La tassazione delle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in società immobiliari estere che detengono più del 50% di beni immobili situati nel territorio italiano, è in Italia (art. 23, co 1-bis del TUIR).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere si considerano prodotte e tassabili in Italia se il loro valore deriva, per più della metà e in qualsiasi momento nei 365 giorni precedenti, da beni immobili situati nel territorio dello Stato. È quanto stabilito dall’art. 23, comma 1-bis del TUIR.

Indice degli argomenti
Il principio di tassazione in Italia: l’art. 23, comma 1-bis del TUIR
La tassazione delle plusvalenze internazionali richiede un’attenta analisi dei criteri di collegamento territoriale. Nella nostra pratica professionale, riscontriamo spesso criticità nella gestione dei redditi diversi di natura finanziaria. Il legislatore nazionale ha introdotto una stretta specifica per attrarre a imposizione i capital gain realizzati da soggetti non residenti. L’art. 23, comma 1-bis del TUIR stabilisce infatti che questi proventi si considerano prodotti nel territorio dello Stato a determinate condizioni.
Il requisito prevalente: valore immobiliare oltre il 50%
Il criterio cardine della norma riguarda la composizione patrimoniale della società estera ceduta. La tassazione in Italia scatta se il valore della partecipazione deriva, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano. Si tratta di una disposizione mirata alle società immobiliari non residenti che investono attivamente nel nostro Paese. Inoltre, la norma disattiva esplicitamente il regime di esenzione previsto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997. Di conseguenza, l’esenzione per le plusvalenze da partecipazioni non qualificate in paesi “white list” non è applicabile a queste specifiche casistiche.
Il test temporale dei 365 giorni precedenti la cessione
Un aspetto cruciale per pianificare l’operazione è la finestra di osservazione temporale. Il superamento della soglia immobiliare non deve sussistere esclusivamente al momento del closing. Il requisito si considera soddisfatto se il valore della società deriva dagli immobili italiani in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la cessione. Questa regola temporale agisce come norma antielusiva per evitare manovre di annacquamento patrimoniale a ridosso della vendita.
| Requisito art. 23 TUIR | Condizione di tassabilità in Italia |
| Soggetto cedente | Non residente in Italia |
| Oggetto della cessione | Partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero |
| Composizione patrimoniale | > 50% derivante da immobili situati in Italia |
| Finestra temporale | Qualsiasi momento nei 365 giorni precedenti la cessione |
L’esenzione per i titoli su mercati regolamentati
Esiste una deroga importante per tutelare la fluidità degli scambi finanziari. Le disposizioni restrittive appena descritte non trovano applicazione in un’ipotesi specifica. Sono escluse dalla tassazione attrattiva le operazioni aventi ad oggetto la cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati. Pertanto, la compravendita di azioni di società immobiliari estere quotate rimane fuori dal perimetro di questa specifica attrazione fiscale.
Convenzioni internazionali e rischio di doppia imposizione
L’interazione tra l’ordinamento nazionale e i trattati bilaterali definisce il reale perimetro impositivo. La concreta applicazione della norma italiana si manifesta pienamente quando il soggetto realizza il reddito risiedendo in uno Stato privo di un trattato contro le doppie imposizioni con l’Italia. La medesima situazione si verifica se l’investitore estero non possiede i requisiti soggettivi o oggettivi per beneficiare del trattato.
Il legame con l’art. 13, paragrafo 4 del Modello OCSE
La nuova disposizione nazionale non nasce isolata, ma si inserisce in un solco interpretativo internazionale. L’attuale formulazione dell’art. 23, co. 1-bis del TUIR è perfettamente in linea con l’art. 13, paragrafo 4 del Modello di Convenzione OCSE. Questo standard internazionale è stato già recepito in numerose Convenzioni stipulate dall’Italia per evitare la doppia imposizione sul patrimonio. In buona sostanza, la normativa riflette il criterio di collegamento legato allo Stato della fonte. L’obiettivo è assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia espressamente consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni in vigore.
Come gestire i conflitti di residenza fiscale
Quando esiste un accordo bilaterale applicabile, è strettamente necessario verificare se la Convenzione consente all’Italia di esercitare la propria potestà impositiva su detta fattispecie. Questo aspetto, nella sua concretezza, potrebbe portare a delicate problematiche di interpretazione dei trattati. L’applicazione rigida della norma potrebbe costringere il soggetto non residente a dichiarare in Italia un reddito diverso. Contemporaneamente, tale reddito potrebbe rendersi imponibile anche nello Stato di residenza fiscale del cedente.
“Qualora si verifichi tale fattispecie ci si troverebbe di fronte ad una casistica di doppia imposizione del reddito.”
Naturalmente, per disinnescare questo conflitto, la specifica fattispecie deve essere contemplata e normata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra i due paesi.
| Scenario convenzionale | Applicazione art. 23 TUIR | Rischio doppia imposizione |
| Assenza di trattato | Applicazione diretta | Elevato |
| Trattato in vigore (senza clausola) | Subordinato al trattato | Limitato |
| Trattato con clausola OCSE (Art. 13) | Tassazione concorrente | Gestibile tramite accordi |
L’incertezza interpretativa rappresenta spesso il rischio maggiore in queste operazioni straordinarie transnazionali. Nonostante l’impianto normativo sia ben definito nei suoi principi, l’applicazione pratica dell’Art. 23 del TUIR presenta ancora delle evidenti zone d’ombra. La disposizione normativa, infatti, non evidenzia le modalità con cui andare ad identificare il valore della partecipazione oggetto di compravendita.
Valutazione della partecipazione estera: le zone d’ombra
Il nodo centrale riguarda l’esatta misurazione del parametro quantitativo immobiliare. In mancanza di chiarimenti ufficiali, si delineano due possibili opzioni interpretative per valutare gli asset della società estera.
Valore contabile vs valore di mercato degli asset
La prima ipotesi consiste nel fare riferimento al valore contabile di iscrizione a bilancio degli immobili. La seconda opzione prevede invece di valutare gli asset della società al loro effettivo valore di mercato. Nella nostra pratica professionale, il tema della valutazione assumerà un rilievo centrale per evitare contestazioni in sede di accertamento. Si attendono chiarimenti rilevanti che sarebbe opportuno inserire direttamente nel testo di legge.
| Criterio di valutazione | Caratteristiche | Impatto operativo |
| Valore contabile | Ancorato ai dati di bilancio | Minore onere probatorio, ma rischio di elusione |
| Valore di mercato | Basato su stime e perizie | Maggiore fedeltà economica, ma alti costi di compliance |
Le criticità di accertamento per l’Amministrazione Finanziaria
L’effettiva applicabilità della norma si scontra con ostacoli di natura pratica e investigativa. Risultano evidenti le problematiche nell’identificare concretamente le fattispecie tassabili. La criticità deriva dal fatto che l’operazione coinvolge tipicamente un soggetto fiscalmente non residente che cede quote di una società anch’essa non residente.
Di conseguenza, l’Amministrazione Finanziaria potrebbe benissimo non avere alcuna traccia dell’effettuazione di questo tipo di operazione. Il recupero di queste informazioni finanziarie estere risulta estremamente complesso. Anche su questo delicato aspetto investigativo e operativo si attendono urgenti chiarimenti istituzionali.
Consulenza fiscalità internazionale
Affrontare la cessione di partecipazioni in società immobiliari estere richiede una pianificazione fiscale impeccabile per neutralizzare il rischio di doppia imposizione e pesanti sanzioni in fase di accertamento. L’interpretazione dei trattati internazionali e il calcolo delle soglie patrimoniali non ammettono errori. Se sei un investitore estero, un socio di una holding o hai necessità di strutturare un’operazione transnazionale complessa, prenota una consulenza di fiscalità internazionale. Analizzeremo la tua posizione rispetto all’Art. 23 del TUIR e al Modello OCSE per garantirti la massima compliance e l’ottimizzazione del carico tributario.
Pianificazione fiscale e operatività estera per società
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Domande frequenti
La base imponibile del capital gain è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla cessione della partecipazione e il costo fiscalmente riconosciuto della stessa. Per i non residenti, le modalità di determinazione seguono le regole ordinarie del TUIR previste per i redditi diversi di natura finanziaria, tenendo conto degli oneri accessori documentati.
Il cedente non residente che realizza una plusvalenza territorialmente rilevante in Italia è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi italiana (Modello Redditi PF o SC, a seconda della natura giuridica). Nello specifico, dovrà compilare il quadro RT per dichiarare l’operazione e autoliquidare l’imposta sostitutiva dovuta.
Ai fini del test quantitativo del 50%, rilevano tutti i beni immobili fisicamente ubicati nel territorio dello Stato. Rientrano nel computo i fabbricati (residenziali, strumentali, commerciali) e i terreni (agricoli o edificabili) detenuti dalla società estera a titolo di proprietà o tramite altro diritto reale di godimento.
Fonti e riferimenti normativi
Normativa Italiana
- Art. 23, comma 1-bis del TUIR: Definisce l’attrazione a tassazione in Italia delle plusvalenze su società immobiliari estere.
- Art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 461/1997: Disciplina il regime di esenzione per partecipazioni, esplicitamente disattivato dalla nuova norma.
Normativa Internazionale
- Art. 13, par. 4 del Modello OCSE: Regola la tassazione delle plusvalenze immobiliari e fa da base ai trattati bilaterali.