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Presunzione legale di residenza in Italia di società estere

La presunzione legale di residenza fiscale italiana per le società costituite all'estero che controllano aziende italiane o che sono amministrate dall'Italia.

Presunzione di residenza fiscale delle società estere ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 73 del TUIR. Presunzione legale relativa di residenza fiscale italiana di società estera che controlla società italiane o con managemet residente in Italia.

Il tema della residenza fiscale delle società estere facenti parte di gruppi multinazionali italiani ha assunto particolare importanza nel contesto tributario nazionale. Il nostro legislatore, infatti, ha conferito particolare importanza ad evitare situazioni in cui società risultano soltanto formalmente (e non anche in sostanza) residenti all'estero. A definire i criteri per identificare come residente una società è l'art. 73 del TUIR, a cui poi si deve aggiungere la disciplina antielusiva del successivo co. 5-bis del medesimo articolo, volto a considerare residenti società estere costituite fittiziamente all'estero.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle società esterovestite può sfruttare, nel nostro ordinamento giuridico, una presunzione legale relativa di residenza. Si tratta di una presunzione in virtù della quale si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti non residenti che soddisfano determinati requisiti. Sostanzialmente, se si ricade all'interno di una delle fattispecie che andremo a vedere di seguito, si ha l'inversione dell'onere della prova sul contribuente. Ovvero, la società in questione viene automaticamente considerata fiscalmente residente in Italia, salvo prova contraria.

Come puoi capire da subito, ricadere in una di queste fattispecie significa vedersi imputare la tassazione italiana sulla società estera, con evidenti problematiche da superare, tra cui l'onere della prova. Nella prassi quotidiana le fattispecie che andremo a vedere sono quelle in cui, spesso, ricadono imprenditori italiani che, impropriamente, decidono di aprire un'azienda all'estero, senza essere sufficientemente preparati sull'argomento. Per tale motivo, in questo articolo voglio analizzare la presunzione di residenza fiscale in Italia di società estere. L'aspetto, come detto, assume notevole interesse se stai pensando di localizzare all'estero una società.

La residenza fiscale delle società

Il concetto di residenza fiscale, per le società, è disciplinato dall'articolo 73, co. 3 del TUIR. Questa disposizione afferma che si considerano residenti ai fini delle imposte sui redditi le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato, alternativamente:

La sede legale;

La sede dell'amministrazione;

L'oggetto principale dell'attività.

Non è mia intenzione soffermarmi in dettaglio su questi tre aspetti. Nel caso ti rimando a questo contributo di dettaglio dove ho già affrontato questo argomento: "Guida alla residenza fiscale delle società".

L'aspetto che ci interessa a questi fini è quello legato al fatto che tale norma, generale, las...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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