Home Fisco Nazionale Professioni Professionisti Senza Albo: regolamentazione e fatturazione

Professionisti Senza Albo: regolamentazione e fatturazione

Libere professioni senza albo: quali sono e quali sono le indicazioni obbligatorie da inserire in fattura secondo la Legge n. 4/2013.

45

La Legge n. 4/2013 regolamenta i professionisti senza Albo o ordine professionale. La disciplina per questi professionisti prevede l’applicazione in fattura della dizione: “professionista ai sensi della Legge n. 4/2013”.

Nel mondo di oggi tantissimi professionisti, soprattutto nel mondo del web operano senza appartenere ad un Albo o ordine professionale. Queste professioni, in gergo “professioni non regolamentate“, non sono mai state oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento. A regolamentare per la prima volta in materia organica la disciplina dei professionisti senza ordine è la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (entrata in vigore l’11 febbraio 2013).

Rientrano nella disciplina dei professionisti senza Albo tutte le professioni non ordinistiche. Come ad esempio:

Amministratori di condominio, fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, massofisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica, geofisici, progettisti architettura d’interni, fotografi professionisti, etc

Non è sicuramente un elenco esaustivo, ma tieni presente che si tratta di tutte quelle attività professionali  non regolamentate da Ordini professionali. Sono, quindi, escluse dall’ambito di applicazione della Legge tutte le professioni il cui esercizio presuppone l’iscrizione a un ordine o un collegio professionale. Come ad esempio, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geometri, medici, psicologi, etc. Costoro possono continuare a svolgere, senza dover sottostare alle indicazioni di cui alla Legge n. 4/2013. Questo anche per le attività non esclusive su cui hanno competenza in ragione dell’esercizio delle attività a loro riservate dalla legge.

In questo articolo intendo andare ad analizzare le indicazioni obbligatorie che devono essere inserite in fattura per le professioni non regolamentate. Vediamo, quindi, quali sono le indicazioni obbligatorie da inserire in fattura per tutti i professionisti senza Albo professionale.

Professionisti senza Albo: ambito di applicazione

La Legge n. 4/2013 si propone, di dare un inquadramento all’attività di quei professionisti, che non sono inquadrati in Albi, ordini o collegi. Professionisti che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico. Prestazioni consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Al fine di garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, la normativa si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

“Attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi”.

Le professioni comprese in questa definizione sono moltissime (si tratta di circa 200 attività, esercitate da più di tre milioni di persone). Alcune di queste attività sono tradizionali (amministratori di condominio, tributaristi, consulenti di investimento, traduttori, bibliotecari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnici del controllo ambientale, sociologi, esperti in diagnostica dei beni culturali, etc). Altre, invece, sono di più recente formazione (pubblicitario, grafico, consulente aziendale, educatori, pedagogisti, guide turistiche). Come detto, sono escluse sia le professioni già regolamentate ad un Ordine o Collegio professionale (architetti, ingegneri, avvocati, medici, giornalisti, notai e via dicendo). Allo stesso tempo sono escluse anche tutte le attività artigianali, disciplinate da specifiche normative.

La norma prevede tuttavia l’esclusione delle professioni sanitarie e delle attività commerciali e di pubblico esercizio. Questo perché si tratta di attività disciplinate da specifiche normative. Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell’elenco delle associazioni professionali sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.

Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”.

Professionisti senza Albo: associazioni

I professionisti possono:

costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza

La legge n. 4/2013 non impone niente ai professionisti, a partire dall‘iscrizione a un’associazione (obbligo che, invece, esiste negli Ordini). Per le professioni non regolamentate è lasciata ampia libertà di scelta, su questo aspetto. Non esiste, quindi, l’obbligo di essere iscritti ad una associazione. Tuttavia, chi sceglie di farlo deve attenersi ad alcune regole. Così come la stessa associazione ha l’obbligo di svolgere una serie di compiti che vanno dalla formazione, alla gestione delle controversie, etc.

Le associazioni dei professionisti assicurano la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

  • Atto costitutivo e statuto;
  • Precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  • Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
  • Struttura organizzativa dell’associazione;
  • Requisiti per la partecipazione dei professionisti all’associazione. Titoli di studio, obblighi di aggiornamento professionale, quote da versare;
  • Assenza di scopo di lucro.

Professionisti senza Albo: adempimenti in fattura

Nello specifico la Legge n. 4/13 impone una serie di obblighi/adempimenti a carico del professionista, ovvero della propria associazione. In particolare secondo il dettato dell’articolo 1, comma 3 della norma in commento:

 Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori

Il primo dovere dei professionisti senza ordine, ai sensi della Legge n. 4/2013, è quello di indicare nelle fatture emesse la seguente dizione:

“professionista di cui alla Legge n. 4/13”

Deve essere evidenziato, inoltre, che la legge in commento prevede che le professioni “non organizzate in ordini o collegi” possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in forma societaria, cooperativa o come lavoro dipendente. L’obbligo di cui al citato articolo 1, comma 3, permane in ognuno di questi casi. Ovvero qualsiasi sia la forma con la quale la professione è posta in essere. Tuttavia non è ancora chiarito chi nel caso di associazioni o società dovrà porre in essere l’adempimento. Cioè se esso debba essere demandato al singolo professionista o per suo conto, quando esistente, alla associazione, società o cooperativa.

Professionisti senza ordine: sanzioni

Qualora l’indicazione da riportare in fattura, da parte dei professionisti senza ordine, non venga rispettata, il professionista è sanzionabile. Questo è quanto prevede il Codice del consumo, D.Lgs. n. 206/2005. Il professionista è, infatti, “responsabile” di una eventuale pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore. In questo caso è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 euro a 500.000 euro, secondo la gravità e la durata della violazione.

Professionisti senza Albro professionale: consulenza

Sei un professionista che opera in una professione non regolamentata? Hai dubbi sulle regole che devi applicare?

Se stai cercando un commercialista che possa seguirti nella tua attività professionale, non esitare a contattarmi. Sarò al tuo fianco per tutti gli adempimenti contabili e fiscali. In questo modo potrai dedicare il tuo tempo esclusivamente alla tua attività professionale.

45 COMMENTI

  1. Queste indicazioni sono valide anche per i professionisti che non hanno p. iva e lavorano con notula e ritenuta d’acconto? Grazie

  2. Salve,
    le indicazioni riportate nell’articolo riguardano i professionisti, titolari di partita Iva, la cui attività non rientra tra quelle per le quali è obbligatoria l’iscrizione in albi o elenchi professionali. I soggetti non possessori di partita Iva, non devono indicare alcun riferimento di questo tipo nella loro ricevuta. Per loro non è necessario in quanto si presuppone che l’attività da loro svolta sia di tipo non professionale, quindi non abituale e del tutto episodica.

  3. Buongiorno,

    sono possessore di ditta individuale con partita iva ed insegno Metodo Feldenkrais, iscritta all’Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais.
    Le fatture da me emesse sono detraibili? Se sì, in che “campo”? Scusi l’ignoranza ma in questa materia ho un po’ di confusione. Certi clienti scaricano senza problemi, mentre ad altri il commercialista glielo nega

    Grazie

  4. Salve, per quanto riguarda la possibilità detrarre le spese per effettuare ginnastica posturale e correttiva secondo il metodo Feldenkrais rientrando tra le spese fisioterapiche, ai sensi della Circolare n. 19/E/2012, sono detraibili anche senza la prescrizione medica, e rientrano tra le spese sanitarie.

  5. Buongiorno,

    sono un Optometrista e sono in procinto di iniziare la mia attivita.
    Avrei bisogno di un consiglio per sapere in quale inquadramento fiscale collocarli.
    L’Optrometria è una pratica in cui si rilevano difetti e visivi e si rilascia prescrizione
    con relative diottrie. Quindi non vendo nulla, offro solo una prestazione.
    Ricordo inoltre che tale pratica non è regolamentata da ordini professionali o in albi.
    In conclusione che tipo di ricevuta dovrei rilasciare?

    Grazie.

  6. Lei deve operare come professionista, quindi aprire partita Iva, iscriversi alla gestione separata dell’Inps e rilasciare fattura al cliente. Dovrà scegliere il regime fiscale da adottare e presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi. Se ha bisogno di maggiori info mi contatti in privato.

  7. buongiorno. mi scusi, però l’art 3 comma 1 parla di consumatori. Quindi l’obbligo vale solo per le fatture emesse nei confronti dei consumatori, non nei confronti di quelle emesse verso aziende, giusto

  8. L’obbligo è nei confronti di tutti i clienti, intesi nella norma come “consumatori”.

  9. buongiorno, leggo il commento relativo alla posizione di optometrista ed essendo anche io in questa situazione le pongo un’ altra domanda alla quale nessuno ad oggi ha dato risposta:
    io come optometrista applico lenti a contatto personalizzate e create su misura in uno studio oculistico. Mi trovo difronte al problema che non avendo un negozio di ottica alle spalle (pur essendo ottico optometrista) come faccio a fatturare le lenti che applico ai clienti? devo farle rientrare nella prestazione di consulenza professionale come ” adattamento e controllo dell’ ausilio visivo?

    ringrazio anticipatamente.

  10. Se la prestazione professionale supera il valore della lente allora si, altrimenti deve avviare un’attività commerciale e non professionale. Lei può essere un professionista che acquista lenti dall’ottica e le adatta al cliente, qui sta la sua prestazione professionale, ma qualora lei venda lenti altrui in prevalenza diventa un’attività commerciale.

  11. Perfetto, la ringrazio per la celerità della risposta e per la professionalità. Ultima domanda: la mia prestazione è scaricabile dal cliente?

  12. Anche se non esercito in un ottica?
    Esempio: applico lenti a contatto nello studio di un oculista, le lenti le compro dal fornitore su misura in base ai dati del cliente, a fine prestazione faccio fattura con su scritto : applicazione lenti a contatto per trattamento xxxxx e il cliente può scaricare?

  13. sono laureato in scienze motorie chinesiologo lavoro in ambito della posturologia vorrei saper se apro la partita iva la ginnastica posturale è detraibile se fatta da un chinesiologo?
    saluti

  14. E’ possibile la detrazione per la ginnastica posturale solo se svolta in un centro diretto da un medico specializzato in ortopedia. In tutti gli altri casi non è detraibile.

  15. Salve,
    sono un kinesiologo, vorrei aprire il mio studio. Essendo una professione di cui alla legge n.4/2013, che tipo di partita iva dovrei aprire?

  16. Salve Marino, il tipo di regime fiscale dipende da una serie di variabili. Se vuole ne parliamo in privato tramite consulenza. Le farò anche un preventivo per la nostra consulenza fiscale periodica.

  17. no nn sono detraibili se chi fa la prestazione nn appartiene all’albo delle professioni sanitarie, quindi se fai posturale ma nn è fisioterapista nn è detraibile

  18. Buongiorno, sono un progettista di interni, m8a moglie massaggiatrice olistica…rientriamo entrambi nelle categorie….come funziona la tassazione? I contributi?

  19. Per aspetti di questo tipo mi contatti in privato. Se vorrà faremo una simulazione della tassazione per entrambi, in base al regime fiscale più conveniente per ciascuno di voi.

  20. I professionisti di cui alla L. 4/2013 hanno obbligo di iscrizione al registro imprese?
    Grazie

  21. Buongiorno, può essere costituita una associazione tra due professionisti uno iscritto al proprio albo (es. Dottore Commercialista) e un altro senza albo (es. Amministratore di Condominio)??? è una cosa fattibile?? Oppure le associazione tra professionisti devono essere formate da professionisti tutti iscritti al proprio Albo o da tutti professionisti senza Albo??

  22. Una associazione professionale può riguardare sia professionisti iscritti ad un albo professionale che professionisti non iscritti non ci sono preclusioni. Naturalmente diventa più complicato determinare la quota contributiva di ognuno dei professionisti. Questo aspetto deve essere tenuto in considerazione perché andrà sicuramente ad influenzare la gestione dello studio professionale.

  23. Buongiorno, io ho ricevuto la fattura per spese legali per un sinistro, da parte di un professionista senza albo che non riporta la dicitura obbligatoria: ” Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013) ” ma soltanto la dicitura Patrocinatore stragiudiziale. Neanche sul mandato di incarico era specificato. E sanzionabile?

  24. La ringrazio delle cortese risposta.
    Però da quello che ho letto online è sanzionabile.
    L’art. 1, co.3 della Legge n. 4/13 prevede che chiunque svolga una professione non soggetta all’iscrizione ad albi o elenchi (ai sensi dell’art. 2229 del Codice civile), da lunedì 11 febbraio 2013, deve apporre in ogni documento e rapporto scritto con il cliente (fatture, ricevute, notule, intestazioni, email, ecc.) la seguente dicitura: ” Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013) “.

    Qualora l’indicazione da riportare in fattura, da parte dei professionisti senza ordine, non venga rispettata, il professionista è sanzionabile. Questo è quanto prevede il Codice del consumo, D.Lgs. n. 206/2005.

    Il professionista è, infatti, “responsabile” di una eventuale pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore.
    In questo caso è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da €. 5.000 a €. 500.000, secondo la gravità e la durata della violazione.

  25. Mi scusi, allora che tipo di sanzioni sono previste? Multe da minimo 5.000,00 Eur come descritto sopra? Se si, quale autorità può fare la multa? Grazie mille.

  26. Sono sanzioni amministrative ma non in ambito fiscale, eventualmente sono applicate dall’autorità garante del consumo, ma nella pratica non vedo un forte riscontro di queste sanzioni. Ma spero, ovviamente, di essere smentito.

  27. iL FRUITORE DEL SERVIZIO CHE DETRAE LA FATTURA SULLA QUALE COMPARE IL FAMOSO 4% SUL SUO 730,
    DEVE DETRARRE IL TOTALE COMPRENSIVO DEL 4% O SOLO L’IMPORTO DELLA PRESTAZIONE ?
    GRAZIE

  28. Buongiorno e grazie per il suo articolo e per le risposte.
    Ho letto tutti i commenti e mi sembra di aver capito che chi lavora con prestazione occasionale (ritenuta d’acconto) non debba inserire la dicitura della legge 4/2013. Ho capito bene, è corretto?

    Altra domanda.. sono operatrice olistica e pratico uno specifico tipo di massaggio. Non sono riuscita a capire se e come posso stabilire se il tipo di massaggio che faccio possa rientrare nella legge 4/2013 (volendo aprire partita iva nel prossimo futuro).
    Si parla di rispetto delle norme UNI ma andando sul loro sito ho trovato le norme per il massaggio bioenergetico da scaricare al costo di 46 euro (!?!).
    Come faccio a capire che norme devo rispettare per rientrare in questa legge?
    Grazie

  29. Elisa, la legge n 4/2013 riguarda tutti i professionisti, come lei, che operano con partita IVA e appartengono a settori che non prevedono l’iscrizione ad albi professionali. Quando aprirà partita IVA dovrà inserire in fattura l’apposita dicitura.

  30. Buonasera,

    La contatto perché ho trovato il suo articolo molto interessante.

    Sono un ragazzo di 27 anni laureato in economia e finanza. Ho terminato gli studi a 24 anni e da circa tre anni e poco più mi occupo di contabilità e assistenza fiscale all’interno dell’azienda per cui lavoro (contratto full time).

    Non ho effettuato l’iscrizione all’albo dei commercialisti ma ho acquistato (anche attraverso un continuo aggiornamento in materia) un po’ di esperienza in ambito contabile, fiscale e previdenziale.

    Nel caso in cui avessi intenzione di aprire una piccola società di consulenza fiscale con miei colleghi (laureati nella stessa materia) dovrei fare attenzione, se ho capito, a non svolgere un’attività continuativa (come la tenuta delle scritture contabili) per il cliente?

    Posso mettere in atto questa mia idea o sono bloccato dall’ordine dei commercialisti?

    La ringrazio in anticipo se dovesse rispondere.

    Cordialmente
    Emanuele

  31. Emanuele, potrebbe svolgere tutte le attività per cui non vi è esclusiva da parte dei commercialisti. Attenzione soprattutto a potenziali conflitti di interesse e divieto di concorrenza con la sua attività da dipendente.

  32. Slave,
    Prima di tutto complimenti, l’articolo è davvero completo ed esaustivo.
    Volevo soltanto chiederle, nella mia situazione in specifico, quando si richiede all’INPS l’anticipo NASPI per apertura P.IVA, loro sollecitano un “Documento” o prove di “iscrizioni ad albi professionali, gestione separata come libero professionista o altro…
    Che cosa dovrei procurarmi? di cosa mi stanno parlando? Quale sarebbe la Documentazione richiesta in questo caso?
    Ringrazio in anticipo se cortesemente darà risposta al mio commento.
    Marco

  33. Se è iscritto ad un albo professionale può portare il certificato di iscrizione, altrimenti il certificato di apertura della partita Iva e quello di iscrizione alla gestione separata.

  34. Buongiorno, ho un dubbio, per quanto concerne le professioni senza albo è possibile praticarle anche senza iscriversi ad una delle numerosi associazioni professionali? E soprattutto, per praticare tali professioni non è richiesto un iter formativo prestabilito e regolamentato?

  35. Se la professione che si vuole svolgere richiede l’iscrizione ad un albo è necessario seguire le indicazioni previste, altrimenti si può operare in autonomia, non ci sono vincoli.

  36. Mi scusi, domanda: non avendo più disposizioni di albo, dei professionisti non regolamentati (es. dei fotografi/designer) possono quindi unirsi in uno studio associato? Grazie in anticipo!

  37. In base alle norme vigenti (art. 1, L. 23.11.1939, n. 1815), possono essere costituite associazioni professionali da parte delle persone “munite dei necessari titoli di abilitazione professionale” e di quelle “autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge”. L’alternativa è quella di aprire una società per l’esercizio di attività di impresa.

  38. Salve, in che campo della fattura elettronica va inserita la dicitura “Professionista ai sensi della Legge 4/2013”? Grazie.

Lascia una Risposta

Exit mobile version