partita Iva a regime agevolato. Per gli artigiani e commercianti che lavorano con partita Iva con regime forfettario è quindi necessario affrettarsi alla richiesta di agevolazione, perché i termini stanno per scadere.
Nell’ambito del quadro RR del modello Redditi PF, l’agevolazione è contrassegnata con il codice C da riportare nella colonna 7 del rigo RR2.
Effetti della riduzione contributiva
L’applicazione della riduzione contributiva consente l’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (per il 2024 pari a 18.415 euro). Nel caso in cui, invece, l’importo versato dall’imprenditore in regime forfetario che ha aderito all’agevolazione contributiva risulti complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, questi si vedrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Ad esempio, considerando un commerciante che ha prodotto un reddito di impresa non superiore al minimale di reddito e che aderisce alla riduzione contributiva del 35%. L’accredito dell’intero anno ai fini contributivi presuppone il versamento di una somma pari al reddito minimale per l’aliquota contributiva corrispondente, oltre alla contribuzione per la maternità. Non raggiungendo tale importo minimo per effetto della riduzione del 35%, i mesi accreditati per il periodo di imposta risultanti dall’estratto contributivo del commerciante saranno proporzionalmente ridotti. L’adesione alla riduzione contributiva, quindi, deve essere valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.
Contributi INPS regime forfettario: quando versare
Uno dei dubbi principali sul versamento dei contributi INPS dei lavoratori autonomi, in particolare con regime forfettario, riguarda la scadenza dei versamenti. La circolare INPS fa chiarezza anche su questo punto, indicando le modalità e le tempistiche anche per chi beneficia della riduzione.
Il versamento dei contributi va effettuato tramite modello F24, secondo alcune precise scadenze:
- 16 maggio 2024;
- 22 agosto 2024;
- 16 novembre 2024;
- 16 febbraio 2025;
Queste date fanno riferimento al versamento dei contributi per il minimale del reddito. Nel caso di eccedenze, sono previsti termini per il versamento in base al pagamento delle tasse applicate sui redditi delle persone fisiche, in base al saldo 2023, primo acconto 2024, e secondo acconto 2024.
Va ricordato che per poter definire la situazione specifica relativa al versamento dei contributi è necessario far riferimento al codice ATECO, ovvero al codice che identifica l’attività specifica, che può rientrare nel cappello di “artigiani e commercianti” oppure esserne esclusa.
Decadenza dell’agevolazione contributiva
Il presupposto per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali. Quindi, nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisito d’accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche l’agevolazione contributiva viene meno. Questo a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita). Qualora il regime cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente. Questo a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfetario.
Effetti della decadenza
La cessazione dell’agevolazione contributiva determina:
- Ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta;
- In ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali.
Comunicazione di rinuncia all’agevolazione contributiva
Con il messaggio 3.1.2019 n. 15, l’INPS ha precisato che il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni pervenute all’Istituto dal 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le modalità di presentazione della rinuncia sono analoghe a quelle già definite dell’INPS per la precedente domanda di agevolazione.
Si ipotizzi un soggetto che abbia applicato il regime forfetario con l’agevolazione contributiva per il 2023 e fuoriesca da detto regime nel 2024 perché detiene una partecipazione di controllo in una SRL. Sulla base delle indicazioni dell’Istituto, se la rinuncia all’agevolazione contributiva è fatta pervenire entro il 28.2.2024, la disciplina previdenziale ordinaria sarà applicata dall’1.1.2024. Laddove, invece, la rinuncia sia trasmessa oltre la predetta data, la disciplina previdenziale ordinaria sarà ripristinata solo dall’1.1.2025. Ciò significa che, per il 2024, può continuare ad essere applicata la riduzione contributiva del 35%, pur non trovando più applicazione il regime agevolato ai fini reddituali. Tale situazione potrebbe determinare difficoltà in sede di compilazione del quadro RR del modello Redditi PF.
Esclusione di ulteriori riduzioni contributive
Optando per l’agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:
- Coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, ai quali spetterebbe una riduzione dell’aliquota contributiva di 3 punti percentuali;
- Soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, ai quali sarebbe applicabile una riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Agevolazione contributiva INPS forfettari: presentazione della domanda
L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con le Circolari 10.2.2015 n. 29 e 19.2.2016 n. 35.
Attività in corso
I soggetti in regime forfettario già esercenti attività d’impresa che aderiscano per la prima volta all’agevolazione contributiva, hanno l’onere di:
- Compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS. Oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. 10.2.2015 n. 29, da consegnare alla sede INPS competente;
- Presentare tale modello, a pena di decadenza, entro il prossimo 28.2.2024. Il termine del 28 febbraio va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, posto che non è applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo.
Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel passato, la stessa si applicherà automaticamente anche nelle annualità successive. Questo ove permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia (Circolare INPS 12.2.2018 n. 27). Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Nuova attività
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa aderendo al regime agevolato, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare:
- La domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS;
- Con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.
Conclusioni
In conclusione, la riduzione contributiva per artigiani e commercianti in regime forfettario rappresenta un importante incentivo per favorire la creazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Questa misura ha l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale sui lavoratori autonomi, in modo da renderli più competitivi sul mercato e incentivare la loro attività economica.
Il regime forfettario, infatti, offre una maggiore semplicità e flessibilità nella gestione amministrativa e fiscale delle imprese, permettendo di concentrarsi maggiormente sulla propria attività produttiva. In sintesi, la riduzione contributiva per artigiani e commercianti in regime forfettario rappresenta un’opportunità interessante per le piccole imprese, ma è importante valutare attentamente la propria situazione e le eventuali implicazioni previdenziali legate alla maturazione del montante contributivo legato alla riduzione contributiva.