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Come diventare promotore finanziario?

Fisco NazionaleProfessioniCome diventare promotore finanziario?

Tutte le informazioni utili per avviare l'attività di promotore finanziario. Dall'apertura della partita Iva, al codice ATECO, alla fatturazione per arrivare agli obblighi previdenziali.

Il promotore finanziario è la persona che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento, con l’obbligo di instaurare un rapporto esclusivo con un solo intermediario abilitato all’offerta fuori sede (Banca, SIM, SGR, etc). Per diventare promotore finanziario è necessario iscriversi all’Albo dei Consulenti Finanziari, altrimenti non è possibile esercitare le professione (art. 5 della Legge n. 01/91 n°1; art. 31 del D.Lgs. n. 58/98, TUF).

La figura è disciplinata dal Testo Unico dell’intermediazione finanziaria (Tuf).

Chi è il promotore finanziario?

Il promotore finanziario è un professionista che si occupa di vendere e acquistare per conto di altre persone  (risparmiatori), nel mercato di riferimento il prodotto finanziario che possa meglio adattarsi alle loro esigenze e che abbia il miglior rapporto qualità-prezzo, con l’obiettivo di ottenere un guadagno dalle operazioni di vendita e di acquisto di un prodotto azionario.

L’Agente finanziario, quindi, si occupa di promuovere e concludere contratti, sia di finanziamento che per la prestazione di servizi, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, banche o Poste italiane. E’ importante sottolineare fin da subito che i promotori o agenti finanziari possono svolgere esclusivamente l’attività sopra indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (articolo 128-quater, comma 1, del TUB). Si tratta dunque di un lavoro incentrato principalmente sulla gestione e sull’investimento di capitali finanziari.

Agente che opera nel settore dei prodotti finanziari

Il promotore finanziario non è altro che un agente che opera nel settore specifico dei prodotti finanziari nei confronti del mercato promuovendo il collocamento dei prodotti e ricevendo, come controprestazione, una retribuzione su base provvigionale. In questa cornice operativa viene ad essere individuata la connotazione del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e seguenti del codice civile.

La correttezza di tale collocazione si rileva anche dalla lettura della circolare 17 marzo 2003, n. 1, del Ministero dell’economia e delle finanze secondo cui:

  • Chi è incaricato in maniera stabile da uno o più intermediari finanziari di promuovere e di concludere contratti nei confronti del pubblico:
    • Esercita l’attività di agente, sia pure nel settore specifico;
    • Deve essere iscritto in apposito elenco tenuto dall’Ufficio italiano dei cambi.

Inoltre, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, la stessa circolare afferma che:

“nella previsione di detta disposizione rientrano sia gli agenti che su incarico dell’intermediario finanziario si limitano a promuovere contratti (art. 1742 del codice civile) sia gli agenti che, oltre a promuovere contratti, provvedano a concluderli su mandato degli intermediari finanziari (art. 1752 del codice civile)”.

Che cosa fa il promotore finanziario?

L’attività si sostanzia nel promuovere e vendere a potenziali clienti (risparmiatori o investitori) i prodotti finanziari di una banca, una società di gestione del risparmio (SGR) o società di mediazione mobiliare (SIM). Oggi il questo tipo di attività può operare con due diverse modalità:

  • Promotore finanziario dipendente: lavora al fine di promuovere specifici prodotti finanziari di istituti di credito con cui collabora stabilmente. Sostanzialmente, la sua attività è legata alla promozione al pubblico di specifici prodotto finanziari fungendo da intermediario tra il risparmiatore e l’istituto di credito;
  • Promotore finanziario indipendente: lavora in autonomia, come lavoratore autonomo e si pone in modo indipendente rispetto agli istituti di credito o di investimento, andando ad avere un rapporto diretto con il cliente risparmiatore al fine di individuare sul mercato i prodotti finanziari utili al soddisfacimento degli obiettivi di investimento del cliente. In questo caso non vi è un rapporto diretto di mandato con specifici istituti bancari.

Una parte del lavoro consiste nell’incontrare e ascoltare le esigenze dei clienti (risparmiatori privati), e in base a queste consigliarli nel modo migliore a raggiungere i propri obiettivi di investimento. In un certo senso, è proprio la fiducia il bene più importante che i consulenti devono saper conquistare con la loro professionalità. Inoltre, sulla base dell’impulso di Mifid2, il consulente informa e aggiorna il suo cliente sull’andamento degli investimenti con una cadenza regolare.

Quali le attività ausiliarie?

Chi esercita nei confronti del pubblico l’attività di agenzia nel ramo finanziario, iscritto
all’elenco istituito presso l’Ufficio italiano dei cambi, può svolgere attività strumentali connesse a quelle di agenzia in attività finanziaria. È strumentale l’attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia. È connessa l’attività accessoria che consente di sviluppare l’attività di agenzia.

Sono compatibili le attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell’esercizio delle fattispecie indicate all’art. 106 del testo unico bancario e le altre attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubblica autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.

Le suddette regole non si applicano agli agenti iscritti nell’elenco che offrono esclusivamente il servizio di pagamento che consiste nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.

Iscrizione all’albo

L’attività degli agenti in attività finanziaria (cosiddetti “agenti promotori finanziari”) è disciplinata dal D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, emanato in attuazione di quanto è previsto dal D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 379

Requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività di promotore finanziario è l’iscrizione all’Albo Unico dei promotori finanziari, tenuto dall’Organismo per la tenuta dei promotori finanziari, a cui il promotore presenta domanda di iscrizione dopo aver superato l’esame di idoneità allo svolgimento dell’attività.

Per potersi iscrivere all’Albo unico dei promotori finanziari i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il parere della CONSOB (art 31, comma 5, TUF).

In particolare i requisiti richiesti sono:

  • Requisiti di onorabilità:
    • Non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
    • Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dalla norma antimafia, salvi gli effetti di riabilitazione;
    • Non aver svolto, per due esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, di aziende sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo poste in amministrazione straordinaria;
  • Requisiti di professionalità:
    • Il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per Legge;
    • Il superamento di una prova valutativa (cosiddetto esame di idoneità, costituito da un esame scritto e da un colloquio orale). Sono esonerati dall’esame coloro che risultano avere un’esperienza triennale nelle seguenti attività: agente di cambio; negoziatore abilitato all’attività nei mercati regolamentati; funzionario di banca o impresa di investimento addetto ai servizi di investimento o commercializzazione dei prodotti finanziari della banca.

La disciplina fiscale del promotore finanziario

Le forme contrattuali che intermediario abilitato (Banca, SIM, SGR) e promotore finanziario possono concludere nella prassi sono:

  • Il contratto di lavoro subordinato;
  • Il contratto di mandato;
  • Oppure il contratto di agenzia.

Il promotore per qualificarsi come imprenditore individuale, deve eseguire una serie di adempimenti, tra i quali, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività:

  • Iscrizione nel Registro delle imprese, sezione ordinaria presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione è iscritta l’impresa;
  • Richiesta di attribuzione del numero di partita Iva all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice attività “66.19.2 – Attività di promotori e mediatori finanziari“;
  • Iscrizione alla Gestione commercianti dell’Inps (potete trovare maggiori informazioni sui contributi dovuti a questo link).

Tali adempimenti possono essere assolti tramite la compilazione di una sola comunicazione, la cosiddetta ComUnica, trasmessa in via telematica tramite in intermediario abilitato (Dottore Commercialista). Con la presentazione di questo modello viene assegnato al promotore finanziario il numero di partita Iva.

Dovrà poi essere presentato un modello SCIA, cioè una dichiarazione di inizio attività da presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio. Con la presentazione del modello SCIA il Registro Imprese assegna la qualifica di agente/rappresentante di commercio.

L’intermediario mandante provvederà, per conto del promotore, all’iscrizione all’Enasarco, la cassa di previdenza degli agenti/rappresentanti di commercio (maggiori info a questo link).

Attività compatibili

Come abbiamo visto da subito, l’attività del promotore è esclusiva. E’ quindi, incompatibile con questa attività il contemporaneo esercizio di altra attività professionale, artigianale o commerciale.

Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte di un Agente in attività finanziaria, le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (articolo 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).

Deroghe

Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria (articolo 12 del D.Lgs. n. 141/2010):

  • La promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
  • La promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
  • La stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate;
  • Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell’albo (art. 31 del D.Lgs. n. 58/1998) effettuate per conto del medesimo soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari;
  • Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (articolo 109, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2005), su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB.

Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

I soggetti che svolgono esclusivamente la prestazione dei servizi di pagamento devono iscriversi nella sezione speciale dell’elenco.

Requisiti per l’iscrizione all’Albo

I requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo degli Agenti o mediatori creditizi delle persone fisiche sono:

  • Cittadinanza italiana o di uno stato UE o di uno stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 D.Lgs. n. 286/1998;
  • Domicilio in Italia;
  • Possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’articolo 109 TUB;
  • Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
  • Frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria;
  • · superamento dell’apposita prova d’esame indetta dall’Organismo, volta ad accertare il possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche.
  • Possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.

E’ necessaria altresì la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente risponde a norma di legge.

La prova di esame da promotore finanziario

L’esame (o prova valutativa) per diventare promotore finanziario è organizzata dall’Organismo della tutela dell’Albo dei Promotori Finanziari. L’esame è composto da 60 domande a risposta multipla per una durata di 85 minuti e per ogni domanda sono previste quattro risposte multiple. A 40 delle 60 domande (28 teoriche e 12 pratiche) sono assegnati 2 punti per ogni risposta giusta; le restanti 20 domande (anch’esse teoriche) un solo punto. Il totale dei punti ottenibili è 100 e l’esame risulta superato se si forniscono almeno 80 risposte giuste. L’esame viene svolto online, ad ogni partecipante viene assegnato un computer e l’esito viene comunicato appena conclusa la prova. Per la prova sono previste in tre sessioni all’anno e i quesiti vengono estratti in maniera casuale fra i 5 mila possibili e consultabili sul sito dell’Organismo.

Disciplina Iva

L’attività economica tipica del promotore è l’intermediazione di strumenti finanziari e di strumenti di investimento per conto di un intermediario abilitato (Banca, SIM, SGR), da cui percepisce una provvigione, quale corrispettivo della propria prestazione. Oltre all’attività principale, il promotore finanziario svolge anche altre attività, quali, ad esempio:

  • Attività di intermediazione nell’accensione di conti correnti o nella custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
  • Attività di segnalazione di potenziali clienti.

L’attività caratteristica del promotore finanziario è, ai fini Iva, esente, sotto un duplice profilo:

  • Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del DPR n. 633/72, sono esenti Iva le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli e strumenti finanziari; l’esenzione si rende applicabile proprio per le specifiche operazioni elencate nella norma;
  • Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 9 del DPR n. 633/72, sono esenti Iva anche le operazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ai medesimi titoli, in quanto seguono il medesimo trattamento fiscale previsto per le operazioni cui si riferiscono.

Quindi, le provvigioni percepite per l’attività caratteristica di intermediazione o agenzia per conto di un intermediario abilitato di prodotti di natura finanziaria, sono esenti Iva. L’esenzione ha una portata oggettiva, in quanto è applicabile solo alle specifiche operazioni contenute negli articoli citati, relativi all’attività del promotore finanziario.

L’esenzione, quindi, riguarda solo l’attività caratteristica, non potendo estendersi anche ad altre operazioni (ad esempio l’attività di intermediazione nell’accensione di conti correnti o mutui), che, quali servizi generici sono imponibili Iva, ad aliquota ordinaria.

Fatturazione delle provvigioni

Maturata la provvigione, al momento del pagamento del corrispettivo da parte dell’intermediario, ovvero, anche di un suo acconto, il promotore finanziario è tenuto ad emettere fattura. L’emissione della fattura è un adempimento obbligatorio. Tuttavia, lo stesso può conferire incarico al proprio intermediario affinché predisponga le fatture, in suo nome e per suo conto, per l’attività svolta. Si tratta della cosiddetta “fatturazione su incarico“.

Ritenute di acconto

L’intermediario abilitato è tenuto a operare la ritenuta di acconto al momento del pagamento delle provvigioni. L’aliquota della ritenuta è pari al 23% ed è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte. Ad esempio, nel caso di provvigioni di €. 5.000, la ritenuta d’acconto, calcolata su €. 2.500 è pari a €. 575.

Se il promotore dichiara al proprio intermediario che nell’esercizio della propria attività si è avvalso, in via continuativa dell’opera di collaboratori o dipendenti, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

La dichiarazione in esame, per la richiesta di riduzione dell’applicazione della ritenuta d’acconto deve essere inviata, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

L’intermediario obbligato al versamento delle ritenute d’acconto effettuate sulle provvigioni pagate nell’anno, entro il16 marzo dell’anno successivo, è tenuto ad inviare al promotore la certificazione delle provvigioni erogate e delle ritenute d’acconto trattenute e versate nell’anno precedente.

Tale certificazione consente al promotore di scomputare dalla propria dichiarazione dei redditi gli importi delle ritenute che l’intermediario ha dichiarato di aver versato.

Imposta di bollo

Sulle fatture esenti e di importo superiore a €. 77,47 si è tenuti ad applicare una marca da bollo da €. 2,00, al fine di assolvere l’imposta di bollo, che è un’imposta alternativa all’Iva. Per le fatture cartacee, l’imposta di bollo si assolve mediante apposizione del contrassegno autoadesivo rilasciato dagli intermediari dell’Agenzia delle Entrate.

Per le fatture elettroniche, invece, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale, ossia, mediante il versamento con modello F24. Deve essere utilizzato il codice tributo “2505“, presentando all’Agenzia delle Entrate una comunicazione per indicare il numero di documenti che si prevede di emettere nell’anno.

Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, si comunica il numero effettivo dei documenti emessi nell’anno precedente, con il versamento del conguaglio, se è dovuta l’imposta di bollo, o viceversa, richiesta di rimborso o compensazione.

Esempio di fattura

Mario Bianchi
Via Roma,15
Roma
P.Iva 0123444111

Fatturare a:
Gamma SIM
Via Nazionale, 7
Bologna

Fattura n. 1 del 01/04/nn

Descrizione: Provvigioni maturate nel periodo 01/01/nn al 31/03/nn.

“operazione esente Iva ex art. 10, comma 1, n. 9 DPR n. 633/72

  • Importo €. 5.000
  • Enasarco €. 337,50
  • Ritenuta di acconto 23% €. 575
  • Totale fattura €. 4.807,50

Iscrizione INPS

L’art. 1, comma 196, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha risolto, in via legislativa, il problema dell’assoggettamento alla contribuzione Inps dei promotori finanziari. Già con la circolare 12 maggio 1995, n. 133, l’Inps si era espressa nel senso che tale attività è tipicamente commerciale di intermediazione, svolta da soggetti particolarmente qualificati, legati all’azienda da un contratto di lavoro subordinato oppure da un contratto di agenzia o di mandato. Fatta eccezione per la prima ipotesi, l’istituto concludeva
per l’assoggettamento alla copertura previdenziale prevista per gli esercenti attività commerciale.

Con la circolare 25 gennaio 1997, n. 17, è stato ribadito l’obbligo quando l’attività di promotore ha il requisito di prevalenza rispetto all’attività di lavoratore subordinato o autonomo. Se l’interessato svolge anche l’attività di consulente e questa sia del tutto distinta da quella di promotore, in presenza delle altre condizioni richieste dalla legge, egli deve iscriversi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Se, invece, questa è complementare e accessoria rispetto all’attività di promotore, in modo che si configura un’unica figura professionale, sussiste esclusivamente l’obbligo dell’iscrizione all’Inps, e assume rilevanza contributiva il totale dei redditi conseguiti.

L’obbligo dell’iscrizione deve essere rispettato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività presentando un’apposita domanda.

La contribuzione è estesa anche ai collaboratori familiari che cooperano con il promotore (cioè il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado), anche se non è stato enunciato l’atto valido ai fini fiscali, di cui all’art. 5 del TUIR: è sufficiente che il familiare collabori con abitualità e prevalenza. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal promotore che è anche il responsabile del pagamento dell’onere contributivo posto a carico del collaboratore.

Il versamento dei contributi previdenziali Inps

L’importo dei contributi dovuti è calcolato considerando il reddito d’impresa dichiarato ai fini Irpef dell’anno di riferimento. Il pagamento deve essere effettuato, nella misura fissa prevista annualmente (entro il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo), importo che, con la dichiarazione è soggetto al conguaglio “a saldo” se è superato il minimale di reddito.

Inoltre, in questo momento deve anche versata la prima rata dell’acconto (e la seconda
entro il 30 novembre).

Contributi Enasarco

Gli agenti promotori finanziari, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, se operanti in base ad un contratto di agenzia, devono essere iscritti all’Enasarco e devono versare i contributi previdenziali integrativi previsti dalla L. 2 febbraio 1973, n. 12, che ha istituito l’Enasarco.

Ai sensi dell’art. 31 del citato decreto legislativo è considerato promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente o mandatario (nonché di dipendente) esercita in maniera professionale l’offerta fuori sede di prodotti finanziari.

L’attività del promotore finanziario è svolta nei confronti di un solo soggetto. La natura del rapporto di agenzia, dal quale deriva la rilevanza della posizione Enasarco, viene rilevata dal contratto stipulato con il promotore e dalle operazioni commerciali connesse agli affari procurati, a nulla rilevando la specificità dell’albo cui questa è iscritto.

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