Lavori come pilota o assistente di volo? La tua tassazione cambia radicalmente tra voli domestici e internazionali. Sui voli nazionali paghi imposte al 100% in Italia senza sconti. Solo per il traffico internazionale entrano in gioco le convenzioni contro le doppie imposizioni, che possono ridurre il prelievo fino al 50%.
Operi voli Roma-Milano o Milano-Palermo? Paghi imposte italiane al 100%, senza alcuna riduzione. Voli invece Milano-Parigi o Roma-Francoforte? Entrano in gioco le convenzioni internazionali che possono abbassare sensibilmente il carico fiscale. Questa differenza non è solo teorica: impatta direttamente sulla tua busta paga mensile e sulla dichiarazione dei redditi.
Molti piloti e assistenti di volo scoprono troppo tardi di aver pagato più del dovuto o, peggio, di non aver dichiarato correttamente i redditi esteri. L’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni ha intensificato i controlli proprio su questa categoria professionale. Comprendere la distinzione tra voli domestici e traffico internazionale ti permette di evitare errori costosi e sanzioni pesanti.
Le regole cambiano completamente tra le due tipologie. Per i voli nazionali si applica la normativa fiscale italiana standard, senza alcuna agevolazione. Per il traffico internazionale invece devi verificare quale convenzione contro le doppie imposizioni regola il tuo caso specifico: alcune prevedono tassazione esclusiva in Italia, altre richiedono dichiarazione anche all’estero.
Quando si considera traffico internazionale?
Il traffico internazionale si configura quando l’aeromobile attraversa confini nazionali durante il volo. Non conta solo la destinazione finale: rileva anche dove operi concretamente durante l’attività lavorativa. Un volo Roma-Dubai è traffico internazionale. Un volo Catania-Milano rimane invece domestico, anche se la compagnia è estera.
Secondo le convenzioni OCSE, per traffico internazionale si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di aeromobile, ad eccezione del caso in cui l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente all’interno di uno Stato. Questa definizione tecnica ha conseguenze pratiche importanti per la tua tassazione.
Indice degli argomenti
- Voli domestici: tassazione ordinaria senza sconti
- Traffico internazionale: entrano in gioco le convenzioni
- Convenzioni particolari: eccezioni alle regole standard
- Indennità di volo: differenze tra domestico e internazionale
- Esempi pratici per paese
- Code-share e voli operativi: chi è il vero datore?
- Consulenza fiscale online
- Fonti
Voli domestici: tassazione ordinaria senza sconti
Operi su rotte nazionali? Milano-Roma, Venezia-Napoli, Bologna-Palermo: tutti questi collegamenti sono voli domestici. Per te si applica la tassazione ordinaria italiana al 100%, senza alcuna riduzione o convenzione internazionale. Il reddito che percepisci viene tassato integralmente in Italia secondo gli scaglioni IRPEF standard.
La compagnia per cui lavori può anche essere estera, ma se il volo rimane all’interno dello spazio aereo italiano non cambia nulla. Paghi imposte italiane complete. Nessuna convenzione contro le doppie imposizioni entra in gioco perché non c’è alcun elemento di internazionalità nel tuo lavoro.
Questa regola vale sia per i piloti che per gli assistenti di volo. Non importa se hai un contratto con Ryanair, EasyJet o una compagnia extra-UE: i voli domestici seguono sempre la tassazione italiana ordinaria. L’unica variabile è l’indennità di volo, che vedremo tra poco.
Esempio pratico: pilota con contratto estero su voli nazionali
Marco è pilota residente a Milano con contratto presso una compagnia irlandese. Opera esclusivamente voli nazionali: Milano-Roma, Milano-Napoli, Milano-Catania. Pur avendo un datore di lavoro estero, dichiara tutti i redditi in Italia e paga IRPEF al 100% senza alcuna riduzione convenzionale.
La compagnia irlandese gli versa lo stipendio lordo mensile di € 4.500. Marco dichiara l’intero importo in Italia e applica gli scaglioni IRPEF ordinari. Nessuna convenzione è applicabile perché non svolge traffico internazionale. Il fatto che la compagnia sia estera è irrilevante per la tassazione.
Quando la convenzione NON si applica
Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono regole specifiche per il personale di volo, ma solo se operi in traffico internazionale. Se lavori esclusivamente su rotte domestiche, queste norme non entrano mai in gioco. Devi dichiarare tutto in Italia come qualsiasi altro lavoratore dipendente.
Anche l’articolo 15, paragrafo 3 del Modello OCSE – che regola specificamente il personale di volo – si applica solo per aeromobili “utilizzati in traffico internazionale“. Per i voli nazionali vale invece il paragrafo 1, che stabilisce tassazione ordinaria nel paese dove lavori.
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Traffico internazionale: entrano in gioco le convenzioni
Cambia tutto quando operi voli che attraversano confini nazionali. Milano-Parigi, Roma-Londra, Venezia-Francoforte: questi sono voli in traffico internazionale. Per te si applicano regole fiscali specifiche contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Le convenzioni introducono l’articolo 15, paragrafo 3, che disciplina espressamente il personale di volo. Questa norma supera le regole ordinarie e stabilisce criteri speciali per chi lavora a bordo di aeromobili in traffico internazionale. Non conta più solo dove presti materialmente l’attività , ma anche dove ha sede la direzione effettiva della compagnia.
Secondo la maggior parte delle convenzioni, il tuo reddito viene tassato nello Stato dove la compagnia ha la sede della direzione effettiva. Questo vale a prescindere da dove sei residente fiscalmente. Attenzione però: esistono due versioni del Modello OCSE che cambiano completamente l’impostazione.
Modello OCSE 2014: tassazione concorrente
La maggior parte delle convenzioni italiane segue ancora il Modello OCSE 2014. In questo modello le remunerazioni per traffico internazionale sono tassate sia nello Stato di residenza del lavoratore, sia nello Stato dove ha sede la direzione effettiva della compagnia. Questa doppia tassazione viene poi attenuata con il credito d’imposta per imposte pagate all’estero.
Sei residente in Italia e lavori per una compagnia tedesca in traffico internazionale? Dichiari il reddito sia in Germania (dove la compagnia ha sede) sia in Italia. Poi recuperi le imposte tedesche con il credito d’imposta nella dichiarazione italiana. Il meccanismo è complesso e richiede documentazione precisa delle imposte pagate all’estero.
Le convenzioni che seguono OCSE 2014 sono la maggioranza: Italia-Germania, Italia-Francia, Italia-UK, Italia-Spagna e molte altre. Verifica sempre quale modello segue la convenzione specifica del tuo caso.
Modello OCSE 2017: tassazione esclusiva
Dal 2017 il Modello OCSE ha cambiato approccio. Le nuove convenzioni prevedono tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, non più in quello della compagnia. Questo semplifica enormemente la situazione per chi lavora in traffico internazionale.
Con OCSE 2017 dichiari e paghi imposte solo nel tuo Stato di residenza. Niente doppia dichiarazione, niente credito d’imposta da calcolare. Se risiedi in Italia, tassi tutto in Italia, anche se lavori per una compagnia estera. Lo Stato dove ha sede la compagnia non può più tassare il tuo reddito da traffico internazionale.
La convenzione Italia-Olanda è un esempio perfetto. Un pilota residente in Italia che lavora per una compagnia olandese in traffico internazionale dichiara e paga imposte solo in Italia. Come confermato dalla risposta ad interpello n. 290/2021 dell’Agenzia delle Entrate, i redditi sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore.
Confronto Modello OCSE
| Modello OCSE | Dove si tassa | Dichiarazione | Credito d’imposta |
| 2014 (vecchio) | Stato residenza + Stato compagnia | Doppia | Sì, necessario |
| 2017 (nuovo) | Solo Stato residenza lavoratore | Singola | No, non serve |
Convenzioni particolari: eccezioni alle regole standard
Non tutte le convenzioni seguono perfettamente il Modello OCSE. Alcune introducono varianti significative che cambiano completamente la tassazione. Devi sempre verificare il testo specifico della convenzione applicabile al tuo caso.
Italia-Portogallo: tassazione concorrente anche per traffico internazionale
La convenzione Italia-Portogallo prevede che le remunerazioni per traffico internazionale siano tassate sia in Italia che in Portogallo, anche quando si applicherebbe OCSE 2017. L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 150/E/2020 ha chiarito che un pilota italiano che lavora per una compagnia portoghese deve dichiarare in entrambi i paesi.
La norma convenzionale stabilisce che le remunerazioni sono imponibili nello Stato dove è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. Ma poi aggiunge che anche lo Stato di residenza del lavoratore può tassare. Risultato: doppia imposizione attenuata con credito d’imposta.
Italia-Emirati Arabi Uniti: tassazione esclusiva nello Stato della compagnia
Caso particolare è la convenzione con gli EAU. Qui si prevede tassazione esclusiva nello Stato dove ha sede la compagnia aerea, non nello Stato di residenza del lavoratore. Se lavori per Emirates essendo residente in Italia, tassi solo negli Emirati Arabi Uniti.
La Cassazione con sentenza n. 22585 del 9 agosto 2024 ha confermato la non imponibilità in Italia dei compensi percepiti da un pilota italiano per attività svolta negli Emirati. Questa convenzione rovescia completamente il principio OCSE 2017.
Italia-Corea del Sud: analoga agli EAU
Anche la convenzione con la Corea del Sud prevede tassazione esclusiva dove ha sede la compagnia. Un pilota italiano che lavora per Korean Air dichiara e paga imposte solo in Corea, non in Italia.
Indennità di volo: differenze tra domestico e internazionale
L’articolo 51, comma 6 del TUIR prevede una tassazione ridotta al 50% per le indennità di volo. Ma questa agevolazione si applica sia ai voli domestici che a quelli internazionali? La risposta è sì, ma con attenzioni specifiche.
L’indennità di volo concorre alla formazione del reddito nella misura del 50%, quindi paghi imposte solo sulla metà dell’importo percepito. Questa agevolazione riconosce il particolare disagio e rischio del lavoro a bordo. Vale per tutte le indennità previste dalla legge o dal contratto collettivo.
Quando NON spetta la tassazione ridotta
La Cassazione con sentenza n. 6680 del 6 marzo 2023 ha chiarito un punto fondamentale. La tassazione ridotta al 50% si applica solo quando svolgi effettivamente servizio di volo. Se percepisci indennità senza prestare attività a bordo, l’agevolazione non spetta e tassi al 100%.
Questa distinzione colpisce soprattutto il personale collocato a riposo. L’indennità di volo che continui a percepire insieme alla pensione è tassata integralmente, non al 50%. Come precisato dalla Risoluzione n. 11/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione vale solo per chi è in servizio effettivo.
La norma è di stretta interpretazione secondo la Cassazione. Non può essere estesa oltre la sua previsione specifica. Il beneficio fiscale si giustifica per la particolarità del lavoro svolto a bordo, non come vantaggio perpetuo slegato dall’attività concreta.
Indennità su voli domestici vs internazionali
Per i voli domestici applichi la tassazione ridotta sull’indennità ma poi dichiari tutto in Italia con IRPEF ordinaria. Per il traffico internazionale invece devi coordinare l’indennità con le regole convenzionali applicabili.
Se la convenzione prevede tassazione concorrente (OCSE 2014), dichiari l’indennità al 50% sia in Italia che nello Stato estero. Se invece prevede tassazione esclusiva (OCSE 2017), dichiari l’indennità al 50% solo nello Stato di residenza. Il beneficio del 50% si cumula con quello convenzionale. Aspetto importante è che, spesso, nei contratti di lavoro esteri non vi sono riferimenti ad indennità di volo. Questo rende problematica l’applicazione di questa disposizione.
Esempi pratici per paese
Vediamo casi concreti per capire come applicare queste regole nella tua situazione specifica. Gli esempi coprono le convenzioni più comuni per piloti e assistenti di volo italiani.
Caso 1: Pilota italiano con Lufthansa (Germania – OCSE 2014)
Laura è pilota residente a Roma con contratto presso Lufthansa. Opera voli in traffico internazionale da Monaco. Stipendio annuo € 80.000 più indennità di volo € 15.000.
Tassazione:
- Stipendio: dichiara € 80.000 sia in Germania che in Italia
- Indennità volo: dichiara € 7.500 (50% di € 15.000) sia in Germania che in Italia
- In Italia recupera con credito d’imposta le imposte pagate in Germania
- Convenzione Italia-Germania segue OCSE 2014: tassazione concorrente
Caso 2: Assistente di volo italiano con KLM (Olanda – OCSE 2017)
Marco è assistente di volo residente a Milano con contratto presso KLM. Opera voli internazionali da Amsterdam. Stipendio annuo € 35.000 più indennità di volo € 8.000.
Tassazione:
- Stipendio: dichiara € 35.000 solo in Italia
- Indennità volo: dichiara € 4.000 (50% di € 8.000) solo in Italia
- L’Olanda non può tassare il reddito da traffico internazionale
- Convenzione Italia-Olanda segue OCSE 2017: tassazione esclusiva in Italia
- Risparmio importante: niente doppia dichiarazione né credito d’imposta da calcolare
Caso 3: Pilota italiano su voli domestici con Ryanair
Giovanni è pilota residente a Bergamo con contratto presso Ryanair Ireland. Opera solo voli nazionali: Milano-Roma, Milano-Napoli, Milano-Catania. Stipendio annuo € 65.000 più indennità di volo € 12.000.
Tassazione:
- Stipendio: dichiara € 65.000 in Italia con IRPEF ordinaria
- Indennità volo: dichiara € 6.000 (50% di € 12.000) in Italia
- Nessuna convenzione applicabile: non è traffico internazionale
- Paga imposte italiane al 100% senza benefici convenzionali
I voli in code-share complicano ulteriormente il quadro. Un volo operato da Alitalia ma venduto anche con codice Air France: come si applica la tassazione? Conta chi opera materialmente il volo o chi vende il biglietto?
Per l’Agenzia delle Entrate conta sempre chi è il datore di lavoro effettivo, cioè la compagnia che esercita il potere direzionale sul personale. Non rileva chi vende i biglietti sotto accordi commerciali di code-share. Guardi dove è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa che ti paga lo stipendio.
Questo criterio risolve i dubbi pratici. Lavori per Alitalia (anche se il volo porta codice Air France)? Applichi la convenzione in base alla sede di Alitalia. Il code-share è solo un accordo commerciale tra compagnie, non cambia il tuo datore di lavoro effettivo.
Consulenza fiscale online
Ogni situazione di personale di volo presenta variabili specifiche che richiedono analisi dettagliata. Operi su più paesi? Hai cambiato compagnia durante l’anno? Sei residente all’estero ma lavori per compagnia italiana? Questi dettagli cambiano completamente l’inquadramento fiscale.
Gli errori in questo campo costano cari. Dichiarare redditi esteri senza applicare correttamente la convenzione genera accertamenti pesanti con sanzioni e interessi. Oppure pagare più del dovuto per anni senza recupe rare quanto ti spetta. La consulenza preventiva evita entrambi i problemi e ti fa dormire sonni tranquilli.
Come commercialista specializzato in fiscalità internazionale seguo decine di piloti e assistenti di volo ogni anno. Analizzo la tua situazione specifica, verifico quale convenzione si applica, calcolo esattamente quanto devi dichiarare e dove. Richiedi una consulenza personalizzata per inquadrare correttamente la tua posizione fiscale e ottimizzare legalmente la tassazione sui tuoi redditi da personale di volo.
Fonti
- Art. 3 del DPR 917/1986 (TUIR)
- Art. 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni
- Art. 51, comma 6 del TUIR
- Art. 23 del TUIR
- Risposta ad interpello n. 290/2021
- Risposta ad interpello n. 150/2020
- Cassazione, sentenza n. 6680 del 6 marzo 2023
- Cassazione, sentenza n. 22585 del 9 agosto 2024
- Risoluzione n. 11/E/2008 – Agenzia delle Entrate
- Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia