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Quadro W del Modello 730/2025

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Il Modello 730 del 2025 presenta il Quadro W dedicato al monitoraggio fiscale, richiedendo ai contribuenti di dichiarare cripto-attività, investimenti immobiliari esteri e attività finanziarie estere. Il Quadro permette la dichiarazione di investimenti e attività estere, inclusi disinvestimenti, e obbliga alla liquidazione delle imposte corrispondenti. La compilazione del quadro richiede dettagli specifici come codici di possesso, valutazione e giorni di detenzione per IVAFE e cripto-attività.

Il Modello 730 del 2025 contiene il Quadro W dedicato al monitoraggio fiscale. Attraverso questo quadro, i contribuenti devono dichiarare le cripto-attività, gli investimenti immobiliari esteri e le attività finanziarie estere.

Il Modello 730 è un documento dichiarativo specifico principalmente per dipendenti e pensionati, i quali di solito vedono le loro imposte gestite dal sostituto d’imposta. Rispetto al più generale Modello Redditi PF, il Modello 730 è semplificato. Tuttavia, non include tutti i quadri presenti nel Modello Redditi PF, come ad esempio il quadro RT dedicato alle plusvalenze finanziarie. Di conseguenza, i dipendenti e pensionati che hanno redditi soggetti a questo tipo di dichiarazione e che scelgono il Modello 730 devono integrarlo con i quadri mancanti.

Il quadro W del modello 730

Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il Quadro W del Modello 730, i contribuenti devono dichiarare per il monitoraggio fiscale:

  • Investimenti immobiliari esteri con l’acquisto in Paesi esteri di immobili che dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi;
  • Attività finanziarie estere;
  • Cripto-attività detenute attraverso vari mezzi di conservazione.

Inoltre, il quadro consente ai contribuenti di dichiarare il valore degli investimenti o delle attività, anche nel caso di disinvestimenti durante il periodo fiscale.

L’obbligo di monitoraggio fiscale include la liquidazione delle imposte correlate agli investimenti e alle attività estere, come IVIE, IVAFE e imposte sul valore delle cripto-attività. Anche se non si supera il limite di 15.000 euro per i depositi e conti correnti bancari esteri, è comunque necessario compilare il Quadro W se è dovuta l’IVAFE (quando la giacenza media annua dei conti correnti esteri supera i 5.000 euro).

Compilazione del quadro W e liquidazione delle Imposte

Per il monitoraggio fiscale e la liquidazione delle imposte, il contribuente deve compilare il rigo W1 e successivi, uno per ogni investimento o attività estera. Se le imposte non sono dovute, il quadro deve essere compilato solo per il monitoraggio fiscale e la casella “Solo monitoraggio” deve essere barrata per ogni investimento o attività.

La compilazione del quadro varia a seconda della natura dell’investimento o dell’attività. È importante notare che anche gli investimenti o le attività dismesse durante il periodo fiscale devono essere dichiarati. Il meccanismo di liquidazione delle imposte prevede il calcolo dell’importo dovuto, tenendo conto degli acconti versati e delle eccedenze dalla dichiarazione precedente, per ottenere il saldo dovuto.

Vediamo di seguito alcune delle colonne principali per l’inserimento dei dati nel quadro dichiarativo.

Colonna 1 – “Codice titolo possesso

Deve essere indicato il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti ovvero dal soggetto. In particolare, i codici possibili sono i seguenti:

  • 1 proprietà;
  • 2 usufrutto;
  • 3 nuda proprietà;
  • 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.);

Colonna 2 – “Tipo contribuente-Ivafe

Deve essere indicato il codice relativamente ad una delle seguenti casistiche:

Colonna 3 – “Codice individuazione bene” 

Il codice di individuazione del bene, rilevato dalla tabella n. 19 e denominata “Codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in Appendice alle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730.

Descrizione dell’investimento e dell’attività estera di natura finanziariaCodice attività estera da indicare nella colonna 3
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI1
PPARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI2
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI3
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI4
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI5
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO6
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI7
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8
CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO9
METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL’ESTERO10
PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ11
FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI12
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA13
ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI14
BENI IMMOBILI15
BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso)16
OPERE D’ARTE E GIOIELLI17
ALTRI BENI PATRIMONIALI18
IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE19
CONTO DEPOSITO TITOLI ALL’ESTERO20

colonna 5 – “Quota di possesso” 

Deve essere indicata la quota di possesso dell’attività detenuta all’estero.

Colonna 6 – “Criteri Di determinazione valore

Deve essere indicato il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore ovvero: il valore di mercato, nominale, di rimborso, il costo d’acquisto, il valore catastale.

Colonna 10 – “Giorni Ivafe-Cripto-attività”

Deve essere indicato il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle cripto attività.

Colonna 11 – “Mesi Ivie

Deve essere indicato il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE. Si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni.

Colonna 12 – “Credito d’imposta

Deve essere indicato, qualora esistente, il credito d’imposta ovvero l’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario nonché cripto attività. Si tratta delle imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero a titolo definitivo per quell’attività patrimoniale o finanziaria.

Colonna 13 – “Detrazioni-Ivie

La detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale.

Colonna 16 – “Solo monitoraggio

Colonna da barrare nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero dell’IVAFE.

Colonne 18 e 19 – “Codice fiscale e altri cointestatari”

Devono essere indicati i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione.

Tassazione immobili all’estero

Nel caso in esame possiamo verificare la tassazione del canone percepito da un immobile estero concesso in locazione, qualora la tassazione avvenga all’estero, verrà tassato in Italia l’ammontare dichiarato nello Stato estero tenendo di conto il credito d’imposta per le imposte già versate all’estero. 

Diversamente se il reddito percepito dalla locazione non viene tassato all’estero, andrà tassato in Italia il canone lordo ridotto della deduzione forfettaria al 15%, compilando il quadro RW e versare l’IVIE a seconda della quota di possesso e dei mesi di possesso. 

Per approfondire: Immobile all’estero: criteri di tassazione in Italia.

Conti correnti cointestati

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Può trattarsi, ad esempio, del caso di un conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente. In questo scenario, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero. Questo, qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario.

Visto di conformità

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E/24 (risposta n. 4.3) ha chiarito che il visto di conformità non riguarda la sezione I del quadro W, qualora sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio (colonna 16). Questo, in quanto vi è l’esonero dalla compilazione delle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 15.

Nel caso in cui, invece, siano dichiarati i dati relativi agli investimenti e alle attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (IVIE, IVAFE, imposta sostitutiva sulle cripto attività), il campo relativo al credito d’imposta (riportato in colonna 12 della Sezione I), derivante dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il prodotto finanziari, nonché la cripto attività è necessario apporre il visto di conformità.

In caso di apposizione del visto il professionista abilitato deve visionare ed acquisire le quietanza, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate all’estero, eventualmente detraibili. In particolare, secondo quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile è necessario essere in possesso di:

  • Dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero, o in caso di mancanza, in quanto il contribuente non è tenuto alla sua presentazione, deve essere attestata tale circostanza con dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR n. 445/00;
  • L’eventuale richiesta di rimborso, qualora esterna alla dichiarazione;
  • Una dichiarazione sostitutiva sempre ex art. 47 DPR n. 445/00 che attesti che le imposte versate sono definitive e non sono state oggetto di rimborso.

Nel caso in cui la documentazione estera venga fornita in lingua originale occorre rispettare le disposizioni della Circolare n. 14/E/23.

Per approfondire: Traduzione documenti in lingua straniera.

Consulenza fiscale online

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