Per la correzione di errori od omissioni entro 15 giorni si può fruire della riduzione delle sanzioni. Possibilità di applicare il Ravvedimento per Esterometro. Sanzione base di € 2,00 a fattura con massimo di € 1.000 per trimestre.
Dal 2019 è in vigore l’obbligo di emissione della Fattura Elettronica per tutte le operazioni tra privati (B2B e B2C). Vedasi l’articolo 1, comma 909, lettera a) n) 4 Legge n 205/17.
Dall’obbligo di fatturazione elettronica rimangono escluse le fatture emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Per questo motivo si è reso necessario introdurre un adempimento legato alla comunicazione di questo tipo di fatture, l’Esterometro. Sul punto vedasi il DPCM 27 febbraio 2019.
Un aspetto di particolare interesse è il regime sanzionatorio dell’Esterometro. In particolare l’applicazione del Ravvedimento per l’Esterometro.
Vediamo, quindi, le possibilità di applicazione del Ravvedimento per la Comunicazione delle Fatture con controparti estere.
Cominciamo!
TERMINE DI INVIO DELL’ESTEROMETRO
L’Esterometro è una comunicazione avente scadenza mensile.
Infatti, per tutti i soggetti passivi IVA (esclusi Minimi e Forfettari) vi è l’obbligo di trasmettere telematicamente i dati delle fatture con controparti estere:
Si rammenta che, per effetto del punto 9.3 del provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, la data alla quale fare riferimento per la trasmissione telematica è:
- Per le operazioni attive, la data del documento emesso;
- Per le operazioni passive, la data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Ad esempio, rientrano nella comunicazione relativa al mese di marzo (da trasmettere entro il 30 aprile) tutte le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il 15 aprile, se computate nella liquidazione IVA del mese precedente.
SCARTO DELL’ESTEROMETRO: COSA FARE?
Prima di passare al regime sanzionatorio dell’Esterometro è opportuno fare una passaggio sulle comunicazioni di scarto.
Infatti, per le comunicazioni dei dati delle fatture con controparti estere, eventualmente scartate, è possibile intervenire.
Si può, in questo caso, effettuare un nuovo invio entro i 5 giorni successivi alla ricezione dell’esito. L’effettuazione del nuovo invio nei 5 giorni consente la non applicazione di sanzioni.
Questo comportamento è stato ratificato dall’Agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata sul portale “Fatture e Corrispettivi“. Questa procedura valida per la Fattura Elettronica si rende, per analogia, applicabile anche all’Esterometro.
A parere di chi scrive, infatti, le due comunicazioni delle fatture sono analoghe, quanto alle modalità di trasmissione telematica dei dati.
ESTEROMETRO IRREGOLARE: SANZIONI E RAVVEDIMENTO
Ulteriore casistica che può verificarsi è quella in cui la comunicazione dei dati delle fatture è inviata nei termini. La comunicazione ha passato i controlli e risulta formalmente corretta (quindi, non scartata).
In questo caso può accadere che la comunicazione presenti delle irregolarità rispetto ad alcuni dei dati oggetto dell’invio. Sono previste due diverse possibilità:
- L’annullamento dei dati trasmessi inviando una nuova comunicazione con tutti i dati corretti;
- La rettifica della comunicazione originariamente inviata con la modifica dei soli dati errati.
In caso di annullamento, i dati inviati con la comunicazione originaria si considerano non trasmessi.
In caso di rettifica, invece, i dati originari sono sostituiti da quelli corretti (si precisa, a tal proposito, che anche nell’ipotesi di più rettifiche, la comunicazione da modificare è quella originaria).
SANZIONI E RAVVEDIMENTO ESTEROMETRO
Sia per la rettifica che per l’annullamento della comunicazione è necessario fare riferimento alle modalità legate alla Fattura Elettronica.
A livello sanzionatorio, se l’annullamento o la rettifica dei dati delle fatture avvengono decorso il termine previsto per la comunicazione, si configura una violazione. Essa viene punita ai sensi dell’articolo 11 comma 2-bis del DLgs n 471/97.
La sanzione è ridotta alla metà (un euro per ciascuna fattura, con un massimo di € 500 per trimestre). Questo nel caso in cui la comunicazione correttiva sia trasmessa entro il 15° giorno successivo.
Per sanare la violazione è possibile fare riferimento al Ravvedimento Operoso (articolo 13 Dlgs n 472/97) per l’Esterometro. Il Ravvedimento si applica in questo modo:
- Sulla sanzione “ridotta” se la regolarizzazione della comunicazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza;
- Sulla sanzione “piena” se la regolarizzazione avviene dal 16° giorno dalla scadenza.
L’articolo 13 comma 1 lettera b) del DLgs n 472/97 ammette il Ravvedimento Operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, entro il:
In merito alla comunicazione dei dati delle fatture, la risoluzione n. 104/2017 ha specificato che il termine finale per il Ravvedimento va computato rispetto al termine di presentazione della dichiarazione IVA.
CODICE TRIBUTO SANZIONE ESTEROMETRO
Il versamento della sanzione relativa al ravvedimento dell’Esterometro per operazioni non corrette deve avvenire con modello F24.
Sul modello deve essere riportato il codice tributo 8911 (sanzioni generiche IVA) e l’anno in cui la violazione è stata commessa.
ESEMPIO DI RAVVEDIMENTO SANZIONI ESTEROMETRO ENTRO 15 GIORNI
Fattura per servizi da fornitore extra UE, ricevuta nel mese di gennaio.
L’operazione doveva essere comunicata con l’Esterometro di gennaio, in scadenza il 28 febbraio, ma la comunicazione è stata omessa.
Il dato viene trasmesso entro il 15 marzo (ovvero entro 15 gg dalla scadenza).
La sanzione è pari ad 1 euro, posto che la trasmissione avviene nei 15 giorni, riducibile con Ravvedimento Operoso.
Per il versamento della sanzione è possibile avvalersi del ravvedimento operoso come segue:
Se la sanzione viene versata entro 90 giorni, questa sarà ridotta ad 1/9, e quindi l’importo da versarsi sarà pari a 0,11 euro.
Se la sanzione viene versata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, questa sarà ridotta ad 1/8, quindi l’importo da versarsi sarà pari ad euro 0,13.
Oppure, se la sanzione viene versata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, questa sarà ridotta ad 1/7, quindi l’importo da versarsi sarà pari ad euro 0,14.
– E’ inoltre possibile ravvedere oltre il termine della seconda dichiarazione successiva ed entro i termini di accertamento con riduzione ad un sesto ed eventualmente fino a notifica di atto impositivo (giovandosi delle riduzioni di 1/6 nel primo caso ed 1/5 nel secondo).
ESEMPIO DI RAVVEDIMENTO SANZIONI ESTEROMETRO OLTRE 15 GIORNI
Fattura per servizi da fornitore extra UE, ricevuta nel mese di marzo.
L’operazione doveva essere comunicata con l’Esterometro di marzo, in scadenza il 30 aprile 2019, ma la comunicazione è stata omessa.
Il dato verrà trasmesso nel mese di luglio, quindi decorsi i 15 giorni dalla scadenza originale. La sanzione è pari a 2 euro, riducibile con Ravvedimento Operoso.
Per il versamento della sanzione è possibile avvalersi del ravvedimento operoso come segue:
- Se la sanzione viene versata entro 90 giorni, questa sarà ridotta ad 1/9, e quindi l’importo da versarsi sarà pari a 0,22 euro;
- Se la sanzione viene versata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, questa sarà ridotta ad 1/8, quindi l’importo da versarsi sarà pari ad euro 0,25;
- Invece, se la sanzione viene versata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA dell’anno successivo, questa sarà ridotta ad 1/7, quindi l’importo da versarsi sarà pari ad euro 0,29;
E’ inoltre possibile ravvedere oltre il termine della seconda dichiarazione successiva ed entro i termini di accertamento con riduzione ad un sesto ed eventualmente fino a notifica di atto impositivo (giovandosi delle riduzioni di 1/6 nel primo caso ed 1/5 nel secondo).
RAVVEDIMENTO ESTEROMETRO: CONCLUSIONI
Il regime sanzionatorio applicabile all’Esterometro appare relativamente semplice. L’applicazione di sanzioni piene o ridotte dipende dalla tempistica con la quale si procede alla correzione dei dati inesatti.
Nei 15 giorni dalla scadenza le sanzioni piene sono ridotte della metà. A partire da questa sanzione poi, è possibile applicare la riduzione ad 1/8 relativa al Ravvedimento Operoso.
Desta perplessità, invece, la definizione di un limite massimo della sanzione parametrato su base trimestrale rispetto ad una comunicazione da effettuarsi mensilmente.
In assenza di un coordinamento tra le disposizioni coinvolte, si ritiene comunque che il limite massimo della sanzione debba essere considerato su base “solare”, essendo l’IVA un tributo con periodicità solare.