Il percepimento di redditi da pensione di fonte italiana non preclude, in presenza dei requisiti richiesti dall’art. 24-ter del TUIR, di applicare il regime di tassazione flat al 7% per i pensionati che impatriano in Italia (al Sud) con una pensione di fonte estera.
Con Risposta ad interpello n. 280/2020, l’Agenzia dell’Entrate ha fornito, per la prima volta, importanti precisazioni in merito all’applicazione del regime flat al 7% per i pensionati esteri impatriati in Italia.
Si tratta di un regime fiscale dedicato ai cd “pensionati esteri” che decidono di impatriare in Italia (nelle regioni del Sud) in cambio di una tassazione al 7% sui redditi di fonte estera percepiti. L’opzione per il regime in commento è valida per nove periodi di imposta successivi all’anno in cui diviene efficace.
Abbiamo parlato in modo approfondito di questo regime fiscale, dei requisiti di accesso e delle modalità di applicazione in questo contributo, a cui ti rimando: “Pensionati esteri nel mezzogiorno: tassazione al 7%“. Nella risposta ad interpello in commento l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 24-ter del TUIR, sia possibile beneficiare del regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto “non risulta ostativa la circostanza che lo stesso istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall’INPS“.
Pensionati impatriati con tassazione flat anche in caso di presenza di pensione INPS
L’istante è un soggetto, pensionato, iscritto AIRE dal 2006 (a Boston) che ha maturato requisiti pensionistici in stati diversi. In particolare negli Stati Uniti (“US Social Security“), in Belgio (“Service Federal des Pensions Belga“) ed in Italia (presso l’INPS).
L’Istante chiede, pertanto, se possa usufruire del regime di cui all’articolo 24-ter del TUIR, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. Questo, anche in considerazione che lo stesso percepisce, oltre alle pensioni di fonte estera anche la pensione da parte dell’Istituto previdenziale Italiano (INPS).
Il regime di tassazione al 7% per i pensionati esteri in Italia
Anche in questo caso, come del resto in via abitudinaria, l’Agenzia evidenzia che tramite interpello non è possibile accertare i presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale del contribuente. Questo, in quanto questione di fatto che non può essere oggetto di interpello (vedasi la Circolare n. 9/E/2016).
Entrando nel vivo della questione l’art. 24-ter del TUIR prevede un regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. In particolare la disposizione in commento prevede che:
“le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229/16, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione“ |
Il trasferimento di residenza in Italia dei pensionati esteri
Al riguardo, si evidenzia che per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei comuni sopra evidenziati. Considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei Comuni, tra l’altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno, i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese, la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.
A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
Si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.
Le condizioni di accesso al regime flat per i pensionati esteri
Per effetto dei commi 2, 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter del TUIR, l’opzione è:
- Esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (comma 2);
- Valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale – anno in cui l’opzione diviene efficace (comma 4);
- Esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta (comma 5).
La titolarità della pensione di fonte estera
Per l’accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche “dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri“. Il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento, tra l’altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche solo con riferimento ai soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.
Al riguardo, si rammenta che in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, “costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati“.
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da “pensione” sono equiparati a quelli di “lavoro dipendente“. Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.
Alle condizioni sopra evidenziate, l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR. Quest’ultima disposizione stabilisce che “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato“.
Ai sensi del citato articolo 23, comma 2, del TUIR, si considerano redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano le pensioni, gli assegni ad esse assimilati se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.
Conclusioni e consulenza fiscale
Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri. Diversamente, restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame. A confermare nel tempo questa posizione dell’Amministrazione finanziaria si sono succedute poi la risposta ad interpello n. 559 del 24 novembre 2020 e la n. 471 del 27 settembre 2022.
Sulla base dei principi sopra evidenziati, l’Agenzia delle Entrate nel documento in commento ritiene che il soggetto istante, al ricorrere delle condizioni previste dal citato articolo 24-ter, possa beneficiare del relativo regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto non risulta ostativa la circostanza che lo stesso Istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall’INPS. Tuttavia, in relazione a quest’ultimi redditi erogati dall’INPS (quale Istituto residente in Italia), non si applica l’articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.
Di fatto, quindi, la circostanza che un pensionato residente all’estero, percettore di pensione di fonte estera, percepisca anche una pensione di fonte italiana non è elemento tale da precludere l’applicazione dell’agevolazione (qualora il pensionato ne verifichi i requisiti). Tuttavia, l’agevolazione non si rende applicabile sui redditi da pensione di fonte italiana.
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