La pianificazione fiscale aggressiva (Aggressive tax planning, ATP) consiste nella riduzione, da parte dei contribuenti, del loro debito d’imposta mediante operazioni che, sebbene possano essere lecite, sono in contrasto con lo scopo della norma. Questa attività prevede lo sfruttamento delle lacune esistenti in un sistema fiscale e dei disallineamenti tra sistemi fiscali al fine di dare luogo alla doppia non imposizione o a doppie deduzioni.

Combattere la pianificazione fiscale aggressiva è fondamentale per garantire entrate fiscali a favore degli investimenti pubblici, dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria e della protezione sociale, per assicurare un’equa ripartizione degli oneri e preservare la fiducia dei contribuenti e, infine, per evitare la distorsione della concorrenza tra imprese. L’UE ha adottato varie misure per combattere l’aggressive tax planning, tra cui la direttiva antielusione (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD) e l’ATAD 2, che enuncia misure volte a contrastare i disallineamenti da ibridi1 in relazione ai paesi extra UE. In particolare, l’Italia ha recepito (il 30 luglio 2020) all’interno del suo ornamento la direttiva europea DAC 6 (direttiva UE n. 2018/822) che ha l’obiettivo di cercare di contrastare la pianificazione fiscale aggressiva.

Obblighi informativi a carico dei professionisti

Tutti gli Stati membri UE sono tenuti a recepire nella legislazione nazionale le disposizioni della direttiva DAC 6 che, con pieno effetto a partire dal 1° luglio 2020, richiedono a intermediari e professionisti di informare le autorità fiscali in merito a schemi o meccanismi transfrontalieri fiscalmente aggressivi di cui vengano a conoscenza. Si tratta di una sorta di scambio obbligatorio di informazioni in campo fiscale in relazione agli accordi transfrontalieri soggetti a comunicazione. DAC 6 è il meccanismo definitivo di divulgazione di informazioni fiscali progettato a livello dell’UE per avere un impatto sostanziale sulle relazioni tra promotori e consulenti di accordi transfrontalieri qualificati con i loro clienti. La logica di fondo di tutto l’impianto del regime è quello della prevenzione. L’obiettivo è quello di consentire alle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri di disporre informazioni concernenti schemi fiscali aggressivi il più possibile anticipate, ed a tale scopo vengono individuati una serie di oggetti gravati dall’obbligo di segnalazione a seconda del ruolo rivestito nella ideazione ed attuazione dei medesimi.

Che cos’è la direttiva UE “DAC6”?

Il DAC6 è un meccanismo che rafforza l’attuale quadro giuridico dell’UE per lo scambio di informazioni per contrastare le strutture di pianificazione fiscale aggressiva volte a spostare i profitti verso giurisdizioni a bassa tassazione. Più specificamente, la direttiva UE DAC6 (Direttiva del Consiglio EU / 2018/822 del 25 maggio 2018) affronta le disposizioni progettate per eludere le segnalazioni ai sensi dello standard di segnalazione comune dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (CRS) o volte a fornire ai titolari effettivi il riparo di strutture non trasparenti a fini antiriciclaggio (AML). Quindi DAC6 riguarda la divulgazione obbligatoria e lo scambio automatico di informazioni tra gli stati dell’UE in il settore della tassazione relativa agli accordi transfrontalieri soggetti a comunicazione. Il filo conduttore contenuto nel DAC6 deriva dall’action 12 del progetto Base Erosion and Profit Shifting dell’OCSE, finalizzato nel 2015, che mirava a fornire a ciascuna giurisdizione informazioni tempestive sui rischi di compliance e policy sollevati dalla pianificazione fiscale aggressiva. In buona sostanza, la direttiva DAC6 si basa sulla capacità delle autorità fiscali degli Stati membri di ottenere informazioni complete e pertinenti da intermediari e contribuenti sui regimi fiscali potenzialmente aggressivi.

Il DAC6 ha chiesto agli Stati membri dell’UE di recepire le disposizioni della direttiva nelle rispettive leggi fiscali nazionali entro e non oltre il 31 dicembre 2019. La segnalazione obbligatoria degli accordi transfrontalieri segnalabili doveva iniziare il 1 luglio 2020, con la segnalazione retroattiva degli accordi storici (dove la prima fase di attuazione è stata intrapresa durante il periodo dal 25 giugno 2018 al 30 giugno 2020) prevista per il 31 agosto 2020. L’UE a giugno ha annunciato un accordo tra gli Stati membri per consentire il ritardo facoltativo dei termini di segnalazione in risposta all’impatto della pandemia Covid-19.

Quali i vantaggi?

La direttiva n. 822/2018 ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento con il quale l’Italia ha la possibilità di scambiare i dati fiscali comunicategli dagli intermediari e dai contribuenti con altri stati UE. Naturalmente, questo scambio di informazioni fiscali è reciproco, quindi, anche l’Italia riceverà informazioni provenienti da altri paesi Ue. Questo flusso di informazioni fiscali ha l’obiettivo di rendere più difficoltoso sfruttare le operazioni transfrontaliere per poter eludere le disposizioni fiscali nazionali, soprattutto in caso di disallineamenti da ibridi. L’obiettivo è dunque quello di creare e dare il via ad un dialogo con l’Amministrazione finanziaria che possa prevenire i comportamenti illecite, grazie ad una comunicazione preventiva da parte dei soggetti interessati.

Come funziona il meccanismo di segnalazione?

La direttiva attribuisce la responsabilità di segnalazione agli intermediari con sede nell’UE, una designazione che è ampiamente interpretata per includere chiunque progetta, commercializza, organizza, rende disponibile per l’attuazione o gestisce l’attuazione di un accordo transfrontaliero oggetto di comunicazione (o fornisce aiuto, assistenza o consigli). Tali intermediari normalmente includono consulenti fiscali, contabili, avvocati, consulenti, società fiduciarie e banche che progettano e / o promuovono schemi di pianificazione fiscale. L’obbligo di comunicazione viene trasferito al contribuente pertinente se non è coinvolto alcun intermediario o se l’intermediario ha sede al di fuori dell’UE o se l’intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione perché violerebbe il privilegio professionale legale ai sensi del diritto nazionale. Il DAC6, così come implementato in Italia, consiste in un meccanismo a due fasi in base al quale:

  • Gli intermediari qualificati (in primo luogo) e i contribuenti (residualmente) sono tenuti a informare le autorità fiscali italiane di accordi transfrontalieri qualificati che potrebbero essere utilizzati per la pianificazione fiscale aggressiva. Si applicano regole speciali in caso di pluralità di intermediari e contribuenti e si applicano esenzioni qualificate selezionate (ad esempio in caso di auto-incriminazione);
  • A seguito della segnalazione, le autorità fiscali italiane condividono le stesse informazioni con i loro colleghi di altri Stati membri su base trimestrale. Il primo scambio di informazioni avrà luogo il 30 aprile 2021. Si applicano esenzioni in particolari casistiche (ad esempio in caso di segreto commerciale, industriale o professionale o di un processo commerciale, o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico).

Chi sono gli intermediari?

Gli intermediari sono definiti in generale come qualsiasi persona, residente / costituita / / registrata in un’associazione professionale (per servizi legali, fiscali o di consulenza) in Italia che agisca come:

  • Promotori di un accordo transfrontaliero o
  • Accordo transfrontaliero soggetto al cosiddettoreasonably be expected to know test“. 

Tale definizione include non solo le entità finanziarie già soggette a obblighi di segnalazione ai fini del CRS (es. Banche, compagnie di assicurazione, gestori di fondi, ecc.), ma anche intermediari e consulenti già soggetti agli obblighi standard AML (es. avvocati, notai, commercialisti, etc.).

Chi sono i contribuenti?

Per contribuenti si intende in senso lato qualsiasi persona, residente o stabilita in Italia o che proviene da redditi originati in Italia o che svolge un’attività in Italia per la quale viene messo a disposizione per l’attuazione un accordo transfrontaliero, o che è pronto a implementare un preparativi.

Che cos’è un accordo transfrontaliero oggetto di segnalazione?

Sono oggetto di segnalazione accordi, schemi o progetti. Sono considerati transfrontalieri se coinvolgono l’Italia e almeno un’altra giurisdizione (UE o extra UE) in relazione a:

  • Residenza dei partecipanti (inclusa doppia residenza);
  • L’attività svolta dai partecipanti (anche tramite stabile organizzazione);
  • Possibile impatto sulla segnalazione CRS o sull’identificazione della titolarità effettiva ai fini dell’AML.

Tuttavia, un accordo transfrontaliero è oggetto di comunicazione solo se contiene uno o più “segni distintivi” come individuati dalla legge (che è in linea con la Direttiva). La direttiva in commento ha definito i tratti distintivi per identificare accordi di pianificazione fiscale transfrontaliera potenzialmente aggressivi. Questi segni distintivi in ​​molti casi non sono chiari e lasciano spazio all’interpretazione. Una delle sfide principali per gli operatori del mercato sarà quella di definire interpretazioni coerenti per ogni tipo di disposizione ed evitare analisi sistematiche su misura.

Cosa deve essere segnalato?

Le segnalazioni alle autorità fiscali italiane devono includere:

  • Estremi degli intermediari, contribuenti, imprese associate (identificate da influenza notevole o partecipazione qualificata) e altre persone coinvolte nell’accordo transfrontaliero;
  • Una descrizione dell’accordo transfrontaliero e dei suoi tratti distintivi;
  • Data di inizio, valore e giurisdizioni interessate.

Tali obblighi di rendicontazione non impediscono o limitano il controllo da parte delle autorità fiscali italiane del regime transfrontaliero in questione.

Requisiti delle operazioni di pianificazione fiscale aggressiva da segnalare

Quale parte integrante del c.d. “pacchetto trasparenza” della Commissione UE (elaborato in seguito ai lavori OCSE/G20 del Progetto BEPS), la Direttiva impone la segnalazione di alcune tipologie di operazioni. Si tratta di quelle che possono essere definite come operazioni di pianificazione fiscale aggressiva. Si tratta di operazioni che comportano:

  • L’obbligo di segnalazione alle Autorità fiscali locali di determinati meccanismi fiscali transfrontalieripotenzialmente aggressivi” che soddisfano criteri predefiniti (c.d. “hallmarks“) – Reportable Cross-Border Arrangements (RCBA).
  • Lo scambio automatico delle informazioni tra le Autorità fiscali europee.

La DAC6 richiede agli Intermediari, o in taluni casi agli stessi Contribuenti, di intercettare le informazioni circa i Reportable Cross-Border Agreement (RCBA) e di comunicarle alle Autorità fiscali competenti.

La DAC6 introduce una definizione di Intermediario ampia che comprende non solo consulenti legali e fiscali ma anche banche, trustee company, assicurazioni, asset management e altri service provider. Ogni persona che agisca come Intermediario (promotore o fornitore di servizi), nei confronti di un Contribuente, in relazione ad un RCBA ha l’obbligo di comunicare tale meccanismo. Qualora non sia coinvolto un Intermediario o lo stesso non sia residente in un Paese UE, oppure l’Intermediario sia esonerato dalla comunicazione del RCBA, sussiste un obbligo di comunicazione sussidiario in capo al Contribuente.

Definizione di Reportable Cross-Border Arrangements – RCBA

La DAC6 definisce un RCBA come un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un Paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

  • Non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;
  • Uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;
  • Almeno uno o più dei partecipanti svolgono un’attività d’impresa in un’altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell’attività d’impresa o costituisce l’intera attività d’impresa della suddetta stabile organizzazione;
  • Uno o più dei partecipanti svolgono un’attività in un’altra giurisdizione senza essere residenti a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione;
  • Tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.

Secondo le Mandatory Disclosure Rules dell’OCSE, la locuzione “meccanismo” include schemi, piani o intendimenti, legalmente applicabili o meno, e include tutti gli step e operazioni che lo rendono effettivo. Agli Intermediari è richiesto di effettuare il reporting sui RCBA ove il meccanismo coinvolga almeno uno Stato membro UE e se il meccanismo stesso presenta un’indicazione di potenziale rischio di elusione fiscale (cd. “Hallmarks”).

La classificazione degli hallmarks

Tale “meccanismo transfrontaliero” diventa soggetto all’obbligo di notifica qualora contenga almeno uno degli “elementi distintivi” denominati “hallmarks”, che rappresentano una caratteristica o una peculiarità indice di un potenziale rischio di pratica fiscale dannosa. Il Decreto attuativo, così come la direttiva, li suddivide in cinque categorie: 

  • Category A – Hallmarks generici che richiedono il “criterio del vantaggio principale“;
  • Category B – Hallmarks specifici. Si tratta di elementi che richiedono il “criterio del vantaggio principale“;
  • Category C – Hallmarks specifici collegati ad operazioni cross-border. Questi si suddividono in Hallmarks che richiedono il “criterio del vantaggio principale” ed Hallmarks che non richiedono il “criterio del vantaggio principale“;
  • Category D – Hallmarks specifici collegati allo scambio automatico di informazioni e alla titolarità effettiva (CRS & Opaque Offshore Structure)
  • Category E – Hallmarks specifici relativi al transfer pricing.

Il criterio del vantaggio principale (“Main benefit test“) è soddisfatto ove sia possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è di natura fiscale. Per nessuno degli elementi distintivi sopra riportati è prevista una soglia quantitativa al superamento della quale scatta l’obbligo di comunicazione.

Quando sorge l’obbligo di segnalazione del meccanismo transfrontaliero?

Gli intermediari sono soggetti all’obbligo di notifica qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • Siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
  • Abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
  • Siano costituiti, disciplinati, o regolamentati secondo la legge dello Stato;
  • Siano iscritti ad un’associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.

Il “contribuente” è qualunque soggetto che attua, o a favore del quale viene messo a disposizione ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero. È necessario che il contribuente:

  • Sia residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato,
  • Disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
  • Percepisca redditi o generi utili prodotti nel territorio dello Stato, o
  • Sia iscritto ad un’associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.

Qualora non vi siano intermediari, ad esempio perché il meccanismo è stato sviluppato senza l’ausilio di consulenti, l’obbligo di comunicazione spetta direttamente al contribuente. Il vantaggio fiscale, per il Legislatore italiano, rappresenta “uno tra i principali vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze”. 

Casi di esonero dalla comunicazione per l’intermediario

In ogni caso, viene ribadito che l’intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione:

  • Se prova che le informazioni riguardanti il meccanismo transfrontaliero sono comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all’Agenzia delle Entrate o all’autorità competente di un altro Stato UE;
  • Per le informazioni che riceve dal proprio cliente o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del medesimo o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento. Qualora tali comunicazioni avvengano per le finalità previste dal decreto e in buona fede non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative;
  • qualora dalle informazioni possa emergere una sua responsabilità penale.

Il contribuente è in ogni caso obbligato qualora non sia presente un intermediario.

Chiarimenti forniti dalla Circolare 2E/2021 delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E/2021 del 28 febbraio 2020 ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda le operazioni da comunicare. Vediamo le principali casistiche di chiarimento fornite.

Operazioni tra casa madre e stabile organizzazione

All’interno degli elementi distintivi della categoria C.1, che riguarda i pagamenti deducibili tra imprese consociate a fronte di ricavi a tassazione nulla o ridotta, è stato precisato che vi rientrano anche i pagamenti figurativi tra casa madre e stabile organizzazione, ovvero tra stabili organizzazioni di una stessa casa madre. In particolare, poi, sono stati individuati criteri per individuare le entità trasparenti nello Stato di localizzazione o costituzione:

  • Se l’entità è considerata trasparente anche dallo Stato in cui il socio è fiscalmente residente, il destinatario del pagamento coincide con il socio della stessa;
  • Se l’entità è considerata opaca nello stato del partner il destinatario è l’entità medesima. Qualora lo stato di costituzione dell’entità non assoggetti ad imposizione il socio, quest’ultima sarà considerata non residente in alcuna giurisdizione per cui l’operazione deve essere comunicata.

Paesi non cooperativi

Altro chiarimento importante riguarda l’elenco dei paesi terzi valutati dall’OCSE come non cooperativi di cui all’Hallmark C.1.bii). Per individuare questi paesi occorre prendere a riferimento due elenchi:

  • L’elenco predisposto dall’UE di cui alla pubblicazione in G.U. del 26 febbraio 2021;
  • L’elenco OCSE dei paesi che non hanno implementato gli standard di trasparenza. Si tratta, in particolare, dei seguenti: Repubblica Dominicana, Niue, Saint Marteen, Trinidad e Tobago, Anguilla.

Per quanto riguarda, invece, i regimi preferenziali di cui all’Hallmark C.1.d) è stato individuato come elemento per l’applicazione la pubblicazione dei rapporti periodici del Forum on Harmful Tax Practices dell’OCSE. In questo senso possono essere considerati come non preferenziali solo i regimi a cui è stato applicato il giudizio di “non harmful“). In considerazione di questi aspetti deve essere segnalato che il regime fiscale del “patent box” in Italia è stato classificato come “non harmful” (quindi non oggetto di comunicazione).

Transfer price

La Circolare ha individuato come oggetto di segnalazione ai fini del Dac 6, le imprese ove vi è una percentuale di controllo maggiore del 25%. Questo per l’Hallmark C.1 ed E.2, mentre per gli Hallmark E.1 e E.3 il requisito del controllo deve essere verificato sulla base della normativa interna.

Le scadenze ordinarie ed eccezionali di presentazione delle comunicazioni

Le segnalazioni alle autorità fiscali italiane devono avvenire nelle seguenti scadenze:

  • Intermediari e contribuenti sono soggetti a un termine generale di 30 giorni;
  • Gli intermediari sono tenuti a segnalare trimestralmente gli accordi negoziabili (ossia quelli disponibili per l’attuazione per più di un contribuente senza personalizzazione).

Tuttavia, si applicano i seguenti termini eccezionali:

  • Fine febbraio 2021 per accordi transfrontalieri iniziati tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.
  • Dal 1 ° al 31 gennaio 2021 per gli accordi transfrontalieri creati tra il 1 ° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Gli intermediari e i contribuenti sono tenuti a conservare le informazioni e i documenti relativi all’accordo transfrontaliero per cinque anni (aumentati a sette se la segnalazione è omessa).

Le sanzioni legate a mancata o parziale comunicazione delle operazioni potenzialmente sospette

L’articolo 12 del Decreto attuativo prevede che, in caso di omessa comunicazione sia applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 aumentata della metà. Si tratta, quindi, di una sanzione variabile tra un minimo di €. 3.000 e ad un massimo di €. 31.500. Nel caso di comunicazione incompleta o inesatta si applica la medesima sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 10, ridotta della metà (e quindi variabile tra €. 1.000 ed €. 10.500).

Quadri internazionali sullo scambio di informazioni e sulla trasparenza fiscale

È degno di nota menzionare che DAC6 si aggiunge a un quadro giuridico internazionale avanzato di cooperazione amministrativa nel campo fiscale come segue:

  • Il CRS prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari detenuti da residenti non fiscali e stabilisce un quadro per tale scambio a livello mondiale;
  • Scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali transfrontalieri anticipati;
  • Scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese delle imprese multinazionali tra le autorità fiscali;
  • Obbligo per gli Stati membri di concedere alle autorità fiscali l’accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dagli istituti finanziari a fini antiriciclaggio.

Inoltre, diversi Stati membri dell’UE hanno implementato nelle loro giurisdizioni (o stanno per implementare, come l’Italia) il registro dei titolari effettivi finali ai fini AML relativi a società e trust accessibili ad autorità pubbliche e privati ​​selezionati (con alcune limitazioni).

Come avviene lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’UE?

L’autorità competente dello Stato membro in cui sono state archiviate le informazioni scambia automaticamente le informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri attraverso i protocolli di scambio automatico delle informazioni (ovvero, le informazioni segnalate diventeranno parte di un database centralizzato accessibile dalle autorità fiscali di tutti gli Stati membri). Lo scambio automatico delle informazioni segnalate deve avvenire entro un mese dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono riportate.

Le prime informazioni saranno scambiate entro il 30 aprile 2021 per gli Stati membri che hanno optato per il ritardo di sei mesi rispetto alle scadenze per la segnalazione (e il 31 ottobre 2020, per gli Stati membri che non hanno scelto di ritardare le scadenze per la segnalazione).

Sei passaggi principali per conformarsi a DAC6

Abbiamo identificato i passaggi chiave per conformarsi alla direttiva DAC6. Si tratta di un progetto strategico con importanti impatti sui modelli di business delle imprese. La capacità di semplificare l’attività di reporting sarà fondamentale qui per proteggere la trasmissione dei dati e limitare i costi. Ecco i passaggi principali per conformarsi alla direttiva DAC6 che abbiamo individuato:

  1. Identificare gli accordi riportabili per ogni singolo stato: determinare in quali stati un accordo è riportabile: (i) cross border? (ii) al least one hallmark? (iii) main benefit test applicable?;
  2. Consolidare gli accordi e coinvolgere gli intermediari: centralizzare gli accordi durante il periodo transitorio e identificare gli intermediari e i consulenti fiscali interessati;
  3. Determinare chi deve segnalare ogni accordo in modo conforme alle indicazioni: chi deve segnalare l’accordo? Ci sono profili di segreto professionale? etc;
  4. Raccogliere i dati da segnalare (internamente ed esternamente): raccogliere le informazioni dagli intermediari e da tutte le entità interessate dall’accordo; condividere ed accettare le informazioni inserite nel report;
  5. Identificare un sistema di allerta per individuare gli accordi soggetti a comunicazione: identificare i tipi di accordi da segnalare mettendo in atto una procedura idonea ad identificare gli accordi riportabili prima della loro sottoscrizione;
  6. Mettere in atto il processo di comunicazione dei dati: implementare un sistema di comunicazione dei dati efficiente e tempestivo in grado di rispettare i tempi previsti dalla direttiva per le comunicazioni.

Lotta alla pianificazione fiscale aggressiva: cosa possiamo fare per te

L’espansione in corso del quadro giuridico sullo scambio di informazioni e la trasparenza fiscale all’interno dell’UE e nel mondo richiede sempre più una revisione tecnica ed esperta dei sistemi di business e di investimento da una prospettiva congiunta fiscale internazionale e antiriciclaggio.

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Note

1 Le regolazioni ibride da disallineamento fiscale sfruttano le differenze di trattamento fiscale di un’entità o di uno strumento a norma delle leggi di due o più giurisdizioni per
ottenere una doppia non imposizione.

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