Molti lavoratori italiani all’estero decidono di versare contributi previdenziali volontari nel paese in cui risiedono o lavorano per garantire una copertura pensionistica adeguata. Ma quali di questi contributi possono essere dedotti dal reddito imponibile in Italia? Questo articolo approfondisce il quadro normativo e fiscale relativo alla deducibilità dei contributi previdenziali volontari versati all’estero, con un focus sui requisiti, i limiti e le modalità per beneficiare della deduzione. Esploreremo inoltre i principali vantaggi fiscali, le casistiche particolari e i passaggi per dimostrare correttamente i versamenti.
Criteri di collegamento per la tassazione del reddito da lavoro dipendente di fonte estera
La disciplina fiscale legata alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero da parte di soggetto fiscalmente residente in Italia è uno delle principale casistiche di tassazione transnazionale dei redditi. Questo tipo di tassazione è particolare in quanto vi è la contemporanea potestà impositiva di due stati, ovvero lo Stato della fonte del reddito e lo Stato di residenza fiscale del lavoratore.
In questi casi per capire come si intrecciano queste potestà impositive occorre analizzare quanto indicato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia. Solitamente le convenzioni redatte sulla base dell’art. 15 del modello OCSE prevedono una tassazione concorrente del reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero da parte del lavoratore fiscalmente residente in Italia. In questa condizione occorre chiedersi in che modo concorrano alla deduzione da questo reddito i contributi previdenziali obbligatori versati all’estero.
La deduzione dei contributi previdenziali volontari versati all’estero: quadro normativo
La deduzione dei contributi previdenziali volontari versati all’estero è prevista dalla normativa fiscale italiana per agevolare i lavoratori italiani che, pur lavorando o risiedendo in un altro paese, decidono di investire nella propria pensione. Questi contributi, se versati a enti previdenziali esteri riconosciuti e secondo specifiche modalità, possono ridurre il reddito imponibile in Italia, abbattendo così il carico fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 134/E/18 ha confermato la deducibilità dal reddito imponibile italiano di questi contributi.
Il caso è quello di un soggetto che ha percepito redditi da lavoro dipendente presso un istituto di biologia molecolare nel Regno Unito, e successivamente a Trieste. Si tratta di una ricercatrice che ha poi acquisto, nello stesso anno, residenza fiscale italiana. Per questo motivo la ricercatrice si è correttamente posta il problema di valutare nel modo corretto la base imponibile Italiana degli emolumenti corrisposti all’estero. In particolare, i problemi da analizzare sono stati i seguenti:
- L’esenzione dalle imposte nel Regno Unito del reddito percepito come ricercatrice. Questo in virtù di una apposita convenzione tra l’istituto e l’Amministrazione Finanziaria inglese;
- L’assoggettamento del reddito a una “tassa interna” prelevata sugli stipendi per il finanziamento dell’istituto di ricerca;
- La presenza di ulteriori trattenute a titolo di contributo pensionistico, contributo sanitario, contributo assicurazione sulla vita e contributo assicurazione sulla vita del coniuge.
Reddito da ricerca esente nel Paese di erogazione
La prima questione è di facile risoluzione. L’esenzione, infatti, è frutto di una norma generale interna al Regno Unito. Per questo motivo, tale esenzione non può trovare medesimo riscontro in Italia, a meno che non vi sia una previsione espressa nelle norme nazionali o nella Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra i due Stati coinvolti.
Per approfondire: “Borse di studio italiane ed estere: i criteri di tassazione“.
Per quanto riguarda il secondo punto l’Agenzia delle Entrate ritiene che il reddito estero debba essere dichiarato al lordo della “tassa interna“. Questo in quanto non vi è traccia nella normativa fiscale nazionale e in quella convenzionale (tra Italia e Regno Unito) di disposizioni che consentono di assumere il reddito da lavoro dipendente al netto di oneri interni di questo tipo. Infatti, trattasi di oneri finalizzati al finanziamento interno dell’istituto di ricerca e non di imposte ricomprese tra quelle per cui si può applicare la Convenzione tra i due stati. Infatti, la “tassa interna” non è fruibile ai sensi dell’articolo 165 del DPR n 917/86 come credito per imposte estere. Come detto, infatti, tale tassa non è menzionata all’interno della Convenzione Italia Regno Unito, in quanto presumibilmente non è considerata imposta sul reddito.
Reddito da lavoro estero e contribuzioni previdenziali volontarie
Il terzo punto oggetto di analisi è quello sicuramente più importante, in quanto, per la prima volta, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la deducibilità delle contribuzioni estere volontarie. Di norma, infatti, l’Agenzia delle Entrate ammette che il reddito di fonte estera sia assunto al netto delle contribuzioni previdenziali obbligatorie (per lo Stato di erogazione del reddito). Questa posizione è coerente con quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR.
Laddove, tuttavia, le trattenute non si configurino come contribuzioni obbligatorie viene ammessa la deduzione del contributo pensionistico e del contributo sanitario. Per la deduzione dal reddito dei contributi volontari deve trattarsi di contribuzioni versate facoltativamente dal lavoratore alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, conferma la precedente impostazione assunta dalla Circolare n. 17/E/2015 § 4.7. Norma con la quale ha ritenuto corretto scomputare i contributi direttamente nel quadro RC della dichiarazione (che vede, quindi, il reddito di fonte estera già decurtato dei contributi), e non nel quadro RP. Allo stesso modo, possono essere detratte a norma dell’articolo 15 comma 1 lettera f) del TUIR le somme trattenute a titolo di assicurazione vita.
Requisiti per la deducibilità dei contributi volontari esteri
Perché i contributi volontari versati a enti previdenziali esteri siano deducibili dal reddito italiano, è necessario rispettare alcune condizioni:
- Tipo di contributo: devono essere contributi previdenziali volontari, finalizzati alla costruzione di una posizione pensionistica personale;
- Ente previdenziale: l’ente presso il quale si versa deve essere riconosciuto e operante in modo analogo a un ente previdenziale italiano;
- Documentazione dei versamenti: il lavoratore deve disporre di una documentazione chiara e completa che attesti gli importi versati.
Questi requisiti sono fondamentali per ottenere la deducibilità e vanno dimostrati in sede di dichiarazione dei redditi.
A chi si rivolge questa deduzione?
La deducibilità dei contributi previdenziali volontari versati all’estero è disponibile per:
- Lavoratori residenti fiscalmente in Italia: chi ha mantenuto la residenza fiscale in Italia, anche lavorando temporaneamente all’estero.
Come funziona la deduzione dal reddito?
La deduzione dei contributi volontari versati a enti previdenziali esteri riduce il reddito complessivo imponibile, con l’effetto di abbassare l’imposta lorda. La deduzione è applicabile fino a un limite annuale, che viene determinato sulla base del reddito complessivo e delle norme vigenti per i contributi previdenziali.
Procedura per richiedere la deduzione
- Raccolta della documentazione: è necessario raccogliere tutte le ricevute di pagamento dei contributi versati all’estero, accompagnate da una traduzione ufficiale (se necessario, nel caso vedi: “Traduzione dei documenti in lingua straniera“;
- Compilazione della dichiarazione dei redditi: i contributi deducibili devono andare direttamente a riduzione del reddito da lavoro dipendente imponibile nel quadro C o RC (Modello 730 o Modello Redditi PF);
- Eventuale verifica: in caso di controllo fiscale, sarà richiesto di presentare documentazione completa sui contributi e sullo status dell’ente previdenziale all’estero.
Esempio di calcolo della deduzione
Per chiarire il funzionamento della deduzione, presentiamo un esempio:
Dettagli | Importo |
---|---|
Reddito complessivo dichiarato | € 50.000 |
Contributi previdenziali versati all’estero | € 5.000 |
Reddito imponibile post-deduzione | € 45.000 |
Aliquota fiscale marginale | 30% |
Risparmio fiscale totale | € 1.500 (su € 5.000 dedotti) |
Questo esempio evidenzia il risparmio potenziale, ma le aliquote e i limiti di deducibilità variano in base alla situazione individuale del contribuente.
Quali Enti Previdenziali Esteri Sono Riconosciuti per la Deducibilità?
Non tutti gli enti previdenziali esteri rientrano automaticamente nei criteri di deducibilità previsti dall’ordinamento italiano. Per poter essere dedotti, i contributi versati devono:
- Essere destinati a un ente previdenziale estero che opera in conformità alle norme europee o alle convenzioni bilaterali tra Italia e paese estero.
- Essere riconosciuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o operare con una finalità previdenziale analoga agli enti italiani.
In generale, gli enti previdenziali situati in paesi dell’Unione Europea o in stati con accordi bilaterali di reciprocità previdenziale con l’Italia sono ritenuti ammissibili, ma è sempre consigliabile verificare la posizione specifica con un consulente.
Consulenza fiscale online
La deducibilità dei contributi previdenziali volontari versati all’estero è una misura che consente ai lavoratori italiani di ottimizzare il carico fiscale, garantendo al contempo una pensione adeguata e la possibilità di mantenere i legami previdenziali anche in un contesto internazionale. Tali contributi per essere deducibili devono essere versati all’ente pensionistico obbligatorio di appartenenza del lavoratore. Altrimenti, la deduzione è preclusa, se non nei limiti di quanto previsto in Italia per la deducibilità dei contributi a forme pensionistiche complementari.
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