Redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo: tassazione

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Il Decreto Legislativo n. 192/2024 ha riorganizzato la disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, trasferendo le norme dall'articolo 54 all'articolo 54-octies del TUIR. Questi redditi includono diritti d'autore, partecipazioni agli utili e indennità specifiche, con criteri di tassazione differenziati.

I redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo rappresentano una categoria particolare di redditi che, pur non derivando dall’esercizio di arti e professioni, sono soggetti a un regime fiscale analogo. Il Decreto Legislativo n. 192/2024 ha introdotto importanti modifiche normative, ricollocando la disciplina dall’articolo 54 comma 8 al nuovo articolo 54-octies del TUIR, mantenendo sostanzialmente invariati i criteri di determinazione ma aggiornando il quadro normativo di riferimento.

Questa categoria reddituale comprende diverse fattispecie specifiche, dalle opere dell’ingegno alle partecipazioni agli utili, dalle indennità di cessazione dei rapporti di agenzia ai compensi per attività particolari come la levata dei protesti.

Le categorie di redditi assimilati

L’articolo 53 comma 2 del TUIR identifica sei categorie principali di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo. Ogni categoria presenta caratteristiche specifiche e criteri di tassazione differenziati.

I redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno rappresentano la categoria più complessa e articolata. Questi includono i compensi per brevetti industriali, processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. La condizione fondamentale è che tali redditi non siano conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali e che lo sfruttamento sia effettuato direttamente dall’autore o dall’inventore.

Le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione costituiscono un’altra categoria significativa, ma solo quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Questa distinzione è cruciale poiché se l’apporto include anche capitali, i proventi rientrano nella categoria dei redditi di capitale.

Le partecipazioni agli utili per promotori e soci fondatori di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata rappresentano una forma di remunerazione per l’attività di costituzione societaria svolta in passato. Il legislatore ha scelto di inquadrare questi redditi nel lavoro autonomo proprio per riconoscere l’attività lavorativa precedentemente svolta.

Diritti d’autore e opere dell’ingegno

I compensi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto d’autore meritano un approfondimento particolare per la loro complessità applicativa. In campo editoriale, rientrano in questa categoria i compensi pagati agli autori per articoli pubblicati su quotidiani e riviste, mentre sono esclusi i compensi per correttori di bozze o fornitori di notizie.

Una distinzione importante riguarda l’autonomia delle fattispecie reddituali. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile il contestuale conseguimento di compensi per diritti d’autore e redditi di lavoro autonomo professionale da parte dello stesso soggetto. Tuttavia, esistono eccezioni quando il diritto d’autore è connaturato alle prestazioni tipiche di un’attività professionale, come nel caso di un autore di programmi televisivi con partita IVA.

Il criterio di determinazione del reddito prevede l’applicazione di deduzioni forfetarie differenziate: 25% per i contribuenti con età pari o superiore a 35 anni, 40% per quelli di età inferiore. Questa differenziazione incentiva l’attività creativa dei giovani autori, riconoscendo maggiori costi iniziali di sviluppo dell’attività.

Quando il diritto di sfruttamento è esercitato da terzi diversi dall’autore originario, i relativi proventi sono inquadrati nei redditi diversi, mantenendo comunque in capo all’autore il diritto morale di essere riconosciuto come tale.

Regime forfetario e diritti d’autore

Una questione particolare riguarda il trattamento dei compensi per diritti d’autore nel regime forfetario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi proventi concorrono alla verifica del limite di 85.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, valutando caso per caso se gli stessi sarebbero stati conseguiti in assenza dell’attività professionale.

Nel regime forfetario, i compensi per diritti d’autore beneficiano della sola deduzione forfetaria del 25% o 40% secondo l’età, cumulandosi con gli altri compensi professionali soggetti alle aliquote di abbattimento previste per la specifica attività. L’imposta sostitutiva del 15% o 5% si applica sull’ammontare complessivo dei redditi.

Per approfondire: Diritto di autore in regime forfettario.

Indennità e compensi specifici

Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia costituiscono una categoria particolare, soggetta a tassazione separata con possibilità di opzione per il regime ordinario. Questa previsione riconosce la natura peculiare di tali compensi, spesso di importo elevato e concentrati in un singolo periodo di imposta.

I redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali beneficiano di una deduzione forfetaria del 15%, inferiore rispetto a quella prevista per i diritti d’autore. Questa differenziazione riflette la diversa natura dell’attività e dei costi presumibilmente sostenuti.

Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, immessi in servizio dal 15 agosto 2017, rappresentano una categoria introdotta dalla riforma della magistratura onoraria. Questi compensi sono tassati per l’intero ammontare percepito, senza deduzioni forfetarie.

Criteri di determinazione e tassazione

Il nuovo articolo 54-octies del TUIR stabilisce criteri di determinazione differenziati per le diverse categorie di redditi assimilati. Il principio generale è quello del regime di cassa, con tassazione dei compensi effettivamente percepiti nel periodo di imposta.

Per i diritti d’autore, il reddito è costituito dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto della deduzione forfetaria del 25% o 40% secondo l’età del percettore. La verifica dell’età anagrafica avviene al momento dell’erogazione del compenso, con particolari disposizioni procedurali per l’anno di compimento del trentacinquesimo anno.

Le partecipazioni agli utili e le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito, senza possibilità di deduzione analitica dei costi sostenuti. Questa scelta normativa semplifica gli adempimenti ma può risultare penalizzante per i contribuenti che sostengono costi significativi.

Aspetti procedurali e dichiarativi

Dal punto di vista procedurale, tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20% con obbligo di rivalsa, applicata dai sostituti d’imposta sui compensi corrisposti. Questa ritenuta ha funzione di acconto dell’imposta dovuta e deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi per il calcolo del saldo finale.

La dichiarazione dei redditi deve essere effettuata utilizzando il quadro RL del modello REDDITI PF, sezione III per gli “Altri redditi di lavoro autonomo“, oppure il quadro D del modello 730. Per le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia, la compilazione avviene nel quadro RM del modello REDDITI PF o nel quadro M del modello 730, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria.

Associazione in partecipazione

I redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione sono considerati assimilati a quelli di lavoro autonomo, se l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente da lavoro (art. 53, co. 2 lett. c) del TUIR). Di fatto, a seguito dell’introduzione del divieto di stipulare contratti di associazione in partecipazione il cui apporto sia costituito, anche solo in parte, da opere o servizi (art. 53, co. 1 del D.Lgs. n. 81/15), la previsione del TUIR in oggetto mantiene un’efficacia residuale rispetto ai contratti già stipulati dal 25 giugno 2015 e fino alla loro cessazione.

Se l’apporto dell’associato è costituito da capitali o promiscuamente da capitale e lavoro, i proventi costituiscono redditi di capitale (art. 44 co. 1 lett. f) del TUIR).

Ai sensi dell’art. 54-octies co. 1 del TUIR, i redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta. Non sono ammessi in deduzione eventuali costi sostenuti dall’associato, quali, ad esempio, quelli relativi a compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi.

Sull’intero ammontare delle somme percepite è operata una ritenuta d’acconto nella misura del 20% con obbligo di rivalsa (art. 25, co. 1 del DPR n. 600/73). Tali redditi confluiscono nel quadro RL del modello REDDITI PF, sezione III, altri redditi di lavoro autonomo, oppure nel quadro D del modello 730.

Soci promotori e fondatori di società

Le partecipazioni agli utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori di SPA, SAPA e SRL costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro autonomo (ex art. 53, co. 2 lett. d) del TUIR). Tali redditi rientrano tra quelli da lavoro autonomo ed ai sensi dell’art. 54-octies co. 1 del TUIR, costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta. Su tale importo deve essere applicata una ritenuta d’acconto nella misura del 20%, con obbligo di rivalsa (art. 25, co. 1 del DPR n. 600/73). Tali importo confluiscono nel quadro RL del modello REDDITI PF, sezione III, oppure nel quadro D del modello 730.

Lavoratori sportivi: evoluzione normativa

Il settore sportivo ha subito significative modifiche normative che hanno interessato anche il regime fiscale dei compensi. Il Decreto Legislativo n. 36/2021, nell’ambito della riforma del lavoro sportivo, aveva inizialmente modificato l’articolo 53 del TUIR introducendo una specifica disciplina per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Tuttavia, questa previsione ha avuto vita breve. L’articolo 3 del Decreto Legge 31 maggio 2024 numero 71, convertito con Legge 29 luglio 2024 numero 106, ha abrogato la specifica disciplina con effetto dal 1° giugno 2024. La ratio dell’abrogazione, come specificato nella relazione illustrativa, è stata quella di preservare la distinzione fiscale tra attività abituale e attività occasionale nel settore sportivo.

Per effetto di questa abrogazione, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive sono tornati ad essere inquadrati secondo i criteri generali del sistema tributario. Questo significa che tali compensi possono rientrare nell’ambito del reddito di lavoro autonomo professionale quando hanno carattere abituale, oppure nei redditi diversi quando derivano da attività occasionale.

Durante il periodo di vigenza della disciplina speciale, era prevista un’esenzione fiscale fino all’ammontare complessivo annuo di 15.000 euro per i compensi derivanti da prestazioni nell’area del dilettantismo. Sui compensi eccedenti tale soglia si applicava la ritenuta d’acconto del 20% con obbligo di rivalsa.

I redditi percepiti fino al 31 maggio 2024, eccedenti la soglia di esenzione, devono essere dichiarati nel modello REDDITI PF 2025, quadro RL sezione III, oppure nel quadro D del modello 730. Questa disposizione transitoria è importante per garantire la corretta tassazione dei compensi maturati durante il periodo di vigenza del regime speciale.

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Federico Migliorini
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Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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