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Obbligo di segnalazione della crisi per i creditori pubblici qualificati

Fisco NazionaleObbligo di segnalazione della crisi per i creditori pubblici qualificati

Il DLgs. n. 14/2019 ha introdotto il procedimento di allerta volto ad intercettare tempestivamente la crisi al fine di salvaguardare la continuità aziendale.

All’interno del nuovo codice della crisi d’impresa è opportuno soffermarsi su una particolare fattispecie che può verificarsi. Faccio riferimento all’obbligo di segnalazione della crisi aziendale per i creditori pubblici qualificati.

Questo significa che, superate alcune soglie di indebitamento fiscale e contributivo, i creditori pubblici possono segnalare alle autorità competenti la situazione di crisi dell’azienda debitrice.

Si tratta di un’innovazione che non ha mai avuto pari nella storia del diritto italiano. Per questo motivo le imprese, ed i loro organi di controllo, devono prestare particolare attenzione allo stato di indebitamento fiscale e previdenziale della società. Questo, al fine di scongiurare eventuali segnalazioni da parte di enti terzi, i creditori pubblici qualificati.

Obbligo di segnalazione della crisi

Il D.Lgs. n. 14/2019 ha introdotto, l’obbligo di segnalazione, il quale, grava, da un lato, sugli organi di controllo societari, sul revisore contabile e sulla società di revisione e, dall’altro, sui creditori pubblici qualificati, ossia l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione.

Vediamo, di seguito, di chiarire meglio la portata di questa disposizione nell’ambito del codice della crisi di impresa.

I creditori pubblici qualificati e l’oggetto dell’obbligo di segnalazione

L’art. 15 del Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza, ha introdotto a carico dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’Agente di Riscossione, l’obbligo di segnalare al debitore, tramite PEC o a mezzo di raccomandata AR all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, il superamento dell’importo rilevante, individuato dalla norma al co. 2.

Alla segnalazione il debitore ha l’obbligo di rispondere entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, alternativamente, mediante:

  • Estinzione del proprio debito, dando prova al creditore qualificato;
  • Regolarizzazione per intero, con le modalità prevista dalla legge;
  • Presentazione di istanza di composizione della crisi;
  • Presentazione di domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui all’art. 37 del D.lgs. 14/2019.

Nel caso in cui il debitore non esperisca alcuna delle ipotesi sopracitate, il creditore dovrà dare segnalazione all’OCRI.

L’INPS e L’Agente della riscossione devono effettuare la segnalazione entro 60 giorni dal superamento della soglia.

I creditori pubblici non devono provvedere all’effettuazione della segnalazione qualora il debitore documenti di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso Pubbliche Amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Superamento dell’importo rilevante ai fini dell’obbligo di segnalazione

L’esposizione debitoria rilevante ai fini dell’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati è evidenziata al co. 2 dell’art. 15 del D.lgs. n 14/2019.

Le soglie di rilevanza sono costruite in modo diverso in relazione ai singoli creditori pubblici qualificati.

Per l’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di segnalazione attiene agli omessi versamenti IVA, la soglia appare elevata.

Per l’Agenzia delle Entrate l’esposizione debitoria è rilevante quando l’ammontare totale del “debito scaduto e non versato” per l’IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia:

  • Pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a 25.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro;
  • Non inferiore a 50.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro;
  • Non inferiore a 100.000 euro, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro.

Il co. 7 dell’art. 15 precisa che l’obbligo si segnalazione per l’Agenzia delle Entrate decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica “relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo” all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019, 15 agosto 2020.

Per l’INPS l’esposizione debitoria è rilevante quando il debitore è in ritardo di “oltre sei mesi” nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di 50.000 euro.

Per l’Agente della riscossione, infine, l’esposizione debitoria è rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi (15 agosto 2020), “autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni” superi, per le imprese individuali, la soglia di 500.000 euro e, per le imprese collettive, la soglia di 1.000.000 di euro.

Crediti definitivamente accertati

Il debito, che rileva, per i crediti dell’Agenzia delle Entrate, dopo l’entrata in vigore del codice.

Questo significa che, nessun obbligo di segnalazione è previsto per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate prima dell’entrata in vigore della norma e già scaduti alla data di entrata in vigore o per i quali i 90 giorni maturino dopo la data di entrata in vigore, ma il debito sia stato affidato prima.

Risulta problematico il riferimento ai crediti definitivamente accertati, sia per la natura del credito, sia per il calcolo dei 90 giorni dalla sua scadenza. L’avverbio definitivamente, utilizzato dal legislatore, induce a pensare che si riferisca a quelli accertati con sentenza passata in giudicato.

Non vi dovrebbero rientrare i crediti, derivanti da avvisi di accertamento non impugnati nei termini, in questo caso si può parlare di inoppugnabilità dell’atto.

I crediti derivanti da un atto inoppugnabile non sono definitivi, l’atto inoppugnabile è sempre suscettibile di annullamento in autotutela da parte dell’Ufficio.

L’atto inoppugnabile, potrebbe anche essere fatto valere dal contribuente, il quale potrebbe sostenere di non aver ricevuto la notifica dell’avviso, il quale si è reso definitiva a causa della mancata conoscenza da parte dello stesso, pertanto potrebbe richiederne l’annullamento.

Segnalazione all’OCRI

Decorsi 90 giorni dal mancato esperimento delle azioni sopra citate da parte del debitore, il creditore pubblico qualificato deve provvedere ad effettuare la segnalazione all’OCRI.

La segnalazione deve essere effettuata mediante modalità telematiche, che verranno definite tramite modalità telematiche.

L’obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso di rateazione, qualora il debitore decada dalla stessa e risultino superate le soglie previste al co.2.

L’omessa segnalazione, per l’Agenzia delle Entrate e per l’INPS, comporta l’inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per l’Agente di riscossione comporta l’inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.

Pluralità di segnalazioni e l’eventuale esonero dall’obbligo di segnalazione

La circostanza che l’obbligo di segnalazione appartenga a più soggetti, comporta che possano intervenire una pluralità di segnalazioni.

Tale circostanza, tuttavia, non fa venire meno l’obbligo di segnalazione in capo al creditore originario.

L’art. 18 al co. 6 del D.lgs. n. 14/2019, prevede che:

“Dell’eventuale presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell’articolo 19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli art. 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall’obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento”.

18 al co. 6 del D.lgs. n. 14/2019

L’art. 15 al co. 6, invece prevede che le Camere di Commercio dovranno rendere disponibile ai creditori pubblici qualificati, per il rispetto della riservatezza, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta e risultino le domande presentate per la composizione assistita della crisi.

Le segnalazioni oggetto di esonero sono quelle nei confronti dell’OCRI o anche quelle nei confronti del debitore? Seguendo l’interpretazione letterale della norma si riferisce ad entrambe.

La circostanza che gli altri soggetti segnalati venga data notizia e di conseguenza esonerati dall’obbligo di segnalazione, non preclude le conseguenze derivanti dalle mancate segnalazioni.

Ad esempio, la segnalazione effettuata dall’organo di controllo, non preclude all’INPS, la perdita del privilegio, nel caso in cui la soglia di rilevanza per i versamenti omessi sia stata superata prima del ricevimento della notizia.

L’interpretazione più corretta del co. 6 art. 18, sarebbe che l’esonero dall’obbligo di segnalazione soltanto per i creditori pubblici qualificati e comunque soltanto nel caso in cui l’esposizione debitoria non abbia raggiunto le soglie previste dall’art. 15.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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