I redditi prodotti dalle società di persone sono considerati redditi dei soci componenti la compagine sociale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del TUIR: vale cioè il c.d. "principio della trasparenza", in virtù del quale, ai fini IRPEF, la società rappresenta uno schermo trasparente, non un soggetto autonomamente imponibile.
Ai fini Irap, le società di persone e assimilate sono invece autonomi soggetti passivi e, dunque, l'imposta viene applicata in capo all'ente collettivo e non in trasparenza ai suoi soci (articolo 3, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 446/1997).
Anche ai fini IRPEF, alla società fanno comunque capo alcuni obblighi formali, quali la tenuta della contabilità e la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi S.P.), adempimenti che si configurano come strumentali rispetto all'applicazione dell'imposta personale dovuta dal socio. Il reddito imputato al socio non è considerato reddito di capitale, bensì reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nel caso di associazioni professionali, salvo che per le società semplici, in cui è considerato reddito fondiario o, comunque, della stessa categoria di appartenenza.
Determinazione del reddito imponibile delle società di persone
Sono imponibili in Italia i redditi conseguiti dalle società di persone residenti nel territorio dello Stato, ovvero, quelle aventi l'oggetto principale, sede legale o amministrativa in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. L'oggetto principale dell'ente è desunto da un dato formale (l'atto costitutivo), o in alternativa da un dato di fatto (l'attività effettivamente esercitata in Italia).
In generale, le società di persone (SNC e SAS), producono sempre e comunque reddito di impresa (ex art. 6, co. 3 del TUIR), indipendentemente dall'attività esercitata (commi 1 e 2 dell'articolo 55, lettera c) del TUIR). I redditi sono imputati ai soci/associati di tali enti:
Per competenza;
Indipendentemente dall'effettiva percezione dell'utile generatosi nel periodo d'imposta;
In funzione della rispettiva percentuale di partecipazione agli utili.
Nel caso di società semplici e associazioni di professionisti, il socio/associato dovrà rideterminare il proprio reddito complessivo tenendo conto della propria quota parte di utile, indipendentemente dalla percezione: ciò, benché, usualmente, nel caso di redditi di lavoro autonomo, il reddito sia tassato per cassa, ossia al momento della percezione.
In mancanza di una diversa espressa pattuizione contenuta nell'atto costitutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata avente data certa, antecedente l'inizio del periodo d'imposta, o anche dopo tale scadenza, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione, nel caso delle associazioni professionali), i redditi sono attribuiti ai soci/associati in misura proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati: se il relativo valore non risulta determinato, la ripartizione avviene in quote uguali, ai sensi dell'art...
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