Le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, le società semplici e gli enti non commerciali che detengono investimenti patrimoniali all'estero, o attività finanziarie suscettibili di produrre reddito in Italia devono compilare il quadro RW del modello Redditi. Si tratta di un particolare quadro della dichiarazione dei redditi di persone fisiche ed enti non commerciali ove si devono indicare le attività patrimoniali e finanziarie, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenute all'estero.
Si tratta di un obbligo che, negli ultimi anni, sta diventando sempre più stringente per i contribuenti, grazie anche all'incrocio dei dati inseriti in dichiarazione, con le comunicazioni automatiche che arrivano da oltre duecento stati nel mondo aderenti all'accordo sul Common Reporting Standard (c.d. "CRS"). Un accordo legato alla comunicazione delle attività finanziarie detenute all'estero da parte di soggetti non residenti nel Paese estero.
Quadro RW per le attività patrimoniali e finanziarie estere
Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato per indicare attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero. Persone fisiche, enti non commerciali e società semplici sono tenuti alla compilazione del quadro dichiarativo. Lo stesso, tuttavia, presenta delle peculiarità quando vi sono attività detenute in paesi black list.
Come sappiamo, la mancata compilazione del quadro RW da parte del contribuente è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative piuttosto pesanti. Infatti, la sanzione amministrativa applicabile per l'omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all’estero è fissata nella seguente misura:
Art. 5, co.2, D.L. n. 167/90 - Sanzione monitoraggio fiscale
Sanzione compresa tra il 3 e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati
Solo laddove i predetti investimenti e attività siano stati detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. "paesi black list"), la misura della predetta sanzione è aumentata nella seguente misura:
Art. 5, co.2, D.L. n. 167/90 - Sanzione monitoraggio fiscale
Sanzione compresa tra il 6 e il 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati
Ma, quali sono e come si individuano i paesi black list per i quali la sanzione amministrativa collegata al ravvedimento operoso raddoppia? Vediamolo meglio insieme cosa prevede la normativa a riguardo andando ad analizzare anche i comportamenti tenuti dall'Amministrazione finanziaria nell'invio delle c.d. "lettere di compliance" ai contribuenti che hanno violato questo obbligo fiscale.
I paesi black list per il monitoraggio fiscale ed il quadro RW
Come indicato dallo stesso comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167/90 l'individuazione dei paesi black list utili ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate al monitoraggio fiscale è individuata dalla lettura congiunta di due provvedimenti. Si tratta del:
Decreto del Ministro de...
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