L’Agenzia delle Entrate afferma il divieto di utilizzo della prestazione occasionale per gli iscritti ad albi o ruoli professionali. In sostanza, le Entrate in risposta ad un interpello di un medico che effettua guardie mediche: le prestazioni occasionali sono vietate, obbligo di operare solo con partita Iva.
Lo sapevamo già, ma in alcuni casi molti professionisti credevano di non saperlo. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha dovuto ribadire il concetto: le prestazioni occasionali sono vietate per i professionisti iscritti ad albi o ruoli professionali.
Fino a questo momento a ribadire questo concetto ai professionisti iscritti ad albi professionali erano stati gli stessi ordini. Le disposizioni sono chiare, l’attività professionale è strettamente legata con l’apertura di una partita Iva. L’esercizio con prestazione occasionale non si concilia con un’attività professionale.
A ribadire questo concetto è stata l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41 pubblicata il 15 luglio 2020. Nel documento di prassi le Entrate hanno fornito chiarimenti per quanto riguarda la posizione di un giovane medico. Questi era in procinto di effettuare delle sostituzioni in continuità assistenziale (le cosiddette attività di Guardia Medica). Il medico, sostanzialmente, chiedeva all’Agenzia delle Entrate una conferma sulla correttezza dell’inquadramento delle sue sostituzioni come mere prestazioni occasionali.
Detto questo vediamo la posizione dell’Agenzia delle Entrate sulle prestazioni occasionali vietate per gli iscritti all’albo, ed alcune riflessioni sul tema.
Indice degli Argomenti
- Quando si possono utilizzare le prestazioni occasionali?
- Le attività scollegate all’iscrizione all’Albo esercitabili con prestazione occasionale
- Prestazioni occasionali vietate per gli iscritti ad Albi professionali: la ratio dell’Agenzia delle Entrate
- Come deve avvenire la certificazione dei compensi dei professionisti?
- Consulenza fiscale online
Quando si possono utilizzare le prestazioni occasionali?
La prestazione occasionale è definita dall’articolo 2222 del codice civile e dalle disposizioni previdenziali. Si tratta, essenzialmente, di una prestazione lavorativa, di lavoro autonomo esercitata in modo del tutto sporadico ed occasionale (quindi senza abitualità).
Nel corso degli ultimi anni le prestazioni occasionali sono diventate la soluzione ad ogni tipo di problema per molti piccoli professionisti spaventati dalla partita Iva. Molti, infatti, erroneamente, credono che sia possibile utilizzare la prestazione occasionale, senza problemi, restando sotto la soglia di € 5.000.
Come ho cercato più volte di ribadire nei vari contributi sul tema, la prestazione occasionale non ha alcun limite minimo o massimo di utilizzo, ma la sua utilità è legata alla sporadicità dell’attività esercitata. Inoltre, come era già chiaro in dottrina e giurisprudenza, la prestazione occasionale non è utilizzabile dai professionisti iscritti ad albi professionali.
Tali professionisti, che legano la propria attività a quella di un albo, non possono, infatti, operare con formule “occasionali” di esercizio dell’attività. Sul punto è intervenuta a chiarire la posizione di prassi anche l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E/2020.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate può essere così schematizzata:
Sostanzialmente, le prestazioni occasionali sono vietate in tutti i casi in cui il professionista risulti essere iscritto ad un Albo. Quindi il divieto non riguarda soltanto medici, ma anche avvocati, notai, ingegneri, commercialisti, architetti, biologi, psicologi, etc. Tutti questi professionisti quando svolgono attività legate alla loro iscrizione all’Albo devono operare esclusivamente con partita Iva.
Le attività scollegate all’iscrizione all’Albo esercitabili con prestazione occasionale
Come anticipato, tutte le attività, anche occasionali, ma legate all’iscrizione all’Albo del professionista devono essere gestite con partita Iva. Ne sono esempio, le seguenti:
- L’attività di guardia medica dei medici;
- L’attività di assistenza processuale per i legali;
- Oppure, l’attività di assistenza ai progetti da parte di architetti o ingegneri.
Tutte queste attività hanno in comune il fatto di essere all’interno di ambiti per cui l’esercizio dell’attività è collegato all’iscrizione all’Albo professionale.
Indirettamente, questo significa che tali professionisti possono comunque operare con prestazioni occasionali. Tuttavia, l’utilizzo della prestazione occasionale è relegato allo svolgimento di attività (naturalmente, purché occasionali e non abituali) totalmente slegate alle attività tipiche dell’appartenenza al proprio Albo professionale.
Un medico che, nel tempo libero, effettua attività di assistenza informatica, può gestire questo tipo di proventi con prestazione occasionale. Un avvocato che è appassionato di grafica e disegna fumetti, può gestire questa attività con prestazione occasionale. In questi casi, il compenso una tantum percepito non è legato all’appartenenza all’Albo professionale del lavoratore autonomo. Questo consente di gestire l’attività con prestazione occasionale.
Prestazioni occasionali vietate per gli iscritti ad Albi professionali: la ratio dell’Agenzia delle Entrate
Il fatto che il professionista iscritto ad un Albo professionale debba esercitare la sua attività (e le attività collegate ad essa) con partita Iva è cosa nota. Sul tema ci sono giurisprudenza e dottrina con sentenze e articoli usciti nel corso degli ultimi anni.
In particolare, la ratio del parere dell’Agenzia delle Entrate è da ricercare nelle seguenti norme:
- Il TUIR, per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo;
- Il DPR Iva, per quanto riguarda l’obbligo di emettere fattura per chi esercita arti o professioni abituali;
- Sentenze della Corte di Cassazione;
- Risposte del MEF sull’argomento.
Da tutte queste fonti appare chiaro il messaggio secondo cui vi è l’obbligo di emettere fattura (e dunque di operare con partita Iva) per i redditi derivanti da tutte le prestazioni professionali da parte di soggetti iscritti all’Albo. Su questo punto la Risoluzione n. 41 riporta molto espressamente:
Questo significa che l’Agenzia delle Entrate non riconosce a tali attività il carattere dell’occasionalità (intesa come mancanza di abitualità) della prestazione.
Come deve avvenire la certificazione dei compensi dei professionisti?
L’effetto della Risoluzione in commento dell’Agenzia delle Entrate è quello di mettere un punto sulla situazione dei compensi dei professionisti. Infatti, sicuramente gli uffici territoriali presteranno maggiore attenzione alla corretta certificazione dei compensi dei professionisti.
In quest’ottica attenzione a tutti i rapporti professionali relativi al passato che non sono stati inquadrati nel modo corretto (potrebbero essere soggetti a sanzione).
Quello che devi tenere presente è che un lavoratore autonomo iscritto ad un Albo professionale può esercitare la sua attività con una delle seguenti modalità:
- Un contratto di lavoro dipendente attraverso un’assunzione;
- Un contratto di Collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co);
- Una attività autonoma con partita Iva, con emissione di fattura.
Cosa fare se il professionista riceve una CU relativa a prestazione occasionale e non da lavoro autonomo con partita Iva?
Una considerazione importante che torna in auge con questo documento di prassi riguarda tutte quelle aziende ed enti (anche pubblici) che spesso si approfittano delle piccole attività professionali (magari giovani professionisti appena iscritti all’Albo) per strappare contratti a prezzi ridotti certificando la prestazione professionale con attività occasionale.
A certificare tutto questo ci sono le Certificazioni Uniche rilasciate da questi enti ai professionisti. Questo tipo di operazione espone questi enti ad importanti sanzioni, ma soprattutto alla responsabilità per le sanzioni che potrebbero essere applicate ai professionisti che hanno lavorato per loro.
Tutto questo, molto spesso, avviene anche in relazione alla “paura” che molti giovani professionisti hanno nell’aprire una partita Iva, molto spesso ignorando i vantaggi del Regime Forfettario. Basti pensare all’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto ed all’esenzione dall’applicazione dell’Iva, con una tassazione forfettaria al 5% (per i primi cinque anni).
Consulenza fiscale online
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Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.