Avvisi bonari nel cassetto fiscale: le istruzioni

Con il Provvedimento n. 419815 del 19 novembre l'Agenzia...

Regime Forfettario: cosa cambia dal 2025?

Anche nel 2025, se deciderai di accedere...

Ricevuta prestazione occasionale: istruzioni di compilazione

Fisco NazionaleProfessioniRicevuta prestazione occasionale: istruzioni di compilazione

La ricevuta per prestazione occasionale è il documento con il quale il prestatore certifica il pagamento della prestazione lavorativa da parte del committente. Rappresenta la quietanza di pagamento e prevede una particolare modalità di compilazione per la sua validità.

La ricevuta è l’elemento indispensabile per tutti i soggetti che si trovano ad effettuare una prestazione occasionale. Si tratta di un documento che assolve la funzione di quietanza di pagamento per il committente la prestazione ed allo stesso modo serve a certificare il compenso percepito dal lavoratore.

Per questo motivo ogni soggetto che si avvii a svolgere un attività di lavoro autonomo occasionale, dovrebbe avere ben chiaro il ruolo fondamentale assolto da questo documento, e dovrebbe sapere come deve essere compilato correttamente. Tenendo in considerazione le numerose domande che ci arrivano dai lettori, ho pensato di scrivere queste istruzioni legate alla alla compilazione della ricevuta per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Il lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è disciplinano all’interno dell’articolo 2222 del c.c., che riguarda il contratto di opera. Sulla base di quando previsto dalla normativa posiamo definire lavoratore autonomo occasionale:

Il soggetto che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale

Art. 2222 c.c. – Prestazione d’opera

Da questa definizione possiamo individuare le caratteristiche essenziali del di questa particolare tipologia di lavoro, legate all’assenza di alcuni elementi, ovvero: abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. In presenza di questi elementi, invece, la prestazione deve essere considerata come effettuata in maniera professionale, e quindi, è obbligatoria l’apertura della partita Iva.

Non volendo, tuttavia, essere esaustivo su questo aspetto, ti consiglio di e valutare se possiedi i requisiti per beneficiare dei vantaggi offerti dal c.d. “regime forfettario“. Si tratta di un regime fiscale privilegiato che consente una semplificazione degli adempimenti e una riduzione delle imposte dovute, ma soltanto rispettando i requisiti di accesso e di permanenza. Una volta che hai verificato che l’attività di lavoro autonomo (attenzione non attività commerciale), che stai svolgendo ha le caratteristiche per rientrare nel lavoro autonomo occasionale, può esserti utile seguire passo passo i nostri consigli per la compilazione del documento che dovrai rilasciare al committente.

Compilazione della ricevuta per la prestazione occasionale

Andiamo ad analizzare, di seguito, tutti i passaggi e le istruzioni per arrivare alla corretta compilazione della ricevuta per lavoro autonomo occasionale. Prima di tutto, una precisazione. Trattandosi di un documento non fiscale, questa particolare forma di quietanza può essere predisposta su un qualsiasi foglio di carta bianca. Comunque di seguito puoi trovare il nostro modello fac simile per prestazione occasionale da scaricare.

Si tratta di documento che attesta l’avvenuto pagamento della prestazione occasionale da parte del committente, come una vera e propria quietanza di pagamento. Di seguito puoi trovare una bozza di documento liberamente editabile ed adattabile e personalizzabile in base alle proprie esigenze che potrà sicuramente esserti utile. Dal link seguente scarica il documento:


Momento di emissione della ricevuta

La quietanza per prestazione occasionale deve essere rilasciata al cliente solo e solamente al momento del pagamento del compenso. Il documento, infatti, assolve la funzione di quietanza di pagamento. Sostanzialmente, questo documento in mano al cliente gli certifica di aver pagato quella prestazione.

L’effetto per il prestatore di emettere questo documento prima del pagamento è di mettere nelle condizioni il committente di non corrispondere l’importo della prestazione, in quanto gli viene consegnata una quietanza di pagamento. Per quanto riguarda le regole dichiarative, per evitare errori, è necessario sempre rifarsi al criterio di “cassa, ovvero il reddito si dichiara nell’anno in cui la prestazione viene materialmente corrisposta (indipendentemente da quando viene rilasciato il documento). Per questo motivo, il mio consiglio è di emettere tale documento solo al momento del pagamento, e non prima.

La data ed il numero progressivo

I primi elementi da inserire sono il numero progressivo di emissione e la data. A prima vista sembrano due elementi di facili e di poca importanza, tutt’altro. Molti documenti vengono compilati in maniera errata, proprio nell’indicazione della data. Vediamone il motivo. Ogni documento deve riportare un numero progressivo annuale (1, 2, 3, etc.), che identifichi inequivocabilmente il documento. Questa numerazione deve ripartire da zero annualmente.

La data da inserire deve essere obbligatoriamente quella in cui si è ricevuto il pagamento del corrispettivo. L’errore più comune è quello di inserire una data qualsiasi al documento, in quanto nella prassi il committente vuole l’invio del documento prima che sia stato effettuato il pagamento. Come detto, trattandosi di una quietanza di pagamento per il committente, quindi, rilasciare tale documento equivale a certificare che la transazione è avvenuta.

Per questo motivo, se non hai adeguata sicurezza che il committente effettui il pagamento non consegnate questo documento prima che il pagamento sia stato effettuato. Puoi fornire tutti i dati che occorrono al committente anche in modo diverso per permettergli l’effettuazione del pagamento.

Compilazione dei dati anagrafici del prestatore e del committente

Questa parte è molto semplice. Per prima cosa è necessario indicare i dati anagrafici del prestatore, avendo cura di inserire il proprio codice fiscale e l’indirizzo di residenza. Stessa cosa deve essere fatta per il committente.

In questo caso devi prestare molta attenzione al fatto che il committente sia o meno un soggetto dotato di partita Iva, (sia esso un professionista, una ditta individuale, una società, o un’associazione). Infatti, se il committente è un operatore economico, oltre ai soliti dati anagrafici dovete inserire anche il suo numero di partita Iva. Questo aspetto è molto importante in quando influirà sulla compilazione numerica del documento, per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta di acconto. Tuttavia, vedremo in seguito la ritenuta di acconto nella parte numerica.

Compilazione della descrizione dell’attività svolta

Nella parte descrittiva del documento deve essere indicata la descrizione dell’attività svolta dal prestatore. È consigliabile indicare anche i giorni nella quale la prestazione è stata effettuata, avendo cura di specificare anche le ore in cui la stessa è stata svolta.

Pur non essendo obbligatoria questa precisa indicazione dei termini di svolgimento dell’attività, l’indicazione di questi dati può essere utile al prestatore e al soggetto committente. Questo, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria vada, in caso di controlli, a contestare l’esercizio di un’attività abituale e professionale in luogo di quella occasionale. Ebbene, l’indicazione precisa delle ore prestate più risultare un elemento a proprio favore.

Il corrispettivo lordo percepito

Il corrispettivo lordo della prestazione è l’importo concordato tra committente e prestatore per l’esecuzione della prestazione di lavoro autonomo occasionale. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale si caratterizzano per essere delle prestazioni del tutto sporadiche ed occasionali, per le quali non è obbligatoria la stipula di un contratto.

Tuttavia, per avere una qualche evidenza del rapporto contrattuale che si è instaurato tra committente e prestatore d’opera può essere opportuno arrivare a stipulare un contratto, dove dovrà essere indicato anche il corrispettivo lordo della prestazione. Tale contratto, può diventare importante nel caso di contestazioni sulla prestazione e nel caso in cui vi sia il mancato pagamento della prestazione. A seconda dell’importanza dell’attività e del corrispettivo concordato può essere consigliabile l’assistenza di un legale nella redazione e revisione del contratto.

La ritenuta di acconto sul corrispettivo lordo

La ritenuta di acconto deve essere applicata sul documento solo se il committente:

  • È un soggetto titolare di partita Iva, oppure un’associazione o fondazione dotati di codice fiscale;
  • Trattasi di soggetto avente residenza o sede in Italia.

Quindi, al contrario, quando la prestazione è svolta verso:

  • Soggetti privati o
  • Soggetti aventi residenza o sede fuori dal territorio nazionale

non deve essere applicata la ritenuta di acconto. Sostanzialmente, per stabilire se la ritenuta deve essere applicata il prestatore d’opera deve verificare se il proprio committente rientra nella qualifica di “sostituto di imposta” ex art. 64 del DPR n. 600/73.

A titolo esemplificativo, assumo la qualifica di sostituto di imposta le persone fisiche esercenti arti o professioni, gli esercenti attività commerciale, le società e gli enti di ogni tipo, le società agricole, i condomini, le associazioni, etc. Ogni qualvolta il soggetto che esercita attività di lavoro autonomo occasionale si trova a dover effettuare la prestazione nei confronti di uno di questi soggetti è tenuto ad applicare la ritenuta di acconto con aliquota 20%.

L’aliquota della ritenuta si applica sull’imponibile, ovvero sul corrispettivo lordo della prestazione. La ritenuta, come detto, è obbligatoria ove il committente assume la qualifica di sostituto di imposta. L’importo a titolo di ritenuta va a ridurre l’importo netto corrisposto al prestatore.

Versamento della ritenuta da parte del committente

La ritenuta d’acconto rappresenta un acconto di imposta ai fini IRPEF. La ritenuta di acconto è una quota del compenso che il committente è tenuto a versare all’Erario, per conto del soggetto che ha prestato per lui l’attività lavorativa. Siamo di fronte ad una “sostituzione di imposta“. In pratica, il committente effettua un versamento all’Erario per conto del prestatore d’opera che subisce la ritenuta, attraverso la detrazione di parte del suo compenso (corrispettivo lordo). La ritenuta di acconto si determina applicando una percentuale (l’aliquota è del 20%), che andrà detratta dal corrispettivo lordo.

La ratio dell’applicazione della ritenuta di acconto consiste nella maggiore affidabilità per l’Erario, che il versamento delle imposte venga effettuato correttamente, se l’onere è affidato ad un soggetto terzo rispetto a quello su cui grava l’onere tributario (prestatore di opera). Nel caso in cui il prestatore abbia percepito nell’anno soltanto compensi per prestazione occasionale di importo non superiore a 4.800 euro la ritenuta può essere recuperata. Tuttavia, questa ipotesi di esonero è applicabile sono in assenza di altri redditi. In questo caso, infatti, presentando la dichiarazione dei redditi è possibile recuperare l’importo della ritenuta di acconto subita, che si trasforma in credito di imposta. Credito che puoi utilizzare per il pagamento di altre imposte, con modello F24 oppure puoi chiedere il rimborso di tale credito.

Compilazione del modello F24 per il versamento della ritenuta

Il committente ogni mese deve procedere alla compilazione del modello F24 per effettuare il versamento delle ritenute di acconto. Tra di esse rientrano anche le ritenute di acconto sul lavoro autonomo occasionale. La prima cosa da ricordare è la scadenza. Infatti, le ritenute d’acconto devono essere versare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento.

Se quindi per esempio è stato pagato un collaboratore il mese di gennaio, entro il 16 febbraio dobbiamo compilare il modello F24 e versare quindi le ritenute d’acconto allo Stato. Se il giorno 16 é di sabato, domenica o altro giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo successivo. Di seguito vediamo come compilare il modello F24 per il versamento delle ritenute d’acconto.

Il modello F24, per il pagamento delle ritenute d’acconto deve essere compilato nella sezione “ERARIO”. Supponiamo di dover versare, per il mese di gennaio, un totale di ritenute d’acconto pari a 1.000 euro. Il modulo F24 deve essere compilato nel modo seguente:

  • Nella sezione codice tributo inserire il codice 1040;
  • Nella sezione “rateazione/regione/prov/mese rif” inserire il mese, nel nostro esempio é gennaio, quindi 01;
  • Anno di riferimento, in cui è avvenuto il pagamento;
  • Importi a debito versati, nel nostro esempio sono 1.000,00;
  • Importi a credito compensati: non dobbiamo compilarli;
  • TOTALE A: dobbiamo fare la somma degli importi, se sono solo 1.000 euro, indichiamo 1.000 euro;
  • TOTALE B: dobbiamo fare la somma degli importi a credito, da non compilare se non ce ne sono;
  • SALDO (A – B): occorre fare la differenza tra A e B.
  • codice ufficio e codice atto: non devono essere compilati.

La compilazione e il versamento devono essere effettuate on line. Imprenditori e liberi professionisti possono avvalersi del servizio di intermediari (commercialisti, associazioni di categoria, etc.) per la compilazione del modello F24 e il versamento telematico. In caso di ritardato versamento delle ritenute di acconto è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97).

La ritenuta previdenziale alla gestione separata INPS

Il soggetto che effettua attività di prestazione occasionale deve sempre monitorare l’importo delle stesse raggiunte ogni anno. Infatti, l’INPS prevede che il prestatore nel momento in cui raggiunge la soglia dei 5.000 euro lorde di prestazioni occasionali debba versare contributi INPS.

Al superamento della soglia il prestatore è tenuto ad effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS. La disposizione è quella prevista dall’articolo 44, comma 2, del D.L. n. 269/03. L’iscrizione, deve essere effettuata a cura del soggetto committente la prestazione. Infatti, il prestatore quando si accorge di essere arrivato a superare la soglia di compensi annui è tenuto ad avvertire il suo committente (solitamente con una certificazione firmata). Questi deve effettuare l’iscrizione del prestatore alla gestione separata, come collaboratore, ed effettuare la relativa ritenuta previdenziale.

La ritenuta previdenziale si applica soltanto sulla quota di compensi che supera la soglia dei 5.000 euro annui. Quindi, ad esempio, se hai raggiunto la soglia di 4.000 euro lordi e stai per svolgere una prestazione di 2.000 euro, la ritenuta di applica solo su 1.000 euro (la quota oltre i 5.000 euro).

Le aliquote di contribuzione INPS

Sono previste aliquote differenziate a seconda che il lavoratore occasionale sia privo o meno di altra tutela obbligatoria (per le aliquote in vigore “aliquote gestione separata“). Attualmente, l’aliquota INPS per i lavoratori parasubordinati è del 33,72%.

Il committente è tenuto, quindi, a farsi carico della contribuzione previdenziale del lavoratore. Contribuzione che non è, in alcun modo, a carico del lavoratore. Questo, in quanto la ritenuta previdenziale (ovvero l’importo dei contributi a carico del prestatore) non costituisce compenso ex art. 25 e 25-bis DPR n. 600/1973 (a differenza del 4% di rivalsa dei professionisti inscritti a gestione separata INPS).

Il contributo previdenziale, infatti, soltanto formalmente è suddiviso per i 2/3 sul committente e per il restante terzo a carico del prestatore. Infatti, tutto il carico previdenziale rimane a totale carico del committente. Il prestatore non ne rimane inciso nel suo compenso.

Sul punto appare utile ricordare quali sono gli obblighi di versamento dei contributi per i committenti. I committenti interessati devono versare i contributi INPS sugli emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento. Il versamento dei contributi previdenziali deve essere effettuato tramite modello F24 e utilizzando i codici tributo:

  • CXXsoggetti non iscritti ad altra forma pensionistica” o
  • C10soggetti iscritti ad altra forma pensionistica“.

Corrispettivo netto

Il corrispettivo netto è il risultato di una semplice sottrazione, ovvero la differenza tra:

  • Il corrispettivo lordo;
  • L’importo della ritenuta di acconto.

Il risultato di questa sottrazione è, appunto, il corrispettivo netto che il lavoratore percepisce al momento del pagamento della prestazione. Ricordo che per i soggetti che effettuano prestazioni di lavoro autonomo occasionale nei confronti di soggetti che non rientrano tra i sostituti di imposta (c.d. “privati“), il corrispettivo lordo e netto coincidono. In questo caso, infatti, come detto, non è dovuta la prestazione occasionale.

Questo è l’importo che finanziariamente viene erogato al prestatore, ma l’importo che deve essere preso in considerazione per la dichiarazione dei redditi è il corrispettivo lordo (e la relativa ritenuta d’acconto). Questi elementi, vengono poi riepilogati e certificati dal committente nella Certificazione Unica. La Certificazione Unica deve essere rilasciata al prestatore, da parte del committente, entro la fine del mese di marzo, con riferimento all’anno precedente.

La rilevanza dei rimborsi spesa

Anche per i soggetti che effettuano prestazioni di lavoro autonomo occasionale, l’articolo 71, comma 2, del DPR n. 917/86 dispone che l’imponibile fiscale sia ricavato per differenza tra:

  • L‘ammontare percepito nel periodo di imposta e
  • Le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Questo significa che il soggetto che effettua un’attività di lavoro autonomo occasionale può portare a riduzione del proprio reddito le spese inerenti l’attività che ha sostenuto. In alternativa, il lavoratore può chiedere al committente il rimborso di queste spese sostenute. Nel caso, tali spese non possono essere portare a deduzione del proprio reddito, proprio perché oggetto di rimborso da parte del committente.

Nel caso in cui il committente accetti di rimborsare le spese sostenute dal lavoratore, questi ha diritto ad indicare l’importo delle spese che si intende farsi rimborsare dal committente. Tali spese, ove adeguatamente dimostrate attraverso documento commerciale o fattura, non concorrono a formare reddito per lavoratore occasionale, quindi, non dovranno essere assoggettate a ritenuta di acconto. Classico caso è quello relativo alle spese di viaggio e trasporto. In questo caso tutte i documenti devono essere allegati al documento. Nel caso opposto, ove il rimborso sia a forfait, questo costituirà ulteriore compenso per il lavoratore, che dovrà essere assoggettato a ritenuta di acconto. E’ opportuno, quindi, prestare la dovuta attenzione alla tipologia di rimborso che andrai a chiedere al committente.

Il netto a pagare

Il netto a pagare è la voce ultima della parte numerica. Tale voce si determina aggiungendo al compenso netto il valore dei rimborsi spesa documentati (ove vi siano). Altrimenti la voce compenso netto e netto a pagare sono di importo coincidente. Questo importo è quello che sarà poi pagato dal committente.

La marca da bollo

Ultimo ma non meno importante è l’inserimento sul documento della marca da bollo da 2,00 euro, quando la prestazione supera la soglia dei 77,47 euro. La marca da bollo è a carico del soggetto che presta la propria opera, ma può essere facoltativamente addebitata al committente. In questo caso il riaddebito della marca da bollo non costituendo compenso non deve essere assoggetta a ritenuta di acconto. La marca da bollo deve essere apposta sull’originale del documento che deve essere rilasciata al soggetto committente al momento del pagamento del compenso pattuito.

Indicazioni finali

In calce al documento devono essere riportate alcune indicazioni utili al committente, sia da un punto di vista fiscale che previdenziale:

INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA INSERIRE IN CALCE ALLA RICEVUTA
Operazione non soggetta a IVA a norma dell’articolo 5, comma 2, DPR n 633/72
Dichiarazione di non aver superato al soglia dei €. 5.000

Queste indicazioni sono fondamentali per dimostrare al committente che il documento riguarda una prestazione di lavoro autonomo occasionale. Questa dichiarazione è fondamentale per dimostrare al committente che non deve versare alcun contributo previdenziale alla gestione separata in merito alla prestazione lavorativa. Questa indicazione non può trovare riscontro quando si supera tale soglia. In questo caso, infatti, deve essere rilasciata al committente una comunicazione di superamento della soglia di 5.000 euro.

Esempi di compilazione della ricevuta

Andiamo ad analizzare, adesso, alcuni casi con esemplificazione numerica di compilazione del documento legato alla prestazione occasionale.

Ricevuta per prestazione occasionale verso privato

DESCRIZIONEIMPORTO
Compenso lordo€ 1.000
Ritenuta fiscale (20%)
Rimborso spese di trasporto€ 100
Compenso netto€ 1.100

In questo esempio, il compenso lordo è di 1.000 euro a cui si aggiungono 100 euro di riaddebito di spese di trasporto documentate da fattura. Non si applica la ritenuta di acconto in quanto si tratta di committente privato.

Ricevuta per prestazione occasionale verso committente sostituto d’imposta

DESCRIZIONEIMPORTO
Compenso lordo€ 1.000
Ritenuta fiscale (20% sul compenso lordo)€ 200
Rimborso spese di trasporto€ 100
Compenso netto (lordo – ritenuta + rimborso)€ 900

In questo caso il compenso di 1.000 euro è soggetto all’applicazione di una ritenuta di acconto del 20% (200 euro). Il rimborso spese di trasporto documentate da fattura non è soggetto a ritenuta di acconto.

Ricevuta per prestazione occasionale verso committente sostituto di imposta e rimborso forfettario

DESCRIZIONEIMPORTO
Compenso lordo€ 1.000
Ritenuta fiscale (20% sul compenso lordo e rimborso)€ 220
Rimborso spese di trasporto€ 100
Compenso netto (lordo – ritenuta + rimborso)€ 880

In questo caso, rispetto al precedente il rimborso spese non è documentato, ma a forfait. Per questo motivo tale rimborso costituisce compenso aggiuntivo e deve essere assoggettato a ritenuta di acconto.

Ricevuta per prestazione occasionale verso committente sostituto di imposta e contribuzione INPS

DESCRIZIONE IMPORTO
Compenso lordo€ 6.000
Ritenuta fiscale (20% sul compenso lordo e rimborso)€ 1.200
Rimborso spese di trasporto€ 100
Compenso netto (lordo – ritenuta + rimborso)€ 4.900

Ipotizziamo questa volta una prestazione di 6.000 euro. In questo caso, superando il valore lordo di 5.000 euro deve essere applicata la contribuzione INPS alla gestione separata. Il committente è tenuto all’iscrizione del lavoratore alla gestione separata INPS come collaboratore. In questo caso, quindi, deve provvedere al versamento dei contributi per suo conto.

I contributi previdenziali non appaiono nel documento in quanto, anche se formalmente sono suddivisi per 2/3 sul committente ed 1/3 sul prestatore, questa suddivisione è solo formale. Questo, in quanto l’iscrizione INPS avviene come “collaboratore“. Per questo motivo tutta la contribuzione avviene a carico dell’azienda committente.

Ricevuta per prestazione occasionale e rimborso marca da bollo

DESCRIZIONE IMPORTO
Compenso lordo€ 1.000
Ritenuta fiscale (20% sul compenso lordo e rimborso) € 200
Riaddebito marca da bollo€ 2
Compenso netto (lordo – ritenuta + riaddebito) € 802

In questo caso il riaddebito della marca da bollo non entra nella base imponibile della ritenuta di acconto non costituendo compenso.

Ricevuta per prestazione occasionale verso committente estero

Questa è una domanda che mi viene posta con molta frequenza, ovvero come devo comportarmi se ricevo una prestazione da parte di un committente estero. Vediamolo insieme.

DESCRIZIONEIMPORTO
Compenso lordo€ 1.000
Ritenuta fiscale (20% sul compenso lordo e rimborso)
Rimborso spese di trasporto€ 100
Compenso netto (lordo – ritenuta + rimborso)€ 1.100

In questo caso, trattandosi di committente estero non vi sono obblighi di sostituzione di imposta. Quindi, non si applica alcuna ritenuta in fattura (tutte le imposte si applicano in dichiarazione dei redditi). Nel caso in cui nell’anno vengano superati i 5.000 euro le prestazioni effettuate verso committenti esteri non prevedono l’applicazione dei contributi INPS. Il committente estero (che non è identificato direttamente in Italia e non ha stabile organizzazione) non ha obblighi previdenziali in Italia. In questo caso, quindi, l’importo lordo coincide con il netto a cui si aggiunge (eventualmente) il rimborso documentato.

Conclusioni e consulenza fiscale online

La realizzazione di questo articolo è frutto della collaborazione dei lettori di Fiscomania.com. Ho deciso, infatti, di raccogliere tutte le domande, i contributi, ed anche gli approfondimenti dei lettori per scrivere questo articolo.

Ad oggi questo rappresenta una guida aggiornata e completa sulla compilazione di questo importante documento. Ti invito, tuttavia, a continuare a fare domande sull’argomento in quanto possono essere utili per aggiornare nuovamente l’articolo ed arricchirlo ancora.

Il consiglio che posso darti è quello di prestare la massima attenzione al momento della compilazione di questo documento. Comunque, qualora tutto questo non dovesse esserti sufficiente ti consiglio di contattarmi per una consulenza. Segui il link sottostante per metterti in contatto con me e ricevere una consulenza personalizzata sull’argomento. Potrai così risolvere i tuoi dubbi in modo definitivo.

Domande frequenti

Chi può emettere una ricevuta per prestazione occasionale?

Può essere emessa da chiunque svolga un’attività lavorativa occasionale e non abbia una partita Iva. È importante che l’attività non sia continuativa e non superi i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Quali informazioni deve contenere una ricevuta per prestazione occasionale?

La ricevuta deve includere i dati personali del prestatore e del committente, la descrizione del servizio svolto, la data, l’importo del compenso, e una dichiarazione che attesti la natura occasionale del lavoro.

È necessario pagare le tasse sulle prestazioni occasionali?

Sì, i compensi ricevuti per prestazioni occasionali sono soggetti a tassazione. È importante dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi. In alcuni casi, può essere necessario anche effettuare dei contributi previdenziali.

Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 500, tra studi e professionisti, hanno scelto di abbonarsi a Fiscomania per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi.
    Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure
    Accedi con il tuo account.
    I nostri tools

    Importante

    Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute nel sito. Il materiale offerto (coperto da leggi sul copyright) è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che resta indispensabile. Il portale non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazioni senza la collaborazione dei suoi professionisti. Si prega di leggere Termini e condizioni e informativa sulla privacy.

     

    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Clausola di prelazione statutaria

    La clausola di prelazione statutaria è uno strumento giuridico utilizzato all'interno degli statuti societari (di società di capitali) per...

    Avvisi bonari nel cassetto fiscale: le istruzioni

    Con il Provvedimento n. 419815 del 19 novembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la consultazione da oggi, 20...

    Cos’è il cassetto fiscale e come si accede?

    Il cassetto fiscale è un portale telematico offerto dall'Agenzia delle Entrate che permette di consultare in modo semplice e...

    Contratti per servizi infragruppo: condizioni di deducibilità

    I contratti per servizi infragruppo rappresentano un elemento cruciale per la gestione delle relazioni tra società appartenenti allo stesso...

    Imposta di successione, donazioni e trust: cosa cambia dal 2025

    Il D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre, prevede alcune novità per...

    Perché conviene costituire una SRL nel 2025?

    La SRL è una società di capitali che non ha limiti di capitale. Può essere costituita anche con un...