I soggetti obbligati a redigere la Certificazione Unica (modello CU 2026) sono i datori di lavoro, l’INPS per i pensionati, e tutti i sostituti d’imposta che nell’anno precedente hanno erogato redditi di lavoro dipendente, autonomo o provvigioni. L’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente (modello sintetico) devono avvenire entro il 16 marzo 2026. Restano esclusi dall’obbligo i compensi erogati ai soggetti in regime forfettario.
L’approssimarsi delle scadenze fiscali impone massima attenzione nella gestione della Certificazione Unica. Questo modello si conferma un documento fiscale fondamentale ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti.
La norma obbliga i datori di lavoro a rilasciare ai propri lavoratori questo documento, che attesta ufficialmente i redditi erogati. In questa guida operativa aggiornata al 2026, frutto della nostra pratica quotidiana in materia di adempimenti tributari, analizziamo nel dettaglio l’elenco esatto dei sostituti d’imposta tenuti alla trasmissione. Faremo chiarezza sul calendario delle scadenze telematiche e sulle esenzioni in vigore, per permetterti di gestire la documentazione senza incorrere in sanzioni amministrative.

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Chi deve rilasciare la Certificazione Unica 2026?
La Certificazione Unica è un documento fiscale fondamentale ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo modello attesta i redditi derivati dal lavoro dipendente, autonomo e assimilato. Il datore di lavoro è obbligato dalla normativa a rilasciare tale documento a tutti i suoi lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda i pensionati, la certificazione viene rilasciata direttamente dall’ente previdenziale INPS.
I datori di lavoro e i committenti agiscono in veste di sostituti d’imposta. Essi devono certificare le somme erogate nell’anno d’imposta precedente avvalendosi, se necessario, di intermediari abilitati. Nella nostra pratica professionale quotidiana, notiamo spesso confusione sulle recenti novità normative. Nello specifico, a seguito della riforma fiscale (Legge n. 111/2023) e del Decreto Semplificazioni, non sono più dovute le certificazioni uniche relative ai compensi erogati ai soggetti in regime forfettario. Questa semplificazione strutturale alleggerisce notevolmente il carico amministrativo di imprese e professionisti.
L’elenco completo dei soggetti obbligati
La qualifica di “sostituto d’imposta” individua i soggetti primari tenuti al rilascio della Certificazione Unica. Questa figura giuridica è definita dall’art. 23 del DPR n. 600/73. L’obbligo scatta in tutte le situazioni operative dove il soggetto che eroga il reddito è chiamato a effettuare una ritenuta alla fonte al prestatore. In sede di controllo incrociato, l’Agenzia delle Entrate verifica tempestivamente la perfetta corrispondenza tra i modelli F24 versati durante l’anno e le certificazioni uniche trasmesse.
Società, enti e condomini
Le persone giuridiche costituiscono la categoria più numerosa tra i soggetti obbligati. L’onere dichiarativo ricade sulle società di capitali (SPA, SRL, SAPA, società cooperative e di mutua assicurazione) e sulle società di persone (società semplici, SNC, SAS) residenti nel territorio italiano. La normativa include gli enti commerciali e gli enti non commerciali, comprese Regioni, Province e Comuni. L’adempimento coinvolge le Amministrazioni dello Stato, le società di armamento e le società ed enti non residenti in Italia. Rientrano nell’elenco anche i condomini, i consorzi, le aziende speciali, le associazioni non riconosciute e le società di fatto o irregolari. Devono provvedere all’invio telematico anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.
Persone fisiche, autonomi e professionisti
L’obbligo di certificazione riguarda direttamente anche ditte individuali e professionisti. Le persone fisiche che esercitano arti o professioni, oppure attività commerciali o artigianali, anche in regime di contabilità semplificata, sono tenute all’invio del modello. La regola si estende alle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, e alle aziende familiari qualora l’attività sia esercitata in società. In caso di decesso del sostituto d’imposta originario, l’adempimento fiscale si trasferisce inderogabilmente agli eredi che non proseguono l’attività
Quali compensi fanno scattare l’obbligo di invio?
L’obbligo di predisposizione e invio del modello scatta quando i soggetti individuati corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte nel periodo d’imposta. Le fattispecie normative coprono molteplici tipologie reddituali.
- Redditi di lavoro dipendente, ritenuta di cui all’art. 23 DPR n. 600/73;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ritenuta di cui all’art. 24 DPR n. 600/73;
- Reddito derivante da lavoro autonomo o su altri redditi, ritenuta di cui all’art. 25 DPR n. 600/73;
- Provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento d’affari, con ritenuta di cui all’art. 25-bis DPR n. 600/73;
- Corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, con ritenuta di cui all’art. 25-ter DPR n. 600/73;
- Comensi corrisposti a raccoglitori occasionali di tartufi, con ritenuta di cui all’art. 25-quater DPR n. 600/73;
- Compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato, con ritenute di cui all’art. 29 DPR n. 600/73;
- Partecipazioni agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di SPA, SAPA, SRL, redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali e processi. Ritenuta di cui all’art. 33, comma 4, DPR n. 42/88;
- Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, con ritenuta di cui all’art. 21, co. 15, Legge n. 449/97;
- Somme erogate a seguito di procedure di esproprio. Ritenuta di cui all’art. 11 Legge n. 413/91;
- Somme corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia per la cessazione di funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva. Ritenuta di cui all’art. 17, co. 1, lettere d), e), f), del TUIR;
- Ritenute sui corrispettivi per le locazioni brevi. Ritenuta di cui all’art. 4 D.L. n. 50/17.
Ritenute su locazioni brevi
L’obbligo riguarda anche soggetti residenti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (contratti di locazione abitativa di durata non superiore a 30 giorni), ovvero qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi operando in qualità di sostituto di imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni.
I soggetti esonerati: chi NON deve fare la CU 2026
La normativa individua specifiche categorie di sostituti di imposta esonerati dal rilascio del documento.
- Privati datori di lavoro, per compensi erogati a collaboratori familiari, autisti e giardinieri;
- Privati committenti che erogano reddito a fronte di attività di lavoro autonomo (es. caso di privato che riceve fattura o ricevuta (per lavoro autonomo occasionale) da un committente;
- Soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non determinano reddito per il percipiente.
Caso pratico: gestione differenziata dei collaboratori
La società Alfa Srl (sostituto d’imposta) si avvale di due collaboratori esterni nel corso dell’anno. Il primo, il Dott. Rossi, è un consulente informatico in regime forfettario che emette fattura per 3.000 euro. Il secondo, il Sig. Bianchi, effettua una traduzione una tantum rilasciando una ricevuta per prestazione occasionale di 1.000 euro lordi (ritenuta d’acconto del 20% pari a 200 euro).
Entro il 16 marzo 2026, la Alfa Srl NON dovrà emettere alcuna Certificazione Unica per il Dott. Rossi (forfettario). Al contrario, l’azienda sarà tassativamente obbligata a elaborare e trasmettere la CU 2026 per il Sig. Bianchi, certificando il compenso lordo di 1.000 euro e la ritenuta versata di 200 euro.
Scadenze CU 2026: il calendario operativo
Il rispetto delle scadenze telematiche rappresenta un aspetto critico per ogni sostituto d’imposta. Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico dei dati all’Agenzia delle Entrate coincide ordinariamente con il 16 marzo. Entro la medesima data, il documento in formato “sintetico” deve essere fisicamente o digitalmente rilasciato al percettore delle somme. La trasmissione all’Amministrazione Finanziaria richiede l’utilizzo del flusso telematico “ordinario”.
Nella nostra pratica professionale, suggeriamo sempre di trasmettere i flussi con qualche giorno di anticipo. Questa accortezza permette di gestire eventuali scarti telematici entro i 5 giorni canonici concessi per il reinvio senza incorrere in sanzioni amministrative. Il legislatore prevede una tempistica differenziata per specifiche casistiche reddituali.
La trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. Questa deroga si applica anche ai redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Il termine per queste casistiche residuali è fissato al 31 ottobre.
Tabella riepilogativa: modello ordinario, sintetico e redditi esenti
| Tipologia Adempimento | Destinatario | Modalità | Scadenza 2026 |
| Consegna modello sintetico | Percipiente (Dipendente/Autonomo) | Cartacea o E-mail | 16 Marzo 2026 |
| Invio modello ordinario | Agenzia delle Entrate | Telematica | 16 Marzo 2026 |
| Invio CU redditi esenti | Agenzia delle Entrate | Telematica | 31 Ottobre 2026 |
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Domande frequenti
L’omesso, tardivo o errato invio della CU comporta una sanzione di 100 euro per singola certificazione. Il limite massimo ammonta a 50.000 euro per sostituto d’imposta. Se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro) con un tetto massimo di 20.000 euro.
No, i datori di lavoro privati sono espressamente esonerati dall’obbligo di rilascio del modello. Questa regola si applica rigorosamente per i compensi erogati a collaboratori familiari, autisti e giardinieri. Il privato cittadino dovrà semplicemente consegnare al lavoratore domestico una dichiarazione sostitutiva degli importi erogati nell’anno.
No, i contribuenti che operano in regime forfettario non assumono la qualifica giuridica di sostituti d’imposta. Pertanto, non operano ritenute alla fonte sulle fatture ricevute da altri professionisti. Di conseguenza, sono totalmente esonerati dall’obbligo di redigere e trasmettere la CU.
Il modello sintetico è la versione semplificata che deve essere obbligatoriamente rilasciata al percettore delle somme (lavoratore o autonomo). Il modello ordinario, invece, contiene un set di dati previdenziali e fiscali molto più ampio. Quest’ultimo viene trasmesso esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che percepiscono pensioni, indennità di disoccupazione (NASpI) o altre prestazioni a sostegno del reddito ricevono la certificazione dall’ente previdenziale INPS. L’ente agisce a tutti gli effetti come sostituto d’imposta per queste somme erogate. Il documento è facilmente scaricabile accedendo all’area riservata del portale INPS con SPID o CIE.
Sì, qualora l’ASD eroghi compensi soggetti a ritenuta, rientra a pieno titolo tra i soggetti obbligati in qualità di ente non commerciale. L’associazione deve certificare le somme corrisposte per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale.