Il bollo auto rappresenta la principale imposta per i proprietari di veicoli, tuttavia la sua disciplina giuridica presenta significative complessità , specialmente in merito ai termini entro cui l’amministrazione può richiederne il pagamento. La normativa fondamentale è contenuta nell’art. 5 comma 52 del D.L. n. 953/82, modificato dall’art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella Legge n. 60/86, che stabilisce:
L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento
Lo stesso termine si applica anche per il diritto del contribuente al rimborso di tasse indebitamente corrisposte.
Indice degli Argomenti
- La natura del termine: prescrizione o decadenza?
- Il calcolo del termine
- Gli atti interruttivi della prescrizione: effetti e limiti
- La competenza regionale e i limiti imposti dalla Corte Costituzionale
- Strategie difensive: contestare efficacemente avvisi di accertamento e cartelle esattoriali
- Le novità del decreto sul federalismo fiscale e l’accertamento esecutivo
La natura del termine: prescrizione o decadenza?
Nonostante il testo normativo faccia esplicito riferimento alla “prescrizione“, recenti orientamenti giurisprudenziali hanno introdotto importanti distinzioni. Secondo una prima interpretazione, sostenuta da sentenze come la Cassazione n. 24595/2022, il termine mantiene la sua natura prescrizionale per qualsiasi tipo di azione. Tuttavia, un orientamento più recente (Cassazione n. 25204/2022 e n. 14312/2024) distingue tra la fase di accertamento e quella di riscossione: per l’accertamento, il termine avrebbe natura decadenziale, mentre per la successiva riscossione manterrebbe natura prescrizionale.
Questa distinzione comporta conseguenze significative sul piano pratico:
- Se si considera anche il termine di accertamento come prescrizionale, questo potrebbe essere interrotto con atti diversi dall’accertamento formale, rendendo più flessibile l’azione dell’amministrazione finanziaria
- Se si accoglie la tesi della decadenza per l’accertamento, la notifica dello stesso entro il termine triennale interrompe definitivamente la decadenza e apre spazio alla prescrizione per i successivi atti di riscossione
Il calcolo del termine
La determinazione precisa del termine di prescrizione/decadenza presenta ulteriori profili di complessità , sia riguardo al momento iniziale (dies a quo) che a quello finale (dies ad quem).
Per quanto riguarda il dies a quo, è pacifico che per l’accertamento questo coincida con la scadenza del pagamento del bollo. Più complessa è la situazione per la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale: secondo l’orientamento maggioritario, espresso nelle sentenze della Cassazione n. 14312 del 22 maggio 2024 e n. 18110 dell’8 settembre 2004, il termine decorre non dalla semplice notifica dell’accertamento, ma dallo spirare dei 60 giorni concessi per proporre ricorso contro lo stesso. Questa interpretazione offre maggiori garanzie al contribuente, consentendogli di valutare con calma l’opportunità di impugnare l’accertamento prima che inizi a decorrere il termine per la riscossione.
Quanto al dies ad quem, il dibattito giurisprudenziale è altrettanto vivace. Una prima tesi, sostenuta dalla Corte di Giustizia Tributaria II dell’Abruzzo (sentenza n. 668/1/24 del 7 ottobre 2024) e dalla Cassazione (n. 24595 del 10 agosto 2022), ritiene che il termine spiri il 31 dicembre del terzo anno successivo, in analogia con quanto previsto per altri tributi dall’art. 1 comma 163 della L. 296/2006 o dall’art. 25 del DPR n. 602/73.
Una seconda interpretazione, espressa nelle sentenze della Cassazione n. 14312 del 22 maggio 2024 e n. 18006 del 1° luglio 2024, valorizza invece la peculiare formulazione dell’art. 5 comma 52 del D.L. n. 953/82, sostenendo che la prescrizione si formi decorsi esattamente tre anni dalla data di riferimento.
Per chiarire con un esempio concreto: se il pagamento del bollo era dovuto il 28 febbraio 2025, secondo la prima tesi l’accertamento dovrebbe essere notificato entro il 31 dicembre 2028, mentre per la seconda tesi il termine scadrebbe il 29 febbraio 2028 (considerando il 2028 come anno bisestile). Analogamente, se l’accertamento è notificato il 10 maggio 2025 e i 60 giorni per il ricorso spirano il 9 luglio 2025, la prescrizione per notificare la cartella decorrerà dal 10 luglio 2025 e si formerà il 10 luglio 2028 o il 31 dicembre 2028, a seconda della tesi accolta.
Gli atti interruttivi della prescrizione: effetti e limiti
La disciplina degli atti interruttivi della prescrizione rappresenta un altro aspetto cruciale per la tutela sia degli interessi erariali che dei diritti del contribuente. Qualsiasi atto con cui l’amministrazione manifesta la volontà di esercitare il proprio diritto di credito interrompe la prescrizione, facendo ripartire il termine dal giorno successivo.
Un principio fondamentale in materia è stato stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, che ha chiarito un punto controverso: la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce l’effetto dell’irretrattabilità del credito (il cosiddetto “giudicato amministrativo“), ma non determina la “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c., salvo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
Questo principio di diritto, applicabile a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti pubblici, comporta che, anche dopo la notifica di una cartella esattoriale non impugnata, il termine di prescrizione per il bollo auto rimane quello triennale e non si trasforma nel termine ordinario di dieci anni. L’amministrazione finanziaria deve quindi sempre agire entro tre anni dall’ultimo atto interruttivo per evitare che il credito si prescriva definitivamente.
È importante sottolineare inoltre, come chiarito dalla CTP di Cosenza nella sentenza n. 1711/2015, che nel caso di notifica degli atti relativi al bollo auto non si applica il principio del “doppio termine di notifica“, secondo cui il termine per il mittente corrisponde al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario o postale. Tale principio si applica solo quando i termini sono previsti a pena di decadenza, non quando sono prescrizionali. Per il bollo auto rileva esclusivamente la data di effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario, che deve avvenire entro il termine di legge.
La competenza regionale e i limiti imposti dalla Corte Costituzionale
Un ulteriore elemento di complessità nella disciplina del bollo auto deriva dal suo peculiare assetto istituzionale. Dal 1993, il bollo auto è di competenza regionale per le Regioni a statuto ordinario, mentre rimane un tributo erariale per quelle a statuto speciale.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003, ha tracciato limiti precisi alla potestà legislativa regionale in materia, chiarendo che le Regioni non possono modificare autonomamente i termini di prescrizione o decadenza, né introdurre proroghe. La Corte ha infatti stabilito che “il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo“.
Il bollo auto, dunque, resta un tributo “attribuito” e non “istituito” dalle Regioni, che hanno competenza limitata al gettito, all’accertamento e alla riscossione, ma non possono intervenire sui profili sostanziali della disciplina, inclusi i termini prescrizionali. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Cassazione, I Sezione civile, con la sentenza n. 3658/1997, che ha ribadito come il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieti alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi.
Strategie difensive: contestare efficacemente avvisi di accertamento e cartelle esattoriali
Per il contribuente che si trovi a fronteggiare pretese relative al bollo auto potenzialmente prescritte, è fondamentale conoscere gli strumenti di tutela disponibili.
In caso di ricezione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario (invito al pagamento che, se accolto, evita un futuro avviso di accertamento), è possibile presentare istanza di annullamento in autotutela entro 30 giorni dalla notifica. L’istanza dovrebbe evidenziare eventuali vizi dell’atto, inclusa l’intervenuta prescrizione del credito.
Per le cartelle esattoriali, invece, l’istanza in autotutela, pur possibile, non interrompe il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. È quindi necessario, in caso di pretese prescritte, procedere tempestivamente con il ricorso giurisdizionale.
Nel ricorso sarà possibile eccepire non solo l’intervenuta prescrizione ma anche eventuali vizi formali dell’atto, come la mancata indicazione del responsabile del procedimento o l’insufficiente motivazione. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella, se il concessionario avvierà la riscossione coattiva (ad esempio mediante pignoramento), sarà possibile proporre opposizione all’esecuzione eccependo l’intervenuta prescrizione del credito.
Le novità del decreto sul federalismo fiscale e l’accertamento esecutivo
Il panorama normativo del bollo auto è destinato a evolvere a breve. Secondo lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 maggio 2025, anche per il bollo auto verrà introdotto l’istituto dell’accertamento esecutivo, già utilizzato per altri tributi come l’IMU.
L’accertamento esecutivo costituisce titolo per l’esecuzione forzata senza necessità di preventiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, semplificando e accelerando la procedura di riscossione. Tuttavia, lo schema di decreto non sembra prevedere modifiche all’art. 5 comma 52 del D.L. n. 953/82, lasciando quindi irrisolte le problematiche interpretative relative alla natura e al calcolo dei termini di prescrizione/decadenza.
Questa riforma, pur snellendo le procedure di riscossione, non sembra quindi destinata a risolvere le incertezze giuridiche che caratterizzano la materia, alimentando probabilmente ulteriore contenzioso sulla corretta interpretazione dei termini prescrizionali.