La numerazione progressiva della fattura elettronica è un elemento indispensabile richiesto dalla norma, che permette il corretto adempimento e con esso anche quelli collegati come la Lipe e la dichiarazione Iva. Su questo tema particolare attenzione deve essere posta alla Risposta ad interpello n. 505 del 29 ottobre 2020. Nel documento l’Amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni sulla numerazione progressiva delle fatture elettroniche.
Il documento di prassi esamina la situazione di una società che, per esigenze personali si trova nella condizione di non voler rendere evidente la numerazione totale delle sue fatture a dipendenti e clienti. In particolare, per garantire univocità e progressività la società istante ha scelto di inserire, all’interno del numero della fattura elettronica, il giorno di emissione (es. 20200601) seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale (es. 000A).
In questo contesto la società vuole chiarire se la numerazione parziale giornaliera possa essere considerata progressiva pur contenendo cifre esadecimali e se, con il passaggio al giorno successivo, il salto di numerazione del codice parziale giornaliero possa essere considerato valido (a titolo di esempio si passa direttamente dalla fattura n. 20200601001F alla fattura n. 202006020000).
L’importanza della numerazione progressiva delle fatture per l’Agenzia delle Entrate
Il punto di partenza dell’analisi effettuata dall’Agenzia delle Entrate è l’art. 21, co. 2, lett. b) del DPR n. 633/72. Ai sensi di questa disposizione, per ultimo modificata dall’art. 1, co. 325, lettera d) della Legge n. 228/12, la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco.
Sostanzialmente, non è necessario che la numerazione delle fatture sia progressiva per “anno solare” (ripartendo ogni anno dalla fattura numero 1). È sufficiente, invece, che la numerazione progressiva identifichi la fattura in modo univoco ed eviti sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto.
L’eliminazione del riferimento all’anno solare nella numerazione delle fatture, mantenendo però l’obbligo della progressività, si è resa necessaria per adeguare la legislazione interna a quella comunitaria. In particolare, si è trattato di uniformarsi all’articolo 226 della Direttiva 2006/112/CE, recante il contenuto delle fatture, secondo cui:
“Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell’IVA soltanto le indicazioni seguenti: 1) la data di emissione della fattura; 2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico; […omissis…].“. Sul punto, la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 precisa che “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa“ |
Nel caso di specie, l’asserita indicazione della data di emissione nel numero della fattura appare difficilmente praticabile, posto che tale data è quella di trasmissione al Sistema di Interscambio (S.d.I.), nota per definizione solo dopo la trasmissione medesima e potenzialmente diversa dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data da indicare nell’apposito campo della fattura.
La Circolare n. 14/E/2019
Questa indicazione è di senso conforme a quanto già chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E/2019 (§ 3.1), secondo cui:
“In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni [12 giorni nella formulazione vigente dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA, n.d.a.] previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 [rectius 12, n.d.a.] giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.” |
Ciò premesso, l’ipotizzata numerazione esadecimale – dichiaratamente volta ad evitare “di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di fatture emesse” – sebbene sembri, in linea di principio, adeguata a garantire la univocità e la progressività delle fatture, appare, tuttavia, nel sistema proposto – strutturato sulla progressione della data di emissione – inidonea al rispetto della sequenzialità, richiesta dalla direttiva comunitaria, nell’arco temporale mensile o annuale – che restano i termini di riferimento della maggior parte degli adempimenti IVA – potendosi verificare il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e che, quindi, si verifichi un “salto data“.
L’importanza dell’ordine progressivo delle fatture per gli adempimenti contabili e fiscali obbligatori
L’Agenzia delle Entrate osserva, infine, che l’ordine sequenziale dei documenti è essenziale per ottemperare alla predisposizione per conto dei contribuenti – a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – delle bozze dei seguenti documenti:
- Registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA;
- Liquidazione periodica dell’IVA;
- Dichiarazione annuale dell’IVA.
Tanto precisato, si è dell’avviso che il sistema di numerazione prospettato dall’istante presenti le criticità applicative sopra evidenziate e che, pertanto, non garantisca il rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Di seguito il link alla Risposta ad interpello n. 505 del 29 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.