L’Unione Europea aggiorna costantemente l’elenco dei paesi che ritiene essere ad elevato rischio per il riciclaggio di denaro contante. Entrano 10 nuovi Paesi, esclusi 8: cosa cambia per banche e imprese con il Regolamento UE 2025/1184.
La Commissione Europea ha pubblicato il 5 agosto 2025 l’aggiornamento più significativo degli ultimi anni della lista dei Paesi terzi ad alto rischio in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Con il Regolamento delegato (UE) 2025/1184 del 10 giugno 2025, entrano nella black list 10 nuove giurisdizioni — tra cui Algeria, Angola, Kenya e Libano — mentre 8 Paesi vengono rimossi, inclusi Panama, Filippine ed Emirati Arabi Uniti.
Il nuovo elenco porta a 29 il numero totale di Stati soggetti a misure rafforzate di adeguata verifica da parte di banche, intermediari finanziari, professionisti e imprese italiane. L’aggiornamento recepisce le modifiche della FATF (Financial Action Task Force) e ridisegna la mappa del rischio per chi opera con controparti internazionali. Per chi gestisce operazioni transfrontaliere, l’impatto è immediato: ogni rapporto o transazione con i Paesi elencati richiede ora procedure di controllo più stringenti, con potenziali ripercussioni sui tempi e sui costi operativi.
Indice degli argomenti
Cosa cambia dal 5 agosto 2025: i nuovi ingressi
L’ingresso di 10 nuove giurisdizioni nella lista UE rappresenta il riflesso degli ultimi monitoraggi FATF sulle carenze dei sistemi nazionali di contrasto al riciclaggio. I Paesi aggiunti con decorrenza 5 agosto 2025 sono:
Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela entrano ufficialmente nell’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio. La loro inclusione deriva dall’identificazione come “Jurisdictions under Increased Monitoring” da parte del FATF e dagli impegni politici assunti attraverso specifici piani d’azione per rafforzare i presidi AML/CFT.
La presenza di Monaco nell’elenco ha generato particolare attenzione nel settore finanziario europeo: il Principato, noto centro di gestione patrimoniale, è stato inserito per carenze strategiche nei controlli antiriciclaggio nonostante la vicinanza geografica e i legami economici con l’UE. Per gli operatori italiani, questo significa che anche operazioni con controparti monegasche richiedono ora l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica previste dall’articolo 18-bis della Direttiva (UE) 2015/849.
Il Libano, già in difficoltà economiche strutturali, vede ulteriormente complicati i rapporti bancari e commerciali con l’Europa. Kenya e Namibia rappresentano invece una novità per molte imprese italiane attive in Africa orientale e meridionale, che dovranno rivedere le procedure operative per transazioni e partnership commerciali.
Gli 8 Paesi esclusi: chi esce dalla lista
Il Regolamento delegato (UE) 2025/1184 rimuove dalla lista ad alto rischio 8 giurisdizioni che hanno dimostrato progressi significativi nel rafforzamento dei sistemi antiriciclaggio e non sono più soggette al monitoraggio rafforzato FATF.
Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal, Uganda ed Emirati Arabi Uniti escono dall’elenco. L’uscita di Panama, a lungo considerato giurisdizione problematica per la trasparenza finanziaria, e degli Emirati Arabi Uniti, hub finanziario del Medio Oriente, semplifica significativamente le operazioni per chi lavora con queste piazze.
Per le Filippine, importante partner commerciale dell’Italia nel Sud-Est asiatico, la rimozione facilita i flussi di rimesse dei lavoratori filippini e gli investimenti diretti. Gibilterra, territorio britannico strategico per il settore assicurativo e dei giochi online, torna in una posizione di normalità operativa rispetto agli standard UE.
La Commissione Europea ha valutato che queste giurisdizioni non presentano più carenze strategiche tali da giustificare l’imposizione di controlli rafforzati ai sensi della normativa antiriciclaggio comunitaria.
L’elenco completo dei 29 Paesi ad alto rischio AML/CFT
La lista aggiornata include 29 giurisdizioni con carenze strategiche nei sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Oltre ai 10 nuovi ingressi del 2025, restano nell’elenco Stati sottoposti a monitoraggio da anni:
Iran, Corea del Nord, Siria, Yemen, Afghanistan e Vanuatu figurano nella lista sin dal 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Regolamento originario (UE) 2016/1675. Si tratta delle giurisdizioni considerate a rischio più elevato, spesso soggette anche a sanzioni internazionali.
L’Africa subsahariana è l’area geografica più rappresentata: oltre ai nuovi ingressi Angola, Costa d’Avorio, Kenya e Namibia, la lista comprende Burkina Faso, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Mozambico, Nigeria, Senegal (rimosso), Sudafrica, Sudan del Sud, Tanzania e Uganda (rimosso). Per le imprese italiane con attività commerciali o investimenti nel continente africano, la densità di Paesi ad alto rischio nell’area subsahariana richiede una particolare attenzione nella pianificazione delle operazioni transfrontaliere.
Il Sud-Est asiatico conta ora Myanmar, Laos, Vietnam e Filippine (rimosso), mentre il Medio Oriente include Iran, Siria, Yemen e Libano. Nelle Americhe restano Haiti, Trinidad e Tobago e Venezuela, mentre il Pacifico presenta Vanuatu.
La diversità geografica dell’elenco riflette la natura globale del rischio di riciclaggio: non esistono più “paradisi fiscali” circoscritti a specifiche aree, ma un mosaico di vulnerabilità distribuito su tutti i continenti.
Tabella di riepilogo
Note operative
- Gli enti obbligati applicano misure rafforzate di adeguata verifica in presenza di rapporti o operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell’art. 18a AMLD (Dir. (UE) 2015/849), come richiamato dalla pagina ufficiale della Commissione dedicata all’elenco aggiornato.
- Esiste una versione consolidata aggiornata del Reg. delegato (UE) 2025/1184; la voce EUR‑Lex indica la versione consolidata del 10 settembre 2025 e conferma la sostituzione della tabella dell’Allegato del Reg. 2016/1675, con entrata in vigore al 5 agosto 2025.
Adempimenti legati a rapporti con paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro
L’individuazione dei Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro ha delle conseguenze per gli operatori italiani che hanno rapporti con questi Paesi. Mi riferisco a tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio. Per questo soggetti, l’elenco dei Paesi ad alto rischio individuati nei regolamenti dell’Unione Europea, è da valutare con grande attenzione. Questo per la corretta organizzazione dei presidi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, ed in particolare:
- Nella valutazione del rischio prevista all’articolo 17 del DLgs n 231/2007;
- Nell’adeguata verifica rafforzata prevista all’articolo 24 del DLgs n 231/2007;
- Al momento dell’esecuzione da parte di terzi dell’adeguata verifica prevista all’articolo 29 del Dlgs n 231/2007;
- Nelle disposizioni relative alla segnalazione di operazioni sospette. Disposizione prevista all’articolo 35 del DLgs n 231/2007;
- Con riferimento all’obbligo di astensione previsto all’articolo 42 del DLgs n 231/2007.
Oggettività negli adempimenti antiriciclaggio
Attraverso l’individuazione dei Paesi a Rischio Riciclaggio di Denaro è individuato un preciso perimetro di operatività per gli operatori. I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, infatti, hanno precisi obblighi di monitoraggio e di valutazione rafforzati a cui adempiere. È stato individuato, quindi, un perimetro di operatività nello sviluppo degli adempimenti antiriciclaggio, che non è lasciato alla sensibilità e discrezionalità del soggetto destinatario degli obblighi.
Elementi da considerare nei paesi a rischio di riciclaggio di denaro
I Paesi a Rischio Riciclaggio di denaro sono rilevanti ai fini di una attenta profilatura del rischio, legato all’aspetto geografico. Nell’identificazione del rischio devono tra l’altro essere tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- La presenza tra i membri degli organi direttivi degli enti (non solo delle persone giuridiche ma anche di strutture quali trust, associazioni, fondazioni etc) di persone, residenti o originarie di “paesi terzi ad alto rischio”;
- La residenza della controparte del cliente, in “paesi terzi ad alto rischio”;
- Presenza tra i titolari effettivi degli enti (non solo delle persone giuridiche ma anche di strutture quali trust, associazioni, fondazioni etc) di persone, residenti o originarie di “paesi terzi ad alto rischio”;
- La provenienza o la destinazione dei fondi da “paesi terzi ad alto rischio”;
Il destinatario degli obblighi deve prima effettuare una fase di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, che deve essere svolta come previsto all’articolo 18 del D.Lgs. n. 231/2007. Questo, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale. Il professionista deve tener conto che la localizzazione geografica del cliente o delle cariche direttive dell’ente, o del titolare effettivo, in un paese ad alto rischio. Se ciò si verifica è necessario applicare fin da subito obbligatori i presidi di adeguata verifica rafforzata previsti dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 231/2007.
Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
La presenza di controparte in paesi a rischio riciclaggio di denaro, obbliga fin da subito il destinatario degli obblighi, ad adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Misure che si ottengono:
- Acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- Approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- Intensificando la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Tali misure, ad esempio, non consentono come nei casi di basso rischio l’acquisizione di una dichiarazione responsabile del cliente. Bensì richiedono una verifica di tutte le informazioni fornite, attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti quali:
- I documenti di identità o riconoscimento in corso di validità;
- Gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- La dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell’autorità consolare italiana;
- Gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- Le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché Paesi terzi equivalenti. Tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.
Identificazione del titolare effettivo dell’operazione
In casi di verifica rafforzata, ad esempio, l’identificazione del cliente, potrebbe essere accompagnata da ulteriori attività, non necessarie nei casi di basso rischio. Attività quali a titolo puramente indicativo:
- La richiesta al cliente di un documento d’identità supplementare rispetto a quello già acquisito. Magari in tempi diversi;
- Nel caso di persone fisiche, la richiesta di documentazione a supporto per la verifica della residenza dichiarata. Quali ad esempio la trasmissione di bollette o utenze energetiche, telefoniche, etc.
Per l’identificazione del titolare effettivo, oltre alla dichiarazione responsabile del cliente (che fornisce i dati del titolare effettivo), ed una verifica degli stessi con quelli desumibili da una fonte affidabile ed indipendente, potrebbe essere opportuno richiedere sempre al cliente un documento d’identità in corso di validità del o dei titolari effettivi (cosa non necessaria nei casi di basso rischio). Fino ad arrivare nei casi di particolare opacità e secondo l’approccio basato sul rischio, alla identificazione in presenza del titolare effettivo. Inoltre in tali casi, è opportuno ottenere dal cliente una dichiarazione specifica sulla provenienza dei fondi, non obbligatoria nei casi connotati da un profilo di rischio basso.
Astensione o rinuncia all’incarico professionale
Nella fattispecie in cui il professionista incaricato di obblighi antiriciclaggio non sia in grado di rispettare le condizioni di conoscenza del cliente, dovrà astenersi dal rendere la prestazione professionale. Questo si verifica quando il lavoratore autonomo non sia in grado di rispettare le condizioni di approfondita conoscenza del cliente, resi necessari in base all’approccio basato sul rischio. In questo caso si è necessaria l’interruzione o la rinuncia all’incarico professionale. Così come previsto dal comma 1 dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 231/2007. Oltre a questo il professionista deve valutare se le informazioni di cui dispone sono tali da far emergere anche il sospetto ai fini di una segnalazione. Così come previsto all’articolo 35 del D.Lgs. n. 231/2007.
In secondo luogo vi sono le disposizioni relative all’obbligo di astensione. I soggetti obbligati devono astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità.
Profili sanzionatori per il professionista
Le indicazioni previste sull’obbligo di astensione devono essere valutate alla luce del regime sanzionatorio. Regime previsto dall’articolo 56 del D.Lgs. n. 231/2007. I soggetti obbligati all’adempimento della normativa, che hanno controparte residente in un Paese a Rischio Riciclaggio di Denaro possono vedersi applicare una sanzione amministrativa. Sanzione di importo che varia tra i 50.000 euro e ai 100.000 euro, nei casi previsti dall’articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007. In pratica il legislatore stabilisce che quando nel rapporto professionale vi siano, direttamente o indirettamente:
- Società fiduciarie;
- Trust;
- Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore
è necessario prestare attenzione alla residenza di questi enti. Qualora, infatti gli stessi abbiano residenza in paesi a rischio riciclaggio di denaro l’operazione o la prestazione professionale deve essere immediatamente interrotta. Inoltre, il legislatore allargando il perimetro di operatività del precetto previsto all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, stabilisce l’immediata astensione anche in alti casi. Ovvero quando le entità giuridiche aventi sede in Paesi ad alto rischio, siano diverse da quelle sopra individuate. Cioè diverse dalle società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore. Ovvero ancora in tutti i casi in cui al destinatario degli obblighi non risulta possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità.
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Fonti
- Regolamento delegato (UE) 2025/1184 della Commissione del 10 giugno 2025 che modifica l’Allegato del Reg. (UE) 2016/1675, pubblicato nella G.U. del 16 luglio 2025, in vigore dal 5 agosto 2025.
- Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016 che identifica i Paesi terzi ad alto rischio ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849, come successivamente modificato dall’atto del 2025.
- Pagina ufficiale della Commissione europea “Latest version of the list of high‑risk third countries”, che espone l’elenco e le date di efficacia per ciascuna giurisdizione.