Il Quadro C del modello 730 deve essere compilato dai soggetti che nel periodo di imposta hanno percepito:
- Redditi da lavoro dipendente;
- Redditi da pensione;
- Altri redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
In sostanza, sei tenuto alla compilazione del Quadro C del modello 730 se percepisci redditi di cui agli articoli 49 e 50 del DPR n. 917/86 (TUIR). Di fondamentale importanza per la compilazione di questo quadro reddituale è la ricezione della Certificazione Unica. Un modello che contiene le informazioni relative al reddito percepito nell’anno, ed alle ritenute fiscali e previdenziali effettuate dal datore di lavoro.
La Certificazione Unica deve essere rilasciata al lavoratore dipendente dal datore di lavoro, con riferimento all’annualità precedente.
Quindi, tutte le informazioni che ti fornirò di seguito per la compilazione di questo quadro reddituale possono essere desunte dalla Certificazione Unica. Detto questo, vediamo come deve essere compilato il Quadro C del modello 730 per i redditi da lavoro dipendente o pensione.
I redditi da lavoro dipendente
Ai sensi dell’art. 49 TUIR, sono considerati redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Rientra nel lavoro dipendente il lavoro a domicilio quando è considerato “alle dipendenze” secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Reddito da lavoro dipendente |
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Tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. |
Inoltre, sono considerati altresì redditi di lavoro dipendente:
- Le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- Le somme percepite a titolo di interessi e rivalutazione per crediti di lavoro;
- I redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zona di frontiera.
Sono, inoltre, assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, o a questi equiparati:
- Cassa integrazione;
- Indennità di disoccupazione;
- La mobilità;
- L’indennità di maternità.
Con riguardo al criterio di imputazione, i redditi di lavoro sono imputati al loro percettore secondo il momento del loro pagamento. Cioè secondo il criterio di cassa. Però, tra i redditi percepiti nel periodo d’imposta dal lavoratore devono essere considerate, anche le retribuzioni:
- Maturate nel periodo di riferimento;
- Ma materialmente pagate entro il 12 gennaio dell’anno successivo;
Si tratta del c.d. “criterio di cassa allargato” ex art. 51, co. 1 del TUIR.
Retribuzioni corrisposte da privati
Sono considerati redditi da lavoro dipendente, le retribuzioni corrisposte agli autisti, giardinieri, portieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa e le retribuzioni per le quali, in base alla legge, non sono state effettuate le ritenute, in quanto il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.
Redditi esclusi
Non sono considerati redditi da lavoro dipendente i seguenti:
- I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
- I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e -ter);
- Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro. Nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Inoltre le prestazioni e le indennità sostitutive fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, innalzato a € 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- Le indennità di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Con esclusione, quindi, delle indennità corrisposte a dipendenti continuamente adibiti a mansioni esterne, senza sede fissa. Il requisito della temporaneità ricorre anche nei casi di stagionalità;
- Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidati a terzi;
- I compensi reversibili di cui alle lett. b) e f) dell’art. 50 TUIR;
- Le somme trattenute al dipendente per oneri detraibili. Nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi a fronte delle spese sanitarie e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità;
- Le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo di imposta (art. 3, commi 1 e 2, DLgs n 314/97).
La certificazione unica
Ai sensi dell’art. 4, co. 6-ter e quater del DPR n. 322/98 i sostituti di imposta devono rilasciare ai contribuenti una certificazione attestante:
- L’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
- L’ammontare delle ritenute operate;
- L’importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti.
Se nel corso dell’anno il contribuente ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare nel quadro C i dati presenti nella certificazione unica rilasciata da quest’ultimo.
Fringe benefit
Il legislatore considera reddito in capo al lavoratore, sia le somme liquide di denaro, che i c.d. “fringe benefits”, che, a tutti gli effetti, costituiscono reddito a fini fiscali. “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Il trattamento fiscale dei compensi in natura (c.d. “fringe benefits“) è contenuto nell’articolo 51 del TUIR. Questo articolo prevede:
- La fissazione di una regola generale (comma 3);
- La determinazione del valore convenzionale di alcuni beni e servizi in natura (comma 4).
La determinazione opera su un piano oggettivo e soggettivo. Sul piano oggettivo, si ricava che gli elementi da valorizzare sono costituiti sia dai beni ceduti e dai servizi prestati dal datore di lavoro, sia dal diritto di ottenerli da terzi. Sul piano soggettivo, i beneficiari dei suddetti valori sono il dipendente, il coniuge del dipendente ed i familiari del dipendente identificati nell’articolo 12 del TUIR.
Le regole con cui vengono valorizzati i vari elementi divergono a seconda della natura di tali “elementi“. Con riferimento alle cessioni di beni, la valorizzazione in esame deve seguire le seguenti regole:
- Applicazione del prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista. Questo nell’ipotesi di cessione di beni prodotti dall’azienda medesima;
- Applicazione delle disposizioni sul “valore normale” genericamente previste dall’articolo 9 del TUIR. In ogni altra ipotesi (cessione di beni prodotti dall’azienda ma non commercializzati all’ingrosso, cessione di beni non prodotti dall’azienda e, in ogni caso, prestazioni di servizi).
Una volta quantificati i valori, gli stessi concorrono interamente, o meno, alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Questo a seconda che l’importo complessivo determinato con riferimento al periodo di imposta ecceda, o meno, l’importo di €. 258,23. Il limite di € 258,23 è stabilito con riferimento all’intero periodo di imposta del singolo dipendente. Non è necessario alcun ragguaglio temporale nell’ipotesi in cui tale periodo di imposta sia inferiore all’anno solare. La disposizione agevolativa non introduce una franchigia. Infatti, una volta superato il limite indicato, il valore dei fringe benefits deve essere assoggettato a tassazione interamente.
Quantificazione dei beni in natura
Tipologia | Valorizzazione |
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Cessione di beni prodotti dall’azienda | Prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista |
Cessione di beni prodotti dall’azienda ma non commercializzati all’ingrosso dalla stessa | Valore normale di cui all’art. 9, TUIR |
Cessione di beni non prodotti dall’azienda | Valore normale di cui all’art. 9, TUIR |
Prestazione di servizi | Valore normale di cui all’art. 9, TUIR |
Auto aziendali
Per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lett. a), c) e m), D.Lgs. n. 285/92 (c.d. “Codice della Strada”) utilizzati promiscuamente si assume un valore di fringe benefit. Per il dipendente deve essere tassato il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. L’importo è calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Il veicolo dato in uso al dipendente per esclusivo fine aziendale non determina, per lo stesso, alcun fringe benefit tassabile. Invece, l’attribuzione del veicolo per uso esclusivamente personale del dipendente determina, in capo allo stesso, un fringe benefit, tassabile come reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la quantificazione del reddito avviene applicando il criterio del valore normale previsto dall’articolo 9, TUIR.
Trattamento integrativo
Al rigo C14 del quadro C è riservata l’indicazione dei dati necessari alla determinazione del c.d. “trattamento integrativo” (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3). In particolare, nel rigo C14, colonna 1, deve essere riportato il codice indicato nel punto 390 della Certificazione unica. In questa è riportato, il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato o tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 deve essere riportato l’importo del trattamento erogato dal sostituto d’imposta, mentre il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo. In questo caso non deve essere compilata la colonna 2 del rigo C14. Nella colonna 2 deve essere riportato l’importo del trattamento integrativo del sostituto d’imposta nel punto 391 della Certificazione unica.
Detrazioni per reddito da lavoro dipendente
Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d’imposta. Il calcolo della detrazione deve essere effettuato da chi presta assistenza fiscale. Le detrazioni spettano se alla formazione del reddito complessivo concorrono:
- Uno o più redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR. Ad esclusione delle pensioni di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo 49 per le quali, sono previste altre detrazioni;
- Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prime e delle cooperative della piccola pesca (articolo 50, comma 1, lettera a), TUIR);
- Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (articolo 50, comma 1, lett. b), TUIR);
- Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (articolo 50, comma 1, lett. c), TUIR);
- compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per rapporti co.co.pro. (articolo 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR);
- Remunerazioni dei sacerdoti (articolo 50, comma 1, lett. d), TUIR);
- Prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 124/93, comunque erogate (articolo 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (articolo 50, comma 1, lett. l), TUIR).
Redditi prodotti all’estero
In linea generale è necessario tenere presenti i criteri di collegamento per la tassazione di redditi di lavoro dipendente, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia, prodotti in un Paese estero con il quale:
- Non esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- Esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- Esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Quando non vi è convenzione o la convenzione prevede una tassazione anche in Italia (Stato di residenza del lavoratore) è possibile beneficiare del credito per imposte assolte all’estero (ex art. 165 del TUIR).
Retribuzioni convenzionali
Secondo quanto disposto dall’art. 51, co. 8-bis del TUIR, il reddito dei dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, deve essere determinato in base alle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro. In pratica, si tratta di quei lavoratori fiscalmente residenti in Italia e che si sono ritrovati a trascorrere all’estero oltre 183 giorni. Tali soggetti, al verificarsi dei requisiti sotto indicati, hanno la possibilità di applicare le retribuzioni convenzionali:
- Residenza fiscale in Italia;
- Svolgimento di attività di lavoro dipendente in uno dei settori previsti dal decreto;
- Lavoro come oggetto esclusivo del rapporto (attività svolta esclusivamente all’estero);
- Soggiorno all’estero maggiore di 183 giorni. Il periodo da considerare ai fini del computo non necessariamente deve risultare continuativo, essendo sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari.
Lavoratori frontalieri
I redditi dei soggetti residenti in Italia, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera (es. Francia, Austria, San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (es. Principato di Monaco), in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, che quotidianamente si recano all’estero per svolgere la prestazione di lavoro, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500,00 euro. Si tratta dei c.d. “lavoratori frontalieri“. Sul punto, particolare attenzione deve essere prestata alla franchigia di 7.500 euro in quanto ex art. 165 co. 8 del TUIR, l’importo delle imposte assolte all’estero deve essere parametrato alla quota di reddito imponibile in Italia (decurtata dalla franchigia).
Pensioni estere
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. In linea generale, è possibile affermare dei criteri di collegamento generali, avendo cura di analizzare le singole convenzioni interessate. In particolare:
- Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono;
- Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale, tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.
Redditi di pensione
L’art. 49, co. 2 del TUIR indica che sono redditi da lavoro dipendente anche:
- Le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- Le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del Codice di procedura civile.
Tra le pensioni rientrano le somme erogate dall’INPS o dal Ministero del Tesoro ai soggetti che hanno i requisiti per fruire della pensione. Tra le principali forme di pensione vi sono:
- La pensione di vecchiaia: si tratta di una prestazione economica erogata in favore di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno:
- Raggiunto l’età pensionabile prevista dalla Legge;
- Perfezionato l’anzianità contributiva richiesta;
- Cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione;
- La pensione di anzianità: prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed integrative, la cui pensione è liquidata tramite il sistema di calcolo retributivo o misto;
- Pensione ai superstiti: prestazione economica erogata in favore di familiari del pensionato (pensione di reversibilità) o del lavoratore (pensione indiretta).
Quadro C: Come si compila?
Sezione | Righi | Cosa va indicato |
---|---|---|
I | C1 e C5 | Redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è prevista l’attribuzione di una detrazione da rapportare al periodo di lavoro o pensione |
I | C4 | Somme per premi di risultato per lei quali è prevista la tassazione con imposta sostitutiva |
II | Da C6 a C8 | Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è prevista l’attribuzione di una detrazione da non rapportare al periodo di lavoro |
III | C9 e C10 | Ritenute subite a titolo di IRPEF, rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)ed addizionale regionale, trattenute dal datore di lavoro relativamente ai redditi indicati precedentemente |
IV | Da C11 a C13 | Ritenute subite a titolo di addizionale comunale, trattenute dal datore di lavoro relativamente ai redditi indicati precedentemente |
V | C14 | Dati relativi al trattamento integrativo |
VI | C15 | Dati relativi alla detrazione spettante per il comparto sicurezza e difesa |
VII | C16 | Tassazione mance settore turistico alberghiero e di ricezione |
Sezione I – Redditi da lavoro dipendente e assimilati
Rghi | Colonna | Descrizione | Dati da indicare |
---|---|---|---|
C1 C2 C3 | 1 | Tipologia reddito | 1 se pensione 2 se redditi di lavoro dipendente o assimilati o derivanti o da pensioni integrative 3 per compensi di lavoro socialmente utile in regime agevolato 4 per redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera ed in paesi limitrofi da persone residenti in Italia 7 redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani 8 redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo 9 redditi di lavoro dipendente degli atleti operanti nel settore professionistico di età inferiore ai 23 anni |
C1 C2 C3 | 2 | Indeterminato / determinato | 1 se contratto di lavoro a tempo indeterminato 2 se contratto di lavoro a tempo determinato |
C1 C2 C3 | 3 | Reddito | Redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati per i quali spettano le detrazioni (Punti 1, 2 o 3 CU) |
C1 C2 C3 | 4 | Redditi esteri | 1 se reddito di fonte estera e in col. 1 è riportato alternativamente il codice 1, 2, 5 o 6 2 se pensione ai superstiti di fonte estera e in col. 1 è riportato alternativamente il codice 1, 6, 7 o 8 5 redditi prodotti dai residenti a Campione d’Italia, agevolazione di cui all’art. 188-bis TUIR 6 redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto determinati in base alle retribuzioni convenzionali |
C4 | 1 – 9 | Premi e welfare aziendale | Compilare nel caso in cui il contribuente nel periodo abbia percepito somme erogate per premi di risultato. Il rigo deve essere sempre compilato in presenza di una CU nella quale risulti compilato il punto 571 e uno da 572 a 579. |
C5 | 1 | Periodo di lavoro | Periodo di lavoro dipendente espresso in giorni (max 365) per il quale spettano le detrazioni (Punto 6 CU) oppure in caso di reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero di giorni indicati nelle annotazioni della CU con codice AX (corrispondente al punto 492 della CU ordinaria) |
C5 | 2 | Pensione | Periodo di pensione in giorni (max 365) per cui spettano le detrazioni (Punto 7 CU) |
Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Rghi | Colonna | Descrizione | Dati da indicare |
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C6 C7 C8 | 1 | Assegno al coniuge | Barrare la casella se vengono percepiti assegni periodici in caso di divorzio, separazione, annullamento del matrimonio. |
C6 C7 C8 | 2 | Reddito | Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro (Punto 4 e 5 CU) |
C6 C7 C8 | 3 | Altri dati | Codice 1 – compensi per attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del SSN, in presenza del codice “R” nel punto 8 della sezione dati anagrafici del modello CU. |
Sezione III – Ritenute IRPEF e addizionale IRPEF
Righi | Colonna | Descrizione | Dati da indicare |
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C9 | 1 | Ritenute IRPEF | Ritenute IRPEF subìte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (Punto 21 CU) |
C9 | 2 | Ritenute RITA | Ritenute dell’imposta sostitutiva integrativa temporanea anticipata – RITA – (Annotazioni CU con codice AX corrispondente al punto 487, CU ordinaria) |
C10 | 1 | Ritenute Add.le Regionale | Addizionale Regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto (Punto 22 CU) |
Sezione IV – Ritenute addizionale comunale all’IRPEF
Righi | Descrizione | Dati da indicare |
---|---|---|
C11 | Ritenute acconto add.le comunale | Addizionale comunale IRPEF acconto. L’importo è indicato nel punto 26 della Certificazione Unica. |
C12 | Ritenute acconto add.le comunale | Addizionale comunale IRPEF saldo. L’importo è indicato nel punto 27 della Certificazione Unica. |
C13 | Ritenute acconto add.le comunale | Addizionale comunale IRPEF acconto. L’importo è indicato nel punto 29 della Certificazione Unica. |
Sezione V – Trattamento integrativo
La compilazione del rigo C14 deve avvenire in relazione alle seguenti possibilità:
Colonna | Descrizione | Dati da indicare |
---|---|---|
1 | Codice | Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica. Nella Certificazione Unica è riportato: – il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica); – il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14. |
2 | Bonus erogato | Bonus erogato dal sostituto (punto 391, Mod. CU). Non deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica. |
3 | Esenzione ricercatori e docenti | Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice “2” o “15”. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC o CV per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3. |
4 | Esenzione impatriati | Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9 o 13 o 14. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3. |
Sezione VI – Detrazione comparto sicurezza e difesa
Il rigo C15 deve essere così compilato.
Colonna | Descrizione | Dati da indicare |
---|---|---|
1 | Fruita tassazione ordinaria | Riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche. 2 se il datore non ha riconosciuto il bonus o lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la col. 2, rigo C14. Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter) non è in possesso della CU perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, nella colonna 1 si deve riportare il codice 2. |
2 | Non fruita tassazione ordinaria | Riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche. |
3 | Fruita tassazione separata | Riportare l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche. |
Chi presta l’assistenza fiscale deve tenere conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.
Sezione VI – Tassazione mance del settore turistico alberghiero
LA sezione VII legata alla tassazione delle mance nel settore turistico alberghiero è composta nel modo seguente, in relazione al rigo C16.
Colonna | Descrizione | Dati da indicare |
---|---|---|
1 | Reddito settore turistico | Deve essere riportato il punto 651 della CU |
2 | Somme tassazione ordinaria | Deve essere riportato il punto 655 della CU |
3 | Somme imposta sostitutiva | Deve essere indicato l’importo indicato nel punto 652 della CU |
4 | Ritenute imposta sostitutiva | Deve essere riportato l’importo presente nel punto 653 della CU |
5 | Tassazione ordinaria | Da barrare se si sceglie questa modalità di tassazione delle mance |
6 | Tassazione sostitutiva | Da barrare, in alternativa alla colonna 5, se si sceglie questa modalità di tassazione delle mance |
7 | Assenza requisiti | Deve essere barrata se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma. |
Il contribuente ha la possibilità di decidere se modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene questa meno vantaggiosa per lui. In pratica, deve essere barrata la colonna 5 o 6, a seconda dei casi per confermare la tassazione applicata dal sostituto. Al contrario si deve barrare al colonna 5 o 6 in senso opposto rispetto a quanto indicato nella Cu, per modificare la scelta di tassazione in relazione a quanto fatto dal sostituto.