Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021. La domanda da presentare ed il versamento da effettuare entro il 30 novembre 2023.
Con il provvedimento n. 290480/2023 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti il modello e le istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021. La richiesta deve essere presentata, esclusivamente via PEC, entro il prossimo 30 novembre e prevede il versamento della sanzione per la violazione degli obblighi del quadro RW e/o l’imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività. Accanto alla domanda deve essere presentata anche una apposita relazione di accompagnamento.
La procedura è aperta ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia. Si tratta della procedura prevista dall’art. 1, co. 138-142 della Legge n. 197/22 dedicata alla regolarizzazione delle cripto attività detenute dai contribuenti in relazione agli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW.
Indice degli Argomenti
Qual è il presupposto per la regolarizzazione delle cripto-attività?
Il presupposto che permette di accedere alla procedura è legato all’omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021. Allo stesso modo è presupposto valido per la procedura l’omessa indicazione dei proventi ritratti dal possesso di valuta virtuale nel periodo considerato. Si tratta, quindi, di una procedura di regolarizzazione che permette di sanare gli obblighi legati alle imposte dirette e quelli legati alla disciplina sul monitoraggio fiscale. Il periodo oggetto di regolarizzazione è quello compreso tra il 2016 ed il 2021.
I soggetti interessati
Possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 917/86), residenti in Italia che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione. La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
Quali sanzioni ridotte per la regolarizzazione?
La procedura di regolarizzazione comporta un esborso a carico del contribuente istante, secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 139 e 140 della Legge n. 197/2022. In particolare, gli oneri da sostenere possono essere così schematizzati:
- Violazioni che riguardano il monitoraggio fiscale nel quadro RW – sanzione dello 0,5% annuo sul valore delle attività non dichiarate;
- Violazioni reddituali – imposta sostitutiva del 3,5% annuo per i redditi + sanzione dello 0,5% annuo per il monitoraggio fiscale.
Con maggiore dettaglio possiamo dire che:
- Se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, deve versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato. Deve essere evidenziato che non vi sono indicazioni precise su come determinare il valore imponibilità delle valute virtuali. Sul punto si attendono chiarimenti;
- Se, invece, il contribuente ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:
- Di una imposta sostitutiva di importo pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
- Una sanzione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, per quanto riguarda le violazioni sul monitoraggio fiscale.
I tempi e le istruzioni
L’istanza va inviata, esclusivamente via PEC, entro il prossimo 30 novembre, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente.
Nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata deve, entro il termine del 30 novembre 2023, presentare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Istanza sostitutiva”.
SEZIONE II Cripto-attività detenute
Nella presente Sezione deve essere indicato il valore delle cripto-attività detenute, relativamente ai periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione dell’istanza, non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione delle cripto-valute di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e di quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali per le omissioni dei redditi sulle stesse realizzati nonché derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute. Le colonne 1 e 2 devono essere compilate per indicare il controvalore delle cripto-valute detenute, in relazione alle quali il contribuente intende regolarizzare l’omessa indicazione nel quadro RW e/o dei relativi redditi. Le colonne 3 e 4 devono essere compilate per indicare il controvalore delle altre cripto-attività detenute in relazione alle quali il contribuente intende regolarizzare l’omissione dei relativi redditi.
Nella colonna 1 (Valore delle cripto-valute al momento del realizzo), con riferimento a ciascun anno d’imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle cripto-valute al momento del realizzo. Il controvalore in euro è determinato al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-valute.
Nella colonna 2 (Valore delle cripto-valute al 31 dicembre dell’anno), con riferimento a ciascun anno d’imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle cripto-valute detenute al termine del periodo. Il controvalore in euro è determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato le cripto-valute in relazione alle quali intende avvalersi della procedura di regolarizzazione.
Nella colonna 3 (Valore delle altre cripto-attività al momento del realizzo), con riferimento a ciascun anno d’imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle altre cripto-attività al momento del realizzo. Il controvalore in euro è determinato al cambio indicato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha effettuato la vendita delle cripto-attività.
Nella colonna 4 (Valore delle altre cripto-attività al 31 dicembre dell’anno), con riferimento a ciascun anno d’imposta, deve essere indicato il controvalore in euro delle altre cripto-attività detenute al termine del periodo. Il controvalore in euro è determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato le cripto-attività in relazione alle quali intende avvalersi della procedura di regolarizzazione.
SEZIONE III Imposta sostitutiva
Il contribuente che intende regolarizzare l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dalle cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati in uno degli anni d’imposta di riferimento deve barrare la casella “Redditi non dichiarati”. Nella presente Sezione i soggetti che intendono accedere alla procedura di regolarizzazione devono indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, calcolata nella misura del 3,5 per cento sulla somma dei valori indicati alla colonna 1, alla colonna 2, alla colonna 3 e alla colonna 4 della Sezione precedente.
SEZIONE IV Sanzione
Il contribuente che intende regolarizzare l’omessa indicazione delle cripto-valute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi in uno degli anni d’imposta di riferimento, deve barrare la casella “Violazioni monitoraggio fiscale”. Nella presente Sezione i soggetti che intendono accedere alla procedura di regolarizzazione devono indicare, alla colonna 1, l’ammontare della sanzione ridotta pari allo 0,5 per cento, per ciascun anno, del valore delle cripto-valute non dichiarate, pari alla somma dei valori indicati alla colonna 1 e alla colonna 2 della Sezione II. Il contribuente che ha omesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi le cripto-valute, nonché i redditi derivanti dalle stesse, deve compilare le Sezioni II, III e IV.
SEZIONE V Dati del pagamento delle imposte e sanzioni
Nella presente Sezione devono essere indicati i dati del pagamento delle imposte e delle sanzioni dovute, da effettuarsi entro la data di presentazione dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.
La procedura prevede il pagamento di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno e/o il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi. Con una risoluzione saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione.
Codici tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risoluzione n. 50/E/2023 ha istituito i codici tributo per il versamento con modello F24 ELIDE delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto attività. In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
CODICE TRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
1718 | “Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale” |
1719 | “Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione” |
Deve essere evidenziato che per il versamento di questi importi deve ritenersi esclusa la compensazione. Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 ELIDE gli importi devono essere indicati nella colonna “importi a debito versati”. Nella sezione “contribuente”, devono essere indicati, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Inoltre, nella sezione “erario ed altro” i campi devono essere compilati nel modo seguente:
CAMPO | DESCRIZIONE |
---|---|
Tipo | Lettera “R” |
Elementi identificativi | – |
Codice | Uno dei codici 1718 o 1719 |
Anno di riferimento | Il periodo di imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA” |
Codice ufficio | – |
Codice atto | – |
La relazione di accompagnamento
La relazione di accompagnamento deve essere allegata all’istanza e deve contenere la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 al provvedimento. Lo schema è composto da un’introduzione, dove il richiedente deve fornire un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di regolarizzazione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare devono essere chiariti gli anni interessati dalla regolarizzazione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno.
Nella sezione prospetto di riconciliazione deve essere inserito un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e gli importi riportati nel modello. Nella sezione soggetti collegati devono essere fornite le informazioni rispetto agli eventuali soggetti collegati, indicati nella Sezione I del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” di richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.
Nella sezione cripto attività deve essere dettagliato in maniera analitica il valore complessivo delle cripto-valute e delle altre cripto-attività indicato alle colonne 1, 2, 3 e 4 della Sezione II del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”, con indicazione di quelle detenute alla data del 31 dicembre e/o cedute nel corso del periodo d’imposta.
Per facilitare la ricostruzione del valore indicato nella suddetta Sezione II deve essere predisposto un apposito prospetto in cui indicare, separatamente per tipologia, il valore delle cripto-attività al momento di ogni singolo realizzo o alla data del 31 dicembre, se ancora detenute a tale data.
Quali effetti premiali della regolarizzazione?
L’effettuazione della procedura di regolarizzazione comporta la rimozione degli effetti legati alle violazioni reddituali, in relazione all’infedele o omessa dichiarazione e le violazioni che riguardano il monitoraggio fiscale. La regolarizzazione, avvenendo a costi inferiori rispetto a quelli di una regolarizzazione “ordinaria” si presenta, al momento, una soluzione vantaggiosa. In ogni caso è importante analizzare in dettaglio ogni situazione. Infatti, deve essere tenuta presente la “dimostrazione della liceità della provenienza delle somme“. A prevedere questo è l’art. 1, co. 142 della Legge n. 197/2022. Questo significa, ad esempio, che non sembra possibile la regolarizzazione delle valute virtuali frutto di attività illecite o acquisite attraverso proventi ottenuti da attività illecite. Tuttavia, anche in questo caso è opportuno attendere chiarimenti per capire la portata della disposizione.