La presentazione della dichiarazione Iva entro il prossimo 29 febbraio consente, assieme alla compilazione del quadro VP, di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/10, come modificato dall’art. 12-quater del D.L. 34/19, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (Lipe) relative al quarto trimestre.
Va ricordato che la dichiarazione Iva 2024 per il periodo di imposta 2023 deve essere presentata, in via generale, per tutti i soggetti obbligati, entro il 30 aprile 2024. Dopo l’avvio della fase di trasmissione dal 1° febbraio e con il lancio della dichiarazione Iva precompilata, parte dunque a tutti gli effetti la stagione dichiarativa.
Dal punto di vista normativo è l’articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010 a prevedere la possibilità di comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle LIPE del quarto trimestre dell’anno, opzione per la quale risulta fondamentale “anticipare i tempi” di messa a punto del modello IVA, da trasmettere quindi entro il mese di febbraio.
Dichiarazione Iva: modalità di inoltro
La Dichiarazione Iva 2024 anno d’imposta 2023, deve inviata tramite il relativo modello predisposto dalle Entrate entro il 30 aprile prossimo, esclusivamente per via telematica.
Tale scadenza è abbreviata in una particolare ipotesi, ossia per i soggetti che intendono “evitare” la presentazione della Lipe del 4 trimestre. Infatti, i soggetti passivi Iva che intendono includere nella dichiarazione Iva anche la Lipe, devono compilare anche il Quadro VP del Modello che, appunto, ha lo stesso contenuto della Lipe, salvo alcuni dettagli. In caso di errore è comunque possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini.
La scelta tra Lipe e quadro VP
Il quadro VP nella dichiarazione Iva è un elemento significativo per i soggetti passivi dell’imposta. Questo quadro è particolarmente rilevante per la comunicazione delle operazioni avvenute nel quarto trimestre dell’anno fiscale. I soggetti passivi Iva hanno due opzioni principali:
- Presentare la Lipe (Comunicazione dei dati delle Liquidazioni Periodiche) per il quarto trimestre entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Questo è un requisito generale, ma ci sono esenzioni, ad esempio, per coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione o che non hanno effettuato operazioni attive/passive nel periodo.
- Presentare la dichiarazione Iva, compilando il quadro VP, entro lo stesso termine del 28 febbraio. Questa opzione è riservata ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. È importante notare che, se la dichiarazione viene presentata dopo questa data, il quadro VP non può essere compilato, e eventuali errori o omissioni nella LIPE dovranno essere corretti nel quadro VH.
In generale, la dichiarazione Iva deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno seguente al periodo di imposta, e può essere inviata direttamente dal dichiarante, tramite un intermediario abilitato o altri soggetti incaricati.
Per i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente ai fini Iva, la dichiarazione deve essere presentata tramite il servizio telematico Entratel. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, l’Iva deve essere assolta utilizzando il numero di partita Iva attribuito alla stabile organizzazione.
Il quadro VP
Il Quadro VP – Liquidazioni Periodiche Iva, è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
Si sottolinea che linea generale, per le modalità di compilazione del quadro VP e per l’individuazione dei dati da indicare nei diversi righi, si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva 2024.
Chiarimenti per il regime forfettario
Può essere utile evidenziare che la Lipe è sempre esclusa nel regime forfetario. L’adozione dello speciale regime, infatti, esclude l’adempimento anche qualora tali soggetti abbiano effettuato operazioni passive sottoposte al meccanismo del reverse charge per cui sono debitori dell’imposta.
A tal proposito la Circolare n. 32/2023 delle Entrate ha chiarito che non deve essere presentato il modello Lipe “per indicare l’Iva a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario”. Per sforamento del limite previsto per avvalersi del regime forfettario e conseguente uscita in corso d’anno dallo stesso la comunicazione delle liquidazioni periodiche è dovuta a partire dalla prima operazione in virtù della quale si è verificata l’uscita dal regime, con conseguente applicazione delle regole ordinarie in materia di Iva.
Modifica dei dati inviati con il quadro VP
Deve essere precisato che il quadro VP non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al 29 di febbraio. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
- Il quadro VP, se la dichiarazione correttiva è presentata entro febbraio (in tal caso, non deve essere compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- Il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
Differenze tra Lipe e quadro VP
Il quadro VP presenta un contenuto che, in sostanza, è analogo a quello della comunicazione delle liquidazioni Iva. Le uniche differenze esistenti riguardano:
- Il rigo VP1 in relazione ai campi “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)” e “Operazioni straordinarie“;
- La mancanza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali“) riservato ai soggetti passivi che liquidano l’Iva trimestralmente “per opzione” (ex art. 7 del DPR n. 542/99). Questo, in quanto il rigo non deve essere compilato relativamente al IV trimestre.
I soggetti passivi devono utilizzare un modulo distinto per ogni liquidazione periodica Iva inclusa nel IV trimestre, compilando l’apposito campo “Mod. N.” posto in alto a destra del quadro VP.
Periodicità delle liquidazioni IVA | Moduli del quadro VP da compilare |
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Mensile | Un modulo per ogni mese compreso nel IV trimestre (3 moduli) |
Trimestrale | Un unico modulo per il IV trimestre |
Mensile e trimestrale (in caso di contabilità separate) | Un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre, salvo il caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese del IV trimestre |
La compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione annuale da indicare nel frontespizio.
Conclusioni
Saranno circa 2,4 milioni gli operatori interessati dall’invio della dichiarazione Iva 2024 entro il 29 febbraio.
Al fine di ridurre gli adempimenti, in alternativa all’invio del modello LIPE per il quarto trimestre, è data la possibilità di anticipare la dichiarazione Iva riferita al 2023, presentandola entro la suddetta data del 29 febbraio 2024, comprensiva del quadro VP. In via ordinaria invece per presentare la dichiarazione Iva relativa al 2023 resta fermo il termine del 30 aprile 2024.