Redditi diversi

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    La categoria dei redditi diversi è una categoria residuale, rispetto a quelle individuate dall’art. 6 del TUIR, in quanto comprende le tipologie reddituali che non trovano collocazione nelle altre categoria. In particolare, l’art. 67 del TUIR elenca, in dettaglio, tutte le fattispecie che rientrano in questa categoria.

    Quali Sono I Redditi Diversi IRPEF? Art. 67 Del TUIR

    L’art. 67 del TUIR contiene l’elencazione tassativa dei redditi rientranti nella categoria dei redditi diversi. Si tratta di una categoria residuale dei redditi imponibili IRPEF, prevista dall’art. 6 del TUIR. L’elencazione dei redditi contenuti in questa categoria è individuata dall’art. 67 del TUIR che contiene le seguenti tipologie:

    • Plusvalenze da cessioni immobiliari;
    • Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate;
    • Plusvalenze da cessione di titoli non partecipativi, valute, metalli preziosi;
    • Plusvalenze da cessione di contratti a termine;
    • Plusvalenze da cessione di contratti produttivi di redditi di capitale;
    • Premi, vincite ed indennità;
    • Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente;
    • Redditi da terreni dati in affitto per usi non agricoli;
    • Redditi di beni immobili situati all’estero;
    • Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti industria, processi, formule;
    • Redditi derivanti da usufrutto e sublocazione di beni immobili;
    • Redditi derivanti dall’affitto, locazione e noleggio di beni mobili;
    • Redditi derivanti dall’affitto e usufrutto di aziende;
    • Plusvalenze realizzate dalla vendita delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito;
    • Redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente;
    • Redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%;
    • Redditi dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
    • Indennità e rimborsi derivanti da attività sportive dilettantistiche;
    • Plusvalenza a seguito di trasformazione eterogenea.

    I redditi ai fini IRPEF possono essere imputati seguendo il criterio di cassa (presi cioè in considerazione nel periodo d’imposta in cui sono stati percepiti) o il criterio di competenza (prendendoli in considerazione nel periodo d’imposta in cui sono maturati, indipendentemente dal momento della loro riscossione). I redditi precedentemente indicati devono essere dichiarati seguendo il criterio di cassa.

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