Il pignoramento del conto corrente è una procedura esecutiva attraverso cui un creditore, munito di titolo esecutivo, blocca e preleva le somme presenti sul conto del debitore per soddisfare un credito non pagato. L’istituto bancario è tenuto a congelare i fondi fino all’assegnazione delle somme da parte dell’autorità giudiziaria.
Il pignoramento del conto corrente
In primo luogo, una delle principali conseguenze è che esso ha come esito il blocco del conto, rendendo relativamente inefficace le operazioni successive compiute dal debitore nei confronti del creditore. Ciò significa, che ogni atto posto in essere, benché valido tra le parti, non potrà essere opponibile al creditore. Formalmente, si tratta di atto scritto complesso che deve contenere una serie di elementi individuati all’art. 543 c.p.c.
La procedura da seguire
Per avviare tale procedura, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo, come una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo, che attesti il diritto al recupero del credito. In questa procedura non vi sono differenze tra un debitore privato ed uno pubblico (es. Agenzia Entrate Riscossione). Inoltre, non è prevista una soglia minima al di sotto della quale non si proceda.
Successivamente, viene notificato al debitore un atto di precetto, intimandogli di adempiere al pagamento entro un termine stabilito (10 giorni). In caso di ulteriore inadempimento, si procede con la notifica dell’atto di pignoramento sia al debitore che all’istituto bancario. A partire da questo momento, la banca è tenuta a congelare le somme presenti sul conto fino a concorrenza del credito vantato, maggiorato delle spese legali e degli interessi.
Durante l’intero iter, il debitore ha facoltà di opporsi al pignoramento qualora ritenga sussistano vizi procedurali o motivi di illegittimità, presentando ricorso all’autorità giudiziaria competente.
L’efficacia della procedura è legata alla presenza sul conto di un saldo sufficiente a garantire al creditore il recupero del suo credito. Il creditore può effettuare un’analisi patrimoniale, ossia delle indagini effettuate da società specializzate. È possibile conoscere la movimentazione e/o l’eventuale inattività del conto corrente tuttavia non è possibile conoscere il saldo del conto.
Il creditore può pignorare solo l’eventuale saldo positivo del conto. Inoltre, in un conto in rosso o non capiente, i versamenti utili a diminuire o azzerare l’ammontare scoperto non sono pignorabili, tuttavia sono pignorabili gli eventuali depositi successivi alla riattivazione del conto.
Il ruolo della banca
La banca, ricevuto l’atto, deve inviare al creditore una comunicazione entro 10 gg dalla notifica dell’atto, a mezzo raccomandata o PEC indicando secondo quanto disposto dall’art. 547, primo e secondo comma c.p.c.:
- Somme di cui è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento in favore del debitore;
- Se sono stati effettuati sequestri precedenti;
- Se sono state effettuate cessioni di credito precedenti;
- Controllo su eventuali pignoramenti precedenti.
La banca dovrà custodire la somma pignorata, nel limite dell’importo previsto aumentato del 50%. In caso di dichiarazione positiva del terzo pignorato, e qualora non sia contestata dal creditore, il G.E., sentito creditore e debitore esecutato ordina l’assegnazione in favore del creditore delle somme pignorate, eventualmente previa ripartizione pro quota con i creditori concorrenti, se il credito è esigibile immediatamente, o comunque entro un termine non superiore a 90 gg.
Effetti della notifica dell’atto
L’atto dal momento della notifica produce una serie di effetti specifici:
- Non hanno effetto nei confronti del creditore procedente gli atti di disposizione sul credito compiuti dal debitore esecutato (es. cessioni) né i pagamenti o i prelievi da parte del terzo (2917 c.c.);
- Con il definitivo perfezionamento della procedura (udienza-sentenza) è inopponibile al creditore procedente, ai sensi dell’art. 2917 c.c., anche ogni fatto estintivo del credito (es. compensazione);
- Qualsiasi evento estintivo del credito successivo alla notifica dell’atto è inopponibile al creditore procedente;
- Possono essere oggetto di pignoramento anche crediti futuri, condizionati o illiquidi che sorgano o diventino esigibili, dopo la notifica dell’atto, al momento del perfezionamento della procedura.
La dichiarazione di quantità del terzo
La banca, presso la quale è aperto il conto corrente, è tenuta a dichiarare solo gli importi di cui è debitore dell’esecutato al momento in cui effettua la dichiarazione e gli eventuali successivi accrediti (poste attive). Tuttavia, non sarà tenuto a comunicare tutti quei versamenti che provvedono a compensare la c.d. poste passive successivamente maturate.
La Banca, inoltre, è tenuta a custodire predette somme nei limiti dell’importo del credito, aumentato della metà, nel rispetto degli obblighi di cui la legge grava il custode
Tale onere è assunto dal momento della notifica dell’atto, purché dalla stessa banca sia adempiuta alla dichiarazione, e se in quel frangente sussisteva un debito nei confronti del debitore esecutato. La banca deve provvedere, ove adempia a predetto onere di dichiarazione, a verificare se il conto corrente intestato al debitore presenti un saldo positivo, al momento della notifica dell’atto.
Laddove accerti tale presupposto, dovrà poi provvedere a dichiarare l’ammontare delle somme a disposizione sul conto. Tuttavia, ove il saldo, invece, fosse negativo, la banca deve dichiarare di non essere in possesso di beni del debitore, in modo tale da escludere la pignorabilità del conto.
Ordinanza di assegnazione
L’ordinanza di assegnazione segue poi alla dichiarazione con esito positivo. In tal caso, l’autorità giudiziaria è preventivamente tenuta a sentire le parti:
- Creditore procedente e
- Debitore esecutato eventualmente comparso all’udienza.
Uno dei principi generali che disciplina in generale la procedura, presuppone allora, l’integrazione del contraddittorio. Dopodiché, il giudice provvederà ad emanare la c.d. ordinanza di assegnazione o la vendita (art. 552 c.p.c.), tramite la quale è trasferita al creditore assegnatario la titolarità del credito pignorato.
L’atto acquista efficacia solo nel momento in cui è portata a conoscenza del terzo o nel momento successivo indicato nell’ordinanza. Di conseguenza:
- Prima di tale momento il potere del creditore di agire esecutivamente è sospeso;
- Il termine dei 20 gg, per l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il quale inizia a decorrere da quando il terzo ha conoscenza dell’ordinanza, non dal deposito in cancelleria.
Gli elementi dell’atto di pignoramento
L’atto di pignoramento deve contenere specifici elementi individuati dal legislatore all’art. 543 c.p., i quali sono:
- L’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- L’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
- La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- Intimazione al terzo di non disporre, senza ordine del giudice, delle cose o somme dovute al debitore;
- Intimazione al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni;
- L’atto di citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., ossia la c.d. dichiarazione di quantità, resa al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo di raccomandata o pec, con l’avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione, della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che quando non compaia o, sebbene comparso, non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cos di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento esecutivo in corso che dell’esecuzione che dovesse essere eventualmente instaurata dal creditore contro il terzo sulla base del provvedimento di assegnazione.
Quanto dura un pignoramento del conto corrente
Il pignoramento dura fino a quando il debito non viene saldato. Tuttavia, solitamente occorre poi attendere i tempi tecnici di sblocco che sono pari a 30 giorni. Infatti, quando la banca riceve la notifica dell’atto, è obbligata a congelare tutte le somme presenti sul conto fino a coprire l’importo del debito specificato. A quel punto, si attendono i tempi tecnici dell’istituto per lo sblocco del conto.
Tutti i conti correnti sono pignorabili
La procedura può essere effettuate sulle somme depositate sul qualsiasi conto corrente del debitore. Restano salve le somme dell’ultimo stipendio o salario che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore. Tuttavia, non esistono conti correnti che non siano pignorabili, nemmeno quelli esteri.
Cosa è pignorabile e cosa no
Il conto corrente bancario o postale può essere pignorato per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale ossia 1.509,81 euro (503,27 x 3).Quando sono presenti versamenti ricorrenti come stipendio o pensione, i conti correnti possono sempre essere oggetto di pignoramento, rispettando determinati limiti tutti, fino ad estinzione totale del debito.
Lo stipendio può essere pignorato nei limiti stabiliti dalla legge che prevedono che sia assicurato il minimo vitale per condurre una vita dignitosa. Il minimo vitale è il doppio dell’assegno sociale e ammonta pertanto a 1.006,54 euro . I limiti corrispondono a:
- 1/5, quando si tratta di debiti di lavoro o di tributi provinciali e comunali omessi;
- 1/3, quando la pendenza riguarda gli alimenti dovuti per legge.
Il calcolo deve essere effettuato sull’importo netto.
Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto ad altri limiti. Le quote pignorabili, il cui calcolo si fa sul netto e non sul lordo, sono:
- 1/10 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 2.500 euro;
- 1/7 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 5.000 euro;
- 1/5 dello stipendio quando l’importo supera i 5.000 euro.
Se è un conto con accredito della pensione, il creditore non può pignorare più di un quinto, calcolato sul netto della pensione mensile, detratto il cosiddetto minimo vitale. Se il conto corrente cointestato, si può pignorare solamente la metà del credito presente.
Non si può pignorare un conto corrente in cui ci venga accreditato:
- Assegni di accompagnamento per disabili;
- Rendite di assicurazioni sulla vita;
- Pensioni di invalidità.
L’impossibilità di operare la procedura è legata alla tipologia di pagamenti ricorrenti che vi vengono effettuati.
Se il conto è in rosso, il creditore può decidere di abbandonare la procedura o mantenere in vita il pignoramento conto corrente nell’attesa che vengano depositati nuovi accrediti. Solitamente, la scelta verso questa seconda opzione, soprattutto per importi elevati.
Prelevare dal conto corrente pignorato
In linea generale è possibile. Il pignoramento, infatti, non riguarda tutte le somme depositate sul conto corrente. Quando la banca riceve l’atto, è obbligata a trattenere le somme dovute al cliente fino al limite indicato nell’atto stesso. Per esempio, se, dopo la procedura, sul conto viene accreditato uno stipendio di 3.000 euro, il debitore ha la possibilità prelevare fino a 2.00 euro, mentre i restanti 1.000 euro saranno bloccati a favore del creditore.
Per approfondire: Cosa non può essere pignorato dal fisco?.
Evitare di farsi pignorare il conto
Una volta affrontata la procedura e compresi i suoi effetti occorre anche valutare se vi siano possibilità di evitare tale procedura. La prevenzione verso situazioni di questo tipo inizia con il monitoraggio costante delle proprie obbligazioni, assicurandosi di rispettare le scadenze dei pagamenti e di non accumulare debiti insoluti che possano sfociare in azioni esecutive. Nel caso in cui ci si trovi in difficoltà economiche, è consigliabile avviare trattative con il creditore, cercando soluzioni alternative come la rateizzazione del debito o l’accordo transattivo, che possono evitare il ricorso a misure drastiche.
Un altro strumento utile è rappresentato dalla negoziazione di piani di rientro, che consentono di dilazionare il pagamento senza compromettere la disponibilità immediata delle proprie risorse finanziarie. In alcune situazioni, può essere vantaggioso valutare la possibilità di spostare parte dei fondi su conti intestati a soggetti terzi, come familiari o società, sempre nel rispetto delle normative per evitare il rischio di atti in frode ai creditori.
Nel caso di lavoratori dipendenti o pensionati, è opportuno considerare che gli accrediti relativi all’ultimo stipendio o pensione godono di una tutela specifica, ma per una maggiore protezione si può optare per la riscossione tramite assegno o contanti, evitando il deposito su un conto direttamente aggredibile. Anche il ricorso a strumenti finanziari come polizze assicurative o conti deposito vincolati può offrire una maggiore tutela, riducendo il rischio di blocco immediato delle somme disponibili.
Se si riceve un atto di precetto, è fondamentale non ignorarlo, ma rivolgersi immediatamente a un legale per valutare le possibilità di opposizione o per proporre un saldo e stralcio che possa chiudere la controversia senza ulteriori conseguenze.