La Relazione sulla Gestione è uno dei documenti allegati al bilancio d’esercizio. Lo scopo della relazione è di comprendere la situazione della società e l’andamento della gestione, in chiave attuale e prospettica. Regole e contenuto della relazione ex articolo 2428 del codice civile.
Il bilancio è il documento, di responsabilità degli amministratori, redatto al termine di ogni periodo amministrativo dell’impresa.
Il bilancio d’esercizio ha l’obiettivo di esporre la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, nonché di quantificare il relativo risultato dell’esercizio.
Tale documento è formato da:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;
- Relazione sulla gestione.
Questo è quanto dispone l’articolo 2423 comma 1 del codice civile, per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
Le disposizioni sul bilancio d’esercizio sono riferite espressamente alle società di capitali. Infatti, le società di persone sono obbligate ad attingere da tali disposizioni laddove tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano società di capitali.
Vediamo, con maggiore dettaglio regole e contenuto relativi alla Relazione sulla Gestione.
Cominciamo!
Indice degli Argomenti
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il bilancio d’esercizio rappresenta lo strumento principale di informazione per i terzi. Questi è corredato da alcuni allegati necessari per fornire una più completa visione della posizione dell’impresa.
In particolare i principali allegati del bilancio sono:
- La Relazione sulla Gestione degli amministratori e
- La relazione del Collegio Sindacale, accompagnata dalla relazione del Revisore Legale.
Vediamo, quindi, il contenuto della Relazione sulla Gestione.
CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
La Relazione sulla Gestione è redatta a cura degli amministratori ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile.
In base al comma 1 dell’articolo 2428 del codice civile, il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente:
La relazione deve riportare un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori di operatività, anche attraverso imprese controllate.
Tale quadro deve prestare un’attenzione particolare a costi, ricavi e investimenti, nonché contenere una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
INDICATORI FINANZIARI
Nella relazione sulla gestione devono essere riportati gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.
Dalla relazione devono comunque risultare:
- Le attività di ricerca e sviluppo;
- I rapporti con imprese appartenenti al medesimo Gruppo;
- Il numero e il valore nominale delle azioni/quote proprie, sia di quelle della controllante acquistate/vendute nell’esercizio;
- Il numero e il valore nominale delle azioni/quote proprie, sia di quelle della controllante possedute dalla società;
- I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- L’evoluzione prevedibile della gestione;
- L’elenco delle sedi secondarie della società.
Se la società ricorre a strumenti finanziari e l’informazione è ritenuta rilevante per la valutazione della situazione sociale, devono essere altresì indicati:
- Gli obiettivi e le politiche che la società intende adottare per gestire il rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- L’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di valutazione dei flussi finanziari.
RISCHI E INCERTEZZE SUL BUSINESS
In aderenza ai criteri dettati dai principi contabili internazionali la relazione sulla gestione deve altresì descrivere i principali rischi (di mercato, di cambio, di interesse, di credito, ecc.) ed le incertezze (che riguardano i valori attivi e passivi di bilancio) cui la società è esposta.
La relazione andrà dunque a contenere un insieme di informazioni che consentono di valutare non solo l’andamento dell’attività dell’esercizio già chiuso, ma anche le prospettive di evoluzione futura grazie alla conoscenza analitica degli eventi che possono incidere sulla formazione del risultato degli esercizi futuri.
LE ALTRE INFORMAZIONI
Le altre informazioni che devono essere date con particolare riferimento al comma 1, si riferiscono:
- Ai costi (del lavoro, delle materia prime dei servizi e degli oneri finanziari);
- Ai ricavi (andamento dei volumi di vendita);
- E agli investimenti (immobilizzazioni acquisite).
Pur non essendoci indicazioni precise, è verosimile che dovranno essere evitati dati eccessivi per quantità o inutili, o informazioni di dettaglio che non raggiungono l’obiettivo prefissato dal legislatore.
RELAZIONE ED ANALISI DELL’ATTIVITA’
Il comma 2 del articolo 2428 del codice civile precisa i contenuti dell’analisi (fedele, equilibrata ed esauriente) di cui al primo comma.
Testualmente viene previsto che:
Viene posto in primo luogo un obbligo di coerenza con l’entità e la complessità degli affari volendo significare che le informazioni che gli amministratori devono fornire, devono essere tanto più dettagliate possibili questa più sono rilevanti e complicate le operazioni compiute.
LA RELAZIONE SEMESTRALE SULLA GESTIONE
Entro 60 giorni dalla fine del primo semestre dell’esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, sono tenuti a redigere e pubblicare una relazione sull’andamento della gestione.
La relazione deve essere redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
LA RELAZIONE NEL BILANCIO CONSOLIDATO
Nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, la relazione sulla gestione relativa al bilancio dell’esercizio e quella relativa al bilancio consolidato possono formare un unico documento.
La relazione fornisce maggior enfasi, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.