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Reverse Charge IVA e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Reverse Charge IVA Agenzia delle Entrate. Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in tema di applicazione del Reverse Charge. Le principali indicazioni di prassi riguardanti l’applicazione del Reverse Charge.

Il Reverse Charge (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell’IVA, il debitore d’imposta è il cessionario o committente dell’operazione.

Quest’ultimo soggetto è tenuto ad assolvere gli obblighi che sorgono ai fini impositivi.

Per quanto riguarda l’obbligo di fatturazione, in particolare, esso è assolto secondo le due diverse modalità:

Il versamento dell’imposta il più delle volte non è dovuto, poiché si procede a una doppia registrazione della fattura di acquisto debitamente integrata (o dell’autofattura) sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti. Per cui, nel caso in cui la doppia registrazione sia contestuale e si goda di un pieno diritto alla detrazione, l’importo dell’IVA a debito è neutralizzato dall’importo dell’IVA a credito e, di fatto, non si ha alcun esborso monetario.

Reverse Charge IVA e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Reverse Charge IVA e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Esempio di operazione in Reverse Charge

Nell’ipotesi di un acquisto intracomunitario per un importo di 800 euro, un soggetto nazionale riceve in data 18.2.2020 fattura dal cedente UE (la quale non reca l’esposizione dell’IVA).

Il cessionario nazionale è tenuto a:

  • Effettuare l’integrazione dell’imposta direttamente sulla fattura ricevuta (quindi, un ammontare di 176 euro se il bene acquistato è soggetto ad aliquota del 22%);
  • L’imposta così applicata concorre alla liquidazione del mese di febbraio 2020;
  • Registrare la fattura ricevuta sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il 5.3.2020 (15° giorno dalla data di ricevimento della fattura);
  • Registrare la fattura ricevuta sul registro degli acquisti, entro il 30.4.2021 (termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA ex art. 19 del DPR 633/72).

Reverse Charge IVA e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Vediamo, di seguito gli ultimi documenti di prassi emessi dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il Reverse Charge IVA.

Attività di verifica degli impianti di messa a terra – Condizioni

Ris. Agenzia delle Entrate 11.8.2017 n. 111reverse charge IVA agenzia delle Entrate

OGGETTO: Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Applicabilità della lettera a-ter), dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 all’attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private da parte di soggetti abilitati dal Ministero delle attività produttive ai sensi del d.p.r. n. 462 del 2001. Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione della lettera a-ter), dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società rappresenta esercitare, quale organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive ai sensi del d.p.r. n. 462 del 2001, attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti, attestando la conformità alla normativa degli impianti elettrici realizzati da ditte di manutenzione/installazione.

Pertanto, riferisce di utilizzare il codice attività 71.20.21 ATECO 2007 (“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi“), codice diverso da quello relativo all’attività di manutenzione.

Per tali prestazioni, l’istante dichiara che verrà emessa fattura con la seguente dicitura: “Verifica periodica impianti di messa a terra su incarico del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. 462 del 2001“.

Ciò posto, chiede il parere della scrivente in merito alla correttezza degli adempimenti posti in essere.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società ritiene che la descritta prestazione di verifica non costituisca un’attività di manutenzione, non potendo l’istante intervenire sugli impianti, ma solo verificare che gli stessi siano fatti a “regola d’arte“. Ciò perché, in caso fossero necessari interventi, sarà una società di manutenzione ad operare sugli impianti stessi.

Pertanto, l’istante, considerato che il collaudo è una prestazione soggetta IVA e che la prestazione offerta dall’istante, se pur di verifica, è un “collaudo programmato“, ritiene che la stessa debba essere fatturata secondo le modalità ordinarie.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, prevede l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici“.

Con la Circoalre n 15/E/2015 è stato precisato, in particolare, che l’inversione contabile si applica a condizione che le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento siano “relative ad edifici” come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

La medesima circolare n. 14/E del 2015 ha precisato, altresì, che, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, ai fini dell’individuazione di dette prestazioni debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Occorre comunque tener presente che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice ATECO.

Reverse charge IVA: chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento al caso di specie si osserva che il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001 sancisce, tra l’altro, l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.

Detti organismi di ispezione, al fine di garantire l’obiettività delle verifiche effettuate, devono essere indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica.

Tali verifiche si sostanziano in atti di accertamento tecnico che devono essere effettuati periodicamente e consistono in un complesso di operazioni materiali che hanno lo scopo di accertare che l’impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici.

In tal senso depone, altresì, il codice 71.20.21 ATECO 2007 utilizzato dall’istante (“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi” – non ricompreso nell’elenco di cui alla più volte citata circolare n. 14/E del 2015), che risulta riferibile ad un’attività di certificazione prodotti, processi e sistemi.

Tutto ciò considerato, è parere della scrivente che la soluzione proposta dall’istante sia condivisibile nella misura in cui l’attività svolta dallo stesso si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici in oggetto alla specifica normativa di settore e prescinde dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi.

Conseguentemente, per il caso di specie non trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del d.p.r. n. 633 del 1972, ma il metodo ordinario di adempimento dell’imposta.

Violazioni in tema di reverse charge

DLgs. 158/2015 (circ. Agenzia Entrate 11.5.2017 n. 16)

Le modifiche apportate dal DLgs. 24.9.2015 n. 158 all’art. 6 del DLgs. n 471/97 in tema di reverse charge sono soggette al favor rei, salvo l’atto impositivo sia ormai definitivo.
Nella circolare viene, tra l’altro, specificato che:

  • La procedura che consente al cessionario/committente di regolarizzare l’operazione quando il cedente/prestatore non ha emesso fattura o l’ha emessa ma irregolare, normata dall’art. 6 co. 9-bis del DLgs. n 471/97, non opera per le cessioni intra-comunitarie, posto che l’art. 46 co. 5 del DL n 331/93 non è stato implicitamente abrogato (per queste, comunque, c’è la sanzione del co. 9-bis per l’omessa regolarizzazione);
  • Ove il reverse charge sia stato indebitamente applicato, la sanzione del co. 9-bis.2. trova applicazione solo in casi, come quello della stabile organizzazione occulta, in cui vige incertezza sul regime IVA applicabile, mentre se non vi sono incertezze il disconoscimento del reverse charge legittima le consuete sanzioni proporzionali dei commi 1 e 8 dell’art. 6 del DLgs. 471/97;
  • Nel caso di cui al punto precedente, così come nell’indebita emissione di fattura con IVA, le sanzioni fisse (da 250,00 euro a 10.000,00 euro) applicabili, a seconda dei casi, nei confronti del cliente o del fornitore, vanno computate prendendo come riferimento la singola liquidazione (mensile o trimestrale) e il singolo fornitore o cliente, non la singola operazione;
  • Il regime previsto per l’indebito assolvimento dell’IVA tramite inversione contabile in caso di operazioni esenti o non imponibili trova applicazione, in generale, per le operazioni inesistenti in reverse charge, quindi in detta ipotesi viene neutralizzata l’operazione espungendo il credito e il debito nelle liquidazioni evitando così di disconoscere la detrazione e irrogando la sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.

Reverse charge su cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco

DLgs. 24/2016 – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2016 n. 21)

Con la circ. 21/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni innovative in materia di reverse charge introdotte dal DLgs. 24/2016, che ha modificato l’art. 17 del DPR 633/72.

In particolare, si chiarisce che l’applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72) è limitata alle sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Pertanto, analogamente a quanto stabilito con la ris. 36/2011, il reverse charge non si applica alle cessioni di detti beni effettuate nei confronti di cessionari-utilizzatori finali, ancorché soggetti passivi IVA.

Ai fini dell’individuazione dei beni in argomento non rileva la denominazione commerciale, bensì la circostanza che si tratti di beni aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura combinata (8471.30.00 per tablet PC e laptop e 9504.50.00 per le console da gioco).

Infine, si precisa che per le violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 co. 9-bis1 e 9-bis2 del DLgs. 471/97. Tuttavia, non sono sanzionabili le violazioni commesse tra la data in cui la nuova disciplina ha esplicato la sua efficacia (2.6.2016) e la data di pubblicazione della circolare (25.5.2016).

Reverse charge – Estensione dell’ambito applicativo al settore edile

L. 190/2014 – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37)

Con la circolare in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/72.

In particolare, l’Agenzia ha indicato che:

  • Si applica l’IVA secondo le modalità ordinarie nell’ipotesi di un unico contratto di appalto avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio;
  • Per la distinzione tra “fornitura di beni con posa in opera” e “prestazione di servizi” si deve avere riguardo, tra l’altro, alla prevalenza della materia impiegata piuttosto che all’attività lavorativa prestata;
  • Le prestazioni di riparazione e manutenzione, se riferite ad operazioni di cui ai codici ATECO indicati nella circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2015, sono ricomprese nell’ambito applicativo del reverse charge anche se non esplicitamente indicate nei codici ATECO stessi;
  • Si applica il meccanismo del reverse charge anche nel caso in cui le prestazioni di cui all’art. 17 co. 6 let. a-ter del DPR 633/72 siano rese da soggetti terzi, su incarico della società che commercializza i beni.

Reverse Charge IVA Agenzia delle Entrate: conclusioni

In questo articolo ho descritto le principali indicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate in ambito di Reverse Charge IVA, di cui all’art. 17 del DPR n 633/72. Si tratta delle utile disposizioni di prassi (Circolari o Risoluzioni) con cui l’Agenzia delle Entrate ha deciso di fornire chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’inversione contabile.

L’articolo è aggiornato alla data di pubblicazione e verrà costantemente aggiornato ad ogni nuova uscita di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione giornalistica di RadioRadio nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]

2 COMMENTI

  1. Resta sempre interrogativo su quale aliquota IVA applicare, per il versamento dovuto, in caso di ricezione di fattura in reverse charge, emessa da subappaltaore, in regime fiscale ordinario, a favore di impresa edile in regime forfettario, per lavori di ristrutturazione a privati dove si prevede applicazione aliquota IVA al 10%.

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