La disciplina riguardante i paesi black list è stata oggetto di numerosi interventi nell’arco degli ultimi anni. Il legislatore italiano, di concerto con le normative UE ha effettuato una profonda rivisitazione dell’elenco dei Paesi che adottano un regime fiscale privilegiato. Lo scambio automatico di informazioni tra i vari Paesi e la firma di trattati bilateriali contro le doppie imposizioni ha portato alla fuoriuscita dall’elenco black list di numerosi Paesi.
Si tratta del risultato portato avanti negli ultimi anni dall’OCSE per la lotta all’evasione e all’elusione fiscale internazionale. Molto probabilmente, nei prossimi anni l’elenco dei Paesi con un regime fiscale privilegiato diventerà soltanto un ricordo. Tuttavia, di seguito ho deciso di andare a riepilogare gli elenchi dei paesi non collaborativi in vigore.
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Che cosa sono i Paesi Black List o paradisi fiscali?
La lista dei paesi black list, rappresenta un elenco di nazioni in cui è in vigore un regime fiscale privilegiato. Ovvero, un regime fiscale la cui caratteristica principale sta nell’avere un livello di tassazione molto basso oppure nullo. Accanto al regime fiscale questi Paesi solitamente si caratterizzano anche per il fatto di non aver previsto alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi. Comunemente questi Paesi sono definiti come Paradisi Fiscali. Ad oggi l’unica black list italiana (D.M. 4 maggio 1999) serve solo ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (articolo 2, comma 2-bis del Testo unico). Tutte le altre liste di paesi black list sono state sostituite da normative specifiche.
Black List ai fini della presunzione di residenza fiscale delle persone fisiche
La prima lista di paesi black list rimasta è quella che riguarda la presunzione di residenza per le persone fisiche. Si tratta dell’elenco di Paesi contenuto del D.M. 4 maggio 1999. Decreto emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 2 del DPR n. 917/86, che disciplina la residenza fiscale delle persone fisiche che emigrano in paesi black list. In particolare, l’articolo 2, comma 2, afferma che nel caso in cui un soggetti si trasferisca stabilmente in uno di questi Stati è a suo carico la prova che contrasti la presunzione relativa di fittizia residenza estera. Infatti, per la nostra normativa tributaria chi emigra in un Paese Black List è chiamato a provare che il suo trasferimento di residenza è effettivo e non legato a meccanismi di evasione fiscale.
Per le persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente, ed iscritte all’AIRE trasferite in Paesi BL opera la presunzione di residenza in Italia. Questo a meno che il contribuente stesso non sia in grado di fornire prova contraria. Si tratta di un aspetto molto importante. La prova contraria da fornire deve essere nominativa, precisa, in grado di portare l’Amministrazione finanziaria a considerare la residenza fiscale estera del contribuente. Per questo consiglio sempre di farsi assistere da un dottore commercialista esperto.
Il D.M. 4 maggio 1999 è stato nel corso degli anni ripetutamente modificato. In particolare, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, ha introdotto modifiche al decreto 4 maggio 1999. Decreto relativo all’individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. Gli Stati a fiscalità privilegiata ai fini IRPEF, secondo le modifiche apportate dal citato decreto, sono quelli indicati nell’articolo 1 del D.M. che di seguito proponiamo.
Elenco Paesi black list per la residenza fiscale delle persone fisiche
N° | Paese |
---|---|
1 | Alderney |
2 | Andorra |
3 | Antigua e Barbuda |
4 | Antille Olandesi |
5 | Aruba |
6 | Bahama |
7 | Bahrein |
8 | Barbados |
9 | Belize |
10 | Bermuda |
11 | Brunei |
12 | Costa Rica |
13 | Dominica |
14 | Emirati Arabi Uniti |
15 | Ecuador |
16 | Filippine |
17 | Gibilterra |
18 | Gibuti |
19 | Grenada |
20 | Guernsey |
21 | Hong Kong |
22 | Isola di Man |
23 | Isole Cayman |
24 | Isola Cook |
25 | Isole Marshall |
26 | Isole Vergini Britanniche |
27 | Jersey |
28 | Libano |
29 | Liberia |
30 | Liechtenstein |
31 | Macao |
32 | Malaysia |
33 | Maldive |
34 | Mauritius |
35 | Monserrat |
36 | Nauru |
37 | Niue |
38 | Oman |
39 | Panama |
40 | Polinesia Francese |
41 | Principato di Monaco |
42 | Sark |
43 | Seicelle |
44 | Singapore |
45 | Saint Kitts e Nevis |
46 | Saint Lucia |
47 | Saint Vincent e Grenadine |
48 | Taiwan |
49 | Tonga |
50 | Turks e Caicos |
51 | Tuvalu |
52 | Uruguay |
53 | Vanuatu |
54 | Samoa |
Per quanto riguarda la Svizzera deve essere evidenziato che con la pubblicazione in G.U. del decreto del ministero dell’Economia del 28 luglio 2023 il Paese è uscito dalla lista a partire dal 2024 “Svizzera fuori dalla black list: conseguenze“.
Da sottolineare che la lista di paesi sopra riportata rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi. Obbligo che interessa le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici.
Black List per le imprese: analisi caso per caso
L’articolo 1, comma 142 della Legge n. 208/2015 ha modificato l’articolo 167, comma 4, del DPR n. 917/86. Tale articolo ha introdotto un nuovo criterio di individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Contestualmente è stato abrogato il sistema delle Black List ai fini della disciplina sulle CFC. Allo stesso modo anche i regimi che fanno riferimento ai Paesi Black List per dividendi esteri e plusvalenze derivanti da partecipazioni estere.
È stato, quindi, abbandonato il sistema di elencazione tassativa degli Stati o territori a fiscalità privilegiata. Questo per approdare ad un criterio di individuazione dei medesimi univoco e stabilito ex lege. Criterio che consiste nella presenza nello Stato di residenza o di localizzazione della società controllata o partecipata di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
L’introduzione di questo criterio discende dal recepimento delle indicazioni provenienti dall’OCSE e contenute nell’Action 3 del progetto BEPS. Entrando in dettaglio è bene porre attenzione sul fatto che il livello nominale di tassazione per quanto riguarda il regime fiscale generale di uno stato debba farsi coincidere con l’aliquota nominale di imposizione societaria. Facendo comunque riferimento alle regole di formazione della base imponibile, in quanto esse potrebbero determinare un livello di tassazione sensibilmente inferiore.
Criterio di determinazione della tassazione
Sul punto la Circolare n. 51/E/10 ha affermato che il livello di tassazione per individuare stati White List (in contrapposizione agli Stati BL) è dato dal confronto tra la tassazione effettiva estera e quella virtuale interna. Considerando esclusivamente le imposte sul reddito, da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato estero, includendo in ogni caso l’Irap. In mancanza di una Convenzione con lo Stato estero, devono essere considerate, sul fronte interno esclusivamente l’IRES e le sue addizionali, mentre sul fronte esterno, le corrispondenti imposte sul reddito a prescindere dall’ente riscossore.
Lista dei Paesi appartenenti alla White List
Come abbiamo visto utilizzando questo meccanismo per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata è possibile anche costituire all’inverso una lista di Paesi White List. Si tratta di Paesi che hanno sottoscritto standard di trasparenza globale, i quali sono stati individuati dal D.M. 17 gennaio 2017. Quindi, possiamo riassumere che i Paesi White List che si sono impegnati a fornire scambio di informazioni rilevanti a partire dall’anno di imposta sono i seguenti.
La lista Paesi White List
Di seguito, nella tabella sottostante, puoi trovare la lista dei Paesi appartenenti alla white list. Si tratta dei Paesi “collaborativi” che attuano scambio di informazioni con regimi fiscali “trasparenti“.
Albania | Alderney | Algeria | Anguilla |
Arabia Saudita | Argentina | Armenia | Aruba |
Australia | Austria | Azerbajan | Bangladesh |
Belgio | Belize | Bermuda | Bielorussia |
Bosnia Ersegovina | Brasile | Bulgaria | Camerun |
Canada | Cina | Cipro | Colombia |
Congo | Corea del Sud | Costa d’Avorio | Costa Rica |
Croazia | Curacao | Danimarca | Ecuador |
Egitto | Emirati Arabi Uniti | Estonia | Etiopia |
Federazione Russa | Filippine | Finlandia | Francia |
Georgia | Germania | Ghana | Giappone |
Gibilterra | Giordania | Grecia | Groenlandia |
Guernsey | Herm | Hong Kong | India |
Indonesia | Irlanda | Islanda | Isola di Man |
Isole Cayman | Isole Cook | Isole Faroe | Isole Turks e Caicos |
Isole Vergini Britanniche | Israele | Jersey | Kazakistan |
Kirghistan | Kuwait | Lettonia | Libano |
Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo | Macedonia |
Malaysia | Malta | Marocco | Mauritius |
Messico | Moldova | Montenegro | Montserrat |
Mozambico | Nigeria | Norvegia | Nuova Zelanda |
Oman | Paesi Bassi | Pakistan | Polonia |
Portogallo | Qatar | Regno Unito | Repubblica Ceca |
Repubblica Slovacca | Romania | San Marino | Senegal |
Serbia | Seychelles | Singapore | Sint Maarten |
Siria | Slovenia | Spagna | Sri Lanka |
Stati Uniti | Sud Africa | Svezia | Svizzera |
Tagikistan | Taiwan | Tanzania | Thailandia |
Trinidad e Tobago | Tunisia | Turchia | Uganda |
Turkmenistan | Ucraina | Ungheria | Uzbekistan |
Venezuela | Vietnam | Zambia |
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative
Accanto alla disciplina fiscale legata ai paesi black list vi è quella legata all’Unione Europea che ha deciso di dotarsi una lista di paesi non collaborativi. Da tempo la UE si impegna a migliorare la governance in materia fiscale a livello internazionale. I ministri delle finanze dell’UE aggiornano costantemente l’elenco UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative sulla base di un intenso processo di analisi e di dialogo guidato dalla Commissione. L’elenco si è dimostrato altamente efficace, poiché molti paesi hanno modificato la propria legislazione e i propri sistemi fiscali per conformarsi alle norme internazionali. La Commissione ha valutato 92 paesi sulla base di tre criteri:
- Trasparenza fiscale;
- Buona governance;
- Attività economica reale.
Oltre a questi criteri è stata verificata anche l’esistenza di un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero. Di seguito la lista aggiornata delle giurisdizioni fiscali non cooperative per l’Unione Europea. La lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali è uno strumento utile per contrastare:
- La frode e l’evasione fiscale: mancato pagamento o pagamento parziale delle imposte, in violazione della legge;
- L’elusione fiscale: uso di mezzi legali per ridurre al minimo gli oneri fiscali;
- Il riciclaggio: occultamento dell’origine dei capitali ottenuti illegalmente.
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali
Si tratta di una lista di paesi non appartenenti all’Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive, che erodono gettiti fiscali degli stati membri provenienti dalle imprese. Attualmente, la lista adottata dal Consiglio UE dell’8 ottobre 2024 è composta dai seguenti 11 Stati:
N° | PAESI AD ELEVATO RISCHIO DI RICICLAGGIO DI DENARO PER LA COMMISSIONE EUROPEA |
---|---|
1) | American Samoa |
2) | Anguilla |
3) | Fiji |
4) | Guam |
5) | Palau |
6) | Trinidad e Tobago |
7) | Isole Vergini Americane |
8) | Panama |
9) | Russia |
10) | Vanuatu |
11) | Samoa |
L’elenco UE ha portato a cambiamenti nelle pratiche fiscali a livello mondiale che sarebbero stati inimmaginabili solo alcuni anni fa. Concepita dalla Commissione e concordata dagli Stati membri per la prima volta nel dicembre 2017, la lista nera è uno strumento comune per affrontare i rischi di abuso fiscale e concorrenza fiscale sleale a livello mondiale.
Il processo è equo, in quanto i miglioramenti vengono resi visibili nell’elenco, e ha stimolato la trasparenza grazie alla pubblicazione online delle lettere d’impegno dei paesi. Il processo di inserimento nell’elenco dell’UE ha anche creato un quadro per il dialogo e la cooperazione con i partner internazionali dell’UE, per risolvere le preoccupazioni relative ai loro sistemi fiscali e discutere di questioni fiscali di reciproco interesse.
Di fatto la black list dell’Unione Europea non ha nessun valore coercitivo. Semplicemente, i 15 paesi che ne fanno parte non potranno ricevere aiuti dall’Unione Europea, a meno che non si tratti di aiuti allo sviluppo. Per il resto imprese e privati potranno continuare ad averci a che fare senza rischiare nessuna sanzione a livello europeo. La Commissione Europea, tuttavia, “incoraggia” i singoli stati a mettere in atto sanzioni più stringenti se lo riterranno necessario. In questi casi, uno stato può combattere un paradiso fiscale stabilendo una tassa su tutte le transazioni economiche che partono o arrivano da quello stato, oppure imponendo controlli fiscali ai privati e alle aziende che lo frequentano.
Deducibilità costi black list collegata alla lista delle giurisdizioni non cooperative della UE
L’art. 22 della legge di Bilancio 2023 prevede una reintroduzione della disciplina sulla deducibilità limitata dei costi black list. In particolare, la disposizione in commento prevede una modifica all’art. 110 del TUIR in relazione alla deducibilità degli oneri sostenuti per operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati considerati “non cooperativi” ai fini fiscali.
Secondo le nuove disposizioni è ammessa la rilevanza fiscale delle spese black list, secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa, nei limiti del corrispondente valore normale dei beni o dei servizi acquistati, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Ne consegue che qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l’intero valore. Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale. L’eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d’impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L’aspetto rilevante ai fini di questo articolo è che per individuare i paesi non collaborativi ai fini fiscali si debba fare riferimento alla c.d. “black list UE“. Questi la lista dei paesi non collaborativi UE sarà la base per individuare le fatture ricevute che dovranno rispettare i requisiti di deducibilità e dovranno trovare separata indicazione in dichiarazione dei redditi.
Per approfondire: “Costi Black List UE: limiti alla deducibilità“.
Conclusioni e consulenza fiscale online
Nella nuova era di collaborazione e interscambio di informazioni non vi è più spazio per manovre di pianificazione fiscale aggressiva. Con il passare del tempo le relazioni tra stati diventeranno sempre più strette. L’amministrazione finanziaria avrà sempre più informazioni per andare ad individuare le movimentazioni finanziarie dei contribuenti.
Per questo motivo è necessario effettuare operazioni internazionali calcolando adeguatamente costi e benefici di ogni operazione. Andando a valutare le operazioni non singolarmente ma per l’effetto complessivo che queste assumono in relazione ai vari Stati coinvolti. Tutto questo, tuttavia, non deve spaventare nell’effettuare le normali politiche volte al risparmio fiscale legittimo e alla protezione del proprio patrimonio.
Affidarsi ad esperti diventa sempre più indispensabile se si vuole effettuare una corretta attività di Tax Planning internazionale. Infine, ricorda che se hai bisogno di un consulto in materia di fiscalità internazionale, oppure assistenza in materia di Paesi Black List contattaci al servizio di consulenza fiscale online. Potrai affidarti a professionisti esperti e potrai risolvere i tuoi dubbi in poco tempo. Non aspettare!