Nel corso della propria vita una SRL può trovarsi nella situazione di determinare la riduzione del capitale sociale. La decisione spetta all'assemblea dei soci su invito dell'organo amministrativo. Quest'ultimo può arrivare alla decisione di ridurre il capitale sociale per svariati motivi.
Ad esempio, può essere il caso di esuberanza del capitale sociale rispetto alle reali esigenze delle società. La società, infatti, in relazione all'andamento economico può trovare ad avere un capitale esuberante rispetto al necessario. Oppure, il caso più frequente è sicuramente quello della riduzione capitale sociale per perdite. In questo caso, quando le perdite coprono le riserve, il capitale sociale deve essere ridotto. Infine, quando le perdite intaccano anche il limite minimo previsto per il capitale sociale, occorre anche effettuare un successivo aumento di capitale sociale.
In tutti questi casi l'organo amministrativo ha facoltà di convocare l'assemblea del soci con oggetto: la riduzione capitale sociale. In questo caso l'assemblea dei soci ha facoltà di decidere autonomamente se avallare o meno la proposta dell'organo amministrativo. Nella maggior parte dei casi la decisione delle riduzione capitale sociale dipende dalle motivazioni individuate dall'organo amministrativo.
Le ipotesi di riduzione del capitale sociale nelle SRL
Come anticipato, la riduzione del capitale sociale nelle SRL può avvenire esclusivamente in presenza di queste due fattispecie:
Riduzione volontaria del capitale sociale;
Riduzione del capitale sociale, obbligatoria, per perdite.
La riduzione del capitale sociale può essere invocata dall'assemblea per qualsiasi motivo. La cosa importante è che l'organo amministrativo spieghi le motivazioni per le quali chiede all'assemblea di deliberare la riduzione del capitale.
La disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale nelle SRL
La riduzione volontaria è una riduzione del capitale c.d. "reale", che comporta una effettiva diminuzione (volontaria o facoltativa) del patrimonio sociale. L'articolo 2482 del c.c. prevede che la riduzione del capitale può aver luogo mediante due diverse modalità:
Il rimborso ai soci delle quote pagate, oppure mediante
La liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita solo dopo 3 mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione. Questo, a garanzia e tutela dei creditori sociali. Infatti, in questo termine i creditori sociali (anteriori all'iscrizione) hanno possibilità di fare procedura di opposizione.
La riduzione volontaria del capitale sociale, in quanto modificazione dell'atto costitutivo, deve essere decisa dall'assemblea (ex art. 2479 co. 2 e 4 c.c.), con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (ex art. 2479-bis co. 3 c.c.).
Procedura per la riduzione volontaria del capitale
La disciplina volta alla riduzione ...
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