Con la risposta all’interpello n. 67 del 7 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto di rilievo per i ricercatori e docenti rientrati in Italia che beneficiano dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010. In particolare, è stato confermato che la quota esente del 90% del reddito prodotto non è rilevante ai fini della determinazione del limite di reddito per essere considerato un familiare fiscalmente a carico.
Il limite reddituale per i familiari a carico
Secondo l’art. 12 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età), calcolato al lordo degli oneri deducibili.
Normalmente, il reddito complessivo rilevante per questo calcolo è quello che concorre alla formazione della base imponibile IRPEF. Tuttavia, la normativa prevede alcune eccezioni, includendo specifiche tipologie di redditi esenti o assoggettati a tassazione sostitutiva.
Quali redditi devono essere considerati ai fini del limite?
L’art. 12 comma 2 del TUIR stabilisce che nel computo del reddito complessivo devono essere inclusi anche:
- Le retribuzioni esenti corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché dalla Santa Sede e dagli enti ecclesiastici;
- La quota esente prevista per i lavoratori frontalieri (10.000 euro dal 2024, secondo l’art. 4 della Legge n. 83/2023);
- I redditi di lavoro autonomo e d’impresa soggetti a imposta sostitutiva nel regime dei contribuenti minimi e forfetari;
- I redditi derivanti dalla cedolare secca sulle locazioni (art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 23/11).
Al contrario, non devono essere considerati per il calcolo del reddito complessivo:
- Gli altri redditi esenti non espressamente inclusi dalla normativa;
- I redditi assoggettati a imposta sostitutiva, a ritenuta a titolo d’imposta o a tassazione separata.
Reddito esente di ricercatori e docenti impatriati fuori dal limite “a carico”
L’art. 44 del D.L. n. 78/2010 prevede che i ricercatori e i docenti che rientrano in Italia, dopo almeno due anni di attività all’estero, possano beneficiare di un’esenzione fiscale del 90% sul reddito da lavoro dipendente o autonomo percepito in Italia. Questo incentivo si applica per sei anni, a partire dal periodo d’imposta in cui il contribuente acquisisce la residenza fiscale in Italia.
La questione sollevata nell’interpello 67/E/25 riguarda la possibile inclusione di questa quota esente (90%) nel computo del reddito complessivo ai fini della verifica del limite per i familiari a carico. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in assenza di una disposizione normativa esplicita, il reddito esente non deve essere considerato.
Conseguenze della risposta all’interpello
Pertanto, secondo quanto previsto dalla risposta n. 67/E/25 dell’Agenzia delle Entrate, deve essere tenuto in considerazione quanto segue:
- La quota di reddito esente (90%) non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica del limite per essere considerati fiscalmente a carico;
- Solo la parte imponibile (10%) rileva per il calcolo del reddito complessivo;
- Se il reddito imponibile non supera i 2.840,51 euro (o 4.000 euro per figli under 24), il ricercatore o docente può essere considerato fiscalmente a carico di un familiare, permettendo a quest’ultimo di beneficiare delle detrazioni previste dall’art. 12 comma 1 del TUIR.
Eccezioni: quando la quota esente rileva ai fini del reddito complessivo
Nonostante la quota esente del 90% non incida sul limite per i familiari a carico, esistono alcune situazioni in cui viene considerata per la determinazione del reddito complessivo. Tra queste:
- Trattamento integrativo della retribuzione (ex bonus Renzi, D.L. 3/2020);
- Bonus per redditi inferiori a 20.000 euro e detrazione aggiuntiva per redditi tra 20.000 e 40.000 euro (art. 1 commi 4-9 della Legge n. 207/24);
- Bonus Natale (art. 2-bis del D.L. n. 113/24).
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