Le pensioni di sicurezza sociale tedesche erogate a residenti italiani sono esenti da tassazione in Italia secondo la Convenzione bilaterale, ma il blocco dei certificati da parte delle autorità fiscali tedesche sta creando problemi procedurali per i contribuenti.
Il trattamento fiscale delle pensioni tedesche erogate a residenti italiani segue i criteri di collegamento previsti dalle Convenzioni internazionali. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania stabilisce regole specifiche per evitare che lo stesso reddito venga tassato in entrambi i Paesi (doppia imposizione giuridica), ma la distinzione tra pensioni private e di sicurezza sociale determina trattamenti fiscali completamente diversi. Negli ultimi mesi, la situazione si è complicata ulteriormente a causa dell’interruzione dei certificati attestanti l’imponibile tedesco, creando difficoltà procedurali per i contribuenti che devono dimostrare l’esenzione fiscale in Italia.
Indice degli argomenti
- La distinzione fondamentale: pensioni private vs pensioni di sicurezza sociale
- Le pensioni di sicurezza sociale: regime di esenzione particolare
- Criteri di tassazione per nazionalità e residenza
- Applicazione pratica per il cittadino italiano
- Il problema della certificazione del reddito nel 2025
- Consulenza fiscalità internazionale
La tassazione dei redditi da pensione di fonte estera, così come disciplinato dalle varie convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia (come in quella con la Germania) opera una distinzione cruciale tra due tipologie di pensioni che determina il loro trattamento fiscale. Le pensioni private, disciplinate dall’articolo 18 della Convenzione, seguono il principio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario.
“le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato
Questo significa che un pensionato tedesco residente in Italia pagherà le tasse sulla sua pensione privata esclusivamente al fisco italiano. Tuttavia, la classificazione di una pensione come “privata” o “pubblica” non dipende dalla natura giuridica dell’ente erogatore, ma dal tipo di rapporto di lavoro che ha generato il diritto alla pensione. Una pensione erogata da un ente pubblico tedesco può quindi essere considerata “privata” ai fini convenzionali se deriva da un rapporto di lavoro privato della persona (attività industriale o commerciale esercitata dallo Stato o da un ente locale). Vedasi, sul punto, la Risposta a interpello n. 40/E/19 e le n. 246 e n. 351 sempre del 2019, dell’Agenzia delle Entrate.
Le pensioni di sicurezza sociale tedesche seguono regole completamente diverse e sono disciplinate dall’articolo 19, paragrafo 4 della Convenzione. Queste prestazioni includono i versamenti tipici dello stato sociale come le pensioni dovute alla generalità della popolazione, i trattamenti di invalidità e disabilità (vedi il § 28 del Commentario all’art. 18 del modello OCSE).
La particolarità del sistema tedesco risiede nel fatto che queste pensioni sono considerate equiparate alle pensioni pubbliche, indipendentemente dalla natura privata o pubblica del precedente impiego del beneficiario. Questo approccio rappresenta un’anomalia rispetto ad altri sistemi fiscali internazionali.
“le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente da parte di detto Stato, di un Land o da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale o persona giuridica di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato se il beneficiario ha la nazionalità di tale Stato senza possedere quella dell’altro Stato contraente”
Criteri di tassazione per nazionalità e residenza
Il trattamento fiscale delle pensioni di sicurezza sociale tedesche dipende dalla combinazione di nazionalità e residenza del beneficiario. Quando il pensionato possiede esclusivamente la cittadinanza tedesca senza quella italiana, la pensione viene tassata esclusivamente in Germania, anche se il soggetto risiede in Italia.
La situazione cambia drasticamente per i cittadini italiani residenti in Italia che ricevono pensioni di sicurezza sociale tedesche. Nel caso l’art. 19 della Convenzione, indica tassazione esclusiva in Italia. Inoltre, trova applicazione il paragrafo 14, lettera e) del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, che prevede un meccanismo di tassazione coordinata tra i due Paesi per evitare sia la doppia imposizione che la doppia esenzione. In particolare, tale disposizione prevede quanto segue:
a) se il beneficiario era residente in Germania, l’imposta italiana è prelevata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca;
b) la base imponibile dell’imposta tedesca calcolata secondo la legislazione di tale Paese non può eccedere l’ammontare che sarebbe assoggettato all’imposta italiana
Applicazione pratica per il cittadino italiano
Nel caso di un cittadino italiano residente in Italia che percepisce una pensione sociale tedesca, il meccanismo opera nel seguente modo:
- Esenzione in Germania: La pensione non è tassata in Germania (art. 19, comma 4);
- Tassazione parziale in Italia: Si applica il principio del Protocollo per cui deve essere tassata solo la quota imponibile secondo la legislazione fiscale tedesca;
- Certificazione necessaria: L’ente tedesco deve fornire un’attestazione che certifica la quota esentasse annua determinata secondo il diritto tributario tedesco;
- Calcolo dell’imponibile: L’ammontare annuale lordo della pensione viene decurtato della quota non imponibile certificata dall’ente tedesco.
La ratio del sistema
Questo meccanismo evita la doppia imposizione rispettando il principio per cui in Germania i contributi previdenziali versati sono già stati tassati, mentre in Italia si applica il sistema EET (Exempt-Exempt-Taxed). Il risultato è che viene tassata solo la componente che rappresenta effettivamente un reddito secondo entrambi gli ordinamenti fiscali.
Ulteriori chiarimenti
Sul punto, l’interrogazione parlamentare n. 5-03917. In base al § 27 del Commentario all’art. 18 del modello OCSE, se le pensioni di sicurezza sociale vengono tassate come pensioni pubbliche, la tassazione avverrebbe nel solo Stato di cui il beneficiario ha la nazionalità (indipendentemente, quindi, dalla residenza). Sembra confermare questo tipo di impostazione la risposta a interrogazione parlamentare in cui si afferma che l’art. 19 paragrafo 4 del Trattato si pone come eccezione alla regola generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente delle pensioni da lavoro dipendente nel settore privato.
Criteri di collegamento per la tassazione delle pensioni pubbliche nella Convenzione tra Italia e Germania
| Tassazione solo in Italia | Tassazione solo in Germania |
|---|---|
| Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana ma non anche quella estera. | Se il contribuente ha anche la nazionalità estera, la pensione viene tassata solo in tale Stato. |
Il problema della certificazione del reddito nel 2025
Dal 2025 si è manifestato un problema procedurale significativo: le autorità fiscali dei Länder tedeschi hanno interrotto l’emissione dei certificati che attestano l’imponibile delle pensioni tedesche. Questi documenti sono essenziali per i contribuenti residenti in Italia che devono dimostrare al fisco italiano l’esenzione o il corretto calcolo delle imposte.
L’interruzione di questo servizio di certificazione ha creato difficoltà pratiche per tantissimi di pensionati, che si trovano nell’impossibilità di documentare correttamente la loro situazione fiscale. Le amministrazioni finanziarie italiana e tedesca hanno avviato interlocuzioni per trovare una soluzione condivisa, ma al momento non è stata ancora raggiunta una risoluzione definitiva.
Soluzioni alternative: l’autocertificazione
Di fronte al blocco dei certificati tedeschi, la giurisprudenza italiana ha iniziato ad accettare soluzioni alternative. La Corte di Giustizia Tributaria di Pesaro, con sentenza del 9 dicembre 2024 n. 336/2/24, ha stabilito che in caso di mancato riscontro da parte delle autorità fiscali estere è ammessa l’autocertificazione delle imposte assolte nell’altro Stato.
Questa apertura si basa sul principio della leale collaborazione tra fisco e contribuente e rappresenta una soluzione pragmatica al problema della certificazione. Tuttavia, l’autocertificazione comporta maggiori responsabilità per il contribuente, che deve essere in grado di documentare accuratamente la propria situazione fiscale.
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