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Rateazione ordinaria dei ruoli fino a € 120.000 in 10 anni

NewsRateazione ordinaria dei ruoli fino a € 120.000 in 10 anni

La rateazione ordinaria dei ruoli fino a 120.000 euro può essere effettuata in 10 anni e 120 rate anche senza dimostrare difficoltà economica.

Con la pubblicazione in G.U. n. 184 del 7 agosto del D.Lgs. n. 110/24 cambiano ufficialmente le modalità di riscossione dei carichi iscritti a ruolo. In particolare, la nuova disciplina contenuta all’interno dell’art. 19 del DPR n. 602/73 prevede che il contribuente che si trova carichi iscritti a ruolo ha la possibilità di adottare piani di rateazione più lunghi.

Si passa dalle 72 rate fino alle attuali 120 mensili (in 10 anni) per debiti di importo fino a 120.000 euro, per i quali non si rende più necessaria la dimostrazione della temporanea situazione di difficoltà. Sul punto deve essere evidenziato che la soglia di 120.000 euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.

Di fatto, il Governo ha modificato la procedura di riscossione dei tributi con l’obiettivo di renderla maggiormente veloce ed efficiente e cercare di ridurre l’importo dei debiti fiscali non riscossi. Le modifiche in commento operano a partire dalle dilazioni chieste dal prossimo 1° gennaio 2025. Infatti, l’art. 12 del decreto indica che alle rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo su richiesta presentata fino al 31 dicembre 2024 continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Rateazione ordinaria semplice per debiti fino a 120.000 euro

Agenzia delle Entrate riscossione ha la possibilità di concedere una dilazione per carichi iscritti a ruolo di importo fino a 120mila euro, su semplice richiesta del contribuente, senza necessità di dimostrare lo stato di difficoltà economica. In particolare, Agenzia delle Entrate riscossione ha la possibilità di concedere una dilazione su semplice richiesta del contribuente con le seguenti tempistiche suddivise a partire dal momento della richiesta:

  • Fino a 84 rate mensili (7 anni) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • A 96 rate mensili (8 anni) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • A 108 rate mensili (9 anni) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Rateazione ordinaria per debiti fino a 120.000 euro con dimostrazione di difficoltà finanziaria

Nel caso in cui, invece, il contribuente sia in grado di dimostrare l’obiettiva difficoltà finanziaria Agenzia delle Entrate riscossione più aumentare ancora di più la tempistica di rateazione del ruolo. In pratica, per le domande di valore sino a 120.000 euro, la dilazione è concessa nella seguente misura se si documenta la temporanea difficoltà finanziaria (con ISEE o indice di liquidità):

  • Da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • Da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • Dalle 109 alle 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029.

Rateazione debiti oltre 120.000 euro solo con dimostrazione di difficoltà finanziaria in 120 rate

Nel diverso caso in cui l’istante documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, invece, ai sensi del nuovo comma 1.1 la dilazione verrà concessa in un massimo di 120 rate mensili per le domande per ruoli di valore superiore a 120.000 euro, a prescindere dal momento in cui viene presentata la domanda.

Come dimostrare la temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria

La dimostrazione riguardante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria da parte del contribuente deve essere effettuata nel modo seguente:

  • Persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati: occorre l’ISEE (calcolato e reso disponibile dall’INPS previa presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica) del nucleo familiare del debitore, da valutare in relazione all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • Altri soggetti: valutazione in merito all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Introdotta la compensazione tra crediti e debiti

La norma prevede anche una compensazione automatica tra crediti e debiti tributari. Infatti, l’Agenzia delle Entrate in fase di rimborso di imposta dii ammontare superiore a 500 euro, può verificare se vi sono debiti iscritti a ruolo da parte del contribuente. In questo caso, se il contribuente risulta inadempiente in relazione all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, l’Agenzia è tenuta a trasmettere una segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo. L’obiettivo è mettere quest’ultimo a conoscenza delle somme a disposizione per effettuare una compensazione con il ruolo. Tali somme restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.

Discarico automatico dei ruoli affidati all’agente della riscossione

La norma prevede anche, a partire dal 2025, l’istituto del discarico automatico dei ruoli affidati all’agente della riscossione. L’agente della riscossione decorsi 5 anni dal loro affidamento, qualora non vi siano possibilità di riscossione farà il discarico della posizione dei ruoli affidati, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa. 

Le quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

Sostanzialmente Agenzia delle Entrate riscossione ha la possibilità di comunicare in qualsiasi momento all’ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto la comunicazione di discarico anticipato delle quote. In particolare, per le quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha individuato:

  • La chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
  • Mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell’art. 18, co. 2, del D.Lgs. n. 112/99, l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

Da evidenziare che non si tratta di una procedura di stralcio, in quanto l’ente creditore potrà scegliere se eseguire in proprio la riscossione o affidarla ad enti privati. Agenzia delle Entrate riscossione potrà tornare in gioco solo se verranno individuati dall’ente creditore nuove possibilità di riscossione.

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