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Flat tax pensionati esteri non preclusa con pensione Inps

Fiscalità InternazionaleAgevolazioni fiscali per impatrio in ItaliaFlat tax pensionati esteri non preclusa con pensione Inps

Il regime di tassazione flat al 7% per i pensionati che percepiscono redditi di fonte estera è applicabile ai pensionati di qualsiasi nazionalità anche in caso di percezione di pensione INPS, che rimane esclusa dal regime agevolato.

Il percepimento di redditi da pensione di fonte italiana non preclude, in presenza dei requisiti richiesti dall’art. 24-ter del TUIR, di applicare il regime di tassazione flat al 7% per i pensionati che impatriano in Italia (al Sud) con una pensione di fonte estera.

A chiarire questo aspetto l’Agenzia delle Entrate, già con la Risposta ad interpello n. 280/E/20, secondo la quale il percepimento di redditi da pensione di fonte italiana non sarebbe ostativo all’agevolazione, a condizione che vi sia un reddito da pensione di fonte estera. Pertanto, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 24-ter del TUIR, sia possibile beneficiare del regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto “non risulta ostativa la circostanza che lo stesso istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall’INPS“.

Il caso analizzato è quello di un pensionato italiano, iscritto AIRE negli USA, che ha maturato requisiti pensionistici in stati diversi. In particolare, negli Stati Uniti la “US Social Security“, in Belgio la “Service Federal des Pensions Belga” ed in Italia (presso l’INPS). In questa situazione il pensionato chiede se possa usufruire del regime di cui all’articolo 24-ter del TUIR, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. Questo, anche in considerazione che lo stesso percepisce, oltre alle pensioni di fonte estera anche la pensione da parte dell’Istituto previdenziale Italiano (INPS).

Anche in questo caso, come del resto in via abitudinaria, l’Agenzia evidenzia che tramite interpello non è possibile accertare i presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale del contribuente. Questo, in quanto questione di fatto che non può essere oggetto di interpello (vedasi la Circolare n. 9/E/2016).

Entrando nel vivo della questione l’art. 24-ter del TUIR prevede un regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. In particolare la disposizione in commento prevede che:

le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229/16, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione

Per l’accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche “dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri“. Il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento, tra l’altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche solo con riferimento ai soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. Pertanto, la presenza di un reddito da pensione di fonte estera, in concomitanza con un reddito da pensione di fonte italiana non rappresenta causa ostativa al regime.

Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri. Diversamente, restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame. A confermare nel tempo questa posizione dell’Amministrazione finanziaria si sono succedute poi la risposta ad interpello n. 559 del 24 novembre 2020 e la n. 471 del 27 settembre 2022.

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