Dal 25 febbraio 2026 la soglia per il modello Intra 2-bis sale da 350.000 a 2 milioni di euro. Prorogata l’IVA precompilata e approvato il nuovo modello di dichiarazione annuale con modifiche ai quadri VE, VJ, VX e VW.
Il mese di febbraio 2026 porta con sé importanti novità per gli adempimenti IVA. L’Agenzia delle Dogane ha innalzato la soglia per il modello Intra 2-bis a 2 milioni di euro, mentre l’Agenzia delle Entrate ha prorogato la sperimentazione dell’IVA precompilata e pubblicato il nuovo modello di dichiarazione annuale con significative modifiche ai quadri VE, VJ, VX e VW.
Indice degli argomenti
Semplificazioni Intrastat 2026: soglia a 2 milioni di euro
Con la determinazione direttoriale n. 84415 del 4 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT, ha introdotto una significativa semplificazione per gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni.
La determinazione direttoriale n. 84415/2026
Il provvedimento interviene sulla disciplina del modello Intra 2-bis, l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni presentato ai soli fini statistici. La novità principale riguarda l’innalzamento della soglia che determina l’obbligo di presentazione mensile.
Si ricorda che la precedente determinazione n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 aveva già eliminato l’obbligo di presentazione trimestrale del modello Intra 2-bis, mantenendo esclusivamente la periodicità mensile per i soggetti che superavano determinate soglie.
Cosa cambia per il modello Intra 2-bis
La nuova soglia per la presentazione del modello Intra 2-bis passa da 350.000 euro a 2.000.000 di euro. In concreto, i soggetti passivi IVA sono ora tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni, ai soli fini statistici, con periodicità mensile, solo qualora l’ammontare totale trimestrale di tali acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2 milioni di euro.
Confronto soglie Intrastat acquisti beni:
| Periodo | Soglia Intra 2-bis | Periodicità |
|---|---|---|
| Fino al 24/02/2026 | 350.000 € | Mensile |
| Dal 25/02/2026 | 2.000.000 € | Mensile |
L’effetto pratico è rilevante: un numero significativo di operatori, che fino ad oggi erano obbligati alla presentazione mensile del modello per finalità statistiche, risulterà esonerato dall’adempimento.
Decorrenza e soggetti interessati
Le nuove disposizioni si applicano a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026, ai sensi dell’art. 50, comma 6-bis, del D.L. n. 331/1993. Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni della determinazione prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021.
Restano invariate le altre soglie Intrastat:
- Cessioni di beni (Intra 1-bis): obbligo mensile al superamento di 50.000 euro nel trimestre.
- Servizi ricevuti (Intra 2-quater): soglia confermata a 100.000 euro trimestrali.
- Servizi resi (Intra 1-quater): nessuna soglia, obbligo per tutte le operazioni.
Un errore frequente riguarda la confusione tra obblighi Intrastat e trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (ex esterometro, ora integrato nel sistema di fatturazione elettronica). L’esonero dal modello Intra 2-bis non elimina l’obbligo di comunicazione delle fatture passive intracomunitarie tramite i codici documento TD17, TD18 e TD19. Si tratta di adempimenti distinti con finalità diverse: statistica per l’Intrastat, fiscale per la trasmissione al SdI.
LIPE 2026: scadenze e IVA precompilata
Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) rappresentano un adempimento consolidato per i soggetti passivi. Per il 2026 non si registrano modifiche sostanziali alle regole operative, ma è stata prorogata la fase sperimentale della precompilata IVA.
Calendario scadenze LIPE 2026
I soggetti passivi IVA trasmettono la comunicazione delle liquidazioni periodiche entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Ecco il calendario completo:
| Trimestre | Periodo di riferimento | Scadenza LIPE |
|---|---|---|
| IV trim. 2025 | Ottobre-Dicembre 2025 | 2 marzo 2026 * |
| I trim. 2026 | Gennaio-Marzo 2026 | 1° giugno 2026 ** |
| II trim. 2026 | Aprile-Giugno 2026 | 30 settembre 2026 |
| III trim. 2026 | Luglio-Settembre 2026 | 30 novembre 2026 |
| IV trim. 2026 | Ottobre-Dicembre 2026 | 1° marzo 2027 *** |
* Il 28 febbraio 2026 cade di sabato
** Il 31 maggio 2026 cade di domenica
*** Il 28 febbraio 2027 cade di domenica
Per la LIPE del quarto trimestre, si conferma la possibilità di unificare l’invio con la dichiarazione annuale IVA, purché questa sia trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo (art. 21-bis D.L. 78/2010).
Proroga della sperimentazione IVA precompilata (Provv. 42054/2026)
Con il provvedimento n. 42054 del 3 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del periodo sperimentale per la predisposizione delle bozze dei documenti IVA precompilati. La sperimentazione, avviata il 1° luglio 2021, viene estesa alle operazioni IVA effettuate nel 2026.
I documenti interessati dalla precompilazione sono:
- Registri IVA (artt. 23 e 25 DPR n. 633/1972).
- Comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE).
- Dichiarazione annuale IVA.
La platea dei soggetti ammessi alla sperimentazione comprende:
- Soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale.
- Produttori agricoli e soggetti con attività agricole connesse (artt. 34 e 34-bis DPR n. 633/1972).
- Agriturismi, enoturismi, oleoturismi.
- Associazioni operanti in regime L. 398/1991.
- Soggetti dichiarati in fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
Il provvedimento anticipa inoltre che nel corso del 2026 l’Agenzia svolgerà verifiche per valutare l’ampliamento della platea dei destinatari della dichiarazione IVA precompilata a partire dal periodo d’imposta 2027, con l’eventuale acquisizione dei dati relativi alle bollette doganali.
Dichiarazione IVA 2026: le novità del modello
Con il provvedimento n. 51732 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, da presentare tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026. Il modello recepisce le novità normative introdotte nel corso del 2025, con modifiche che interessano in particolare i quadri VE, VJ, VX e VW.
Nuovo quadro VE per servizi trasporto e logistica
Nel quadro VE (determinazione del volume d’affari e dell’imposta relativa alle operazioni imponibili), la sezione 4 è stata integrata con l’introduzione dei campi 2 e 3 nel rigo VE38. Questi nuovi campi sono destinati all’indicazione dell’imponibile e dell’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.
La novità recepisce quanto previsto dall’art. 1, commi da 59 a 63, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che ha introdotto un meccanismo opzionale di pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore per determinate prestazioni di servizi nel comparto logistico.
Quadro VJ: nuova struttura
Il quadro VJ è stato oggetto di una revisione strutturale. La nuova denominazione è “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e il quadro risulta ora suddiviso in due sezioni:
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Sezione 1 | Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni (reverse charge, acquisti intracomunitari, etc.) |
| Sezione 2 | Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (nuovo rigo VJ30) – art. 1, commi 59-63, L. 207/2024 |
La sezione 2 costituisce il “lato acquisti” del nuovo regime opzionale per il settore logistico, speculare rispetto alle cessioni indicate nel quadro VE.
Eliminazione vincoli società di comodo (quadri VX e VW)
Una semplificazione rilevante riguarda l’eliminazione dei riferimenti alle società non operative (c.d. società di comodo) nei quadri VX e VW:
- Quadro VX (determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta): è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi
- Quadro VW (liquidazione dell’imposta annuale di gruppo): è stato eliminato il rigo VW21, precedentemente utilizzato per escludere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno d’imposta da società risultate di comodo
Nel quadro VA, il rigo VA15 è ora costituito da una semplice casella da barrare per le società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della L. 724/1994, senza ulteriori attestazioni.
Analogamente, nel Prospetto IVA 26/PR (quadro VS, sezione 1), il campo 4 prevede ora una casella per l’indicazione delle società non operative.
L’eliminazione dei vincoli nei quadri VX e VW non significa che la disciplina delle società non operative sia stata abrogata. La verifica del test di operatività resta necessaria e va attestata nel rigo VA15. Il cambiamento è solo formale: si riduce la complessità dichiarativa, ma le conseguenze sostanziali (limitazioni all’utilizzo del credito IVA in compensazione) permangono.
Tabella riepilogativa: scadenze e riferimenti normativi 2026
| Adempimento | Scadenza | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| LIPE IV trim. 2025 | 2 marzo 2026 | Art. 21-bis D.L. 78/2010 |
| Dichiarazione IVA 2026 (periodo 2025) | 1° febbraio – 30 aprile 2026 | Provv. AdE n. 51732/2026 |
| Intrastat gennaio 2026 (con nuova soglia Intra 2-bis) | 25 febbraio 2026 | Det. ADM n. 84415/2026 |
| LIPE I trim. 2026 | 1° giugno 2026 | Art. 21-bis D.L. 78/2010 |
| LIPE II trim. 2026 | 30 settembre 2026 | Art. 21-bis D.L. 78/2010 |
| LIPE III trim. 2026 | 30 novembre 2026 | Art. 21-bis D.L. 78/2010 |
| Versamento saldo IVA | 16 marzo 2026 (o 30 giugno con magg. 0,40%) | Art. 6 D.P.R. 542/1999 |
Sintesi delle novità Intrastat: confronto prima/dopo
| Aspetto | Fino al 24/02/2026 | Dal 25/02/2026 |
|---|---|---|
| Soglia Intra 2-bis (acquisti beni) | 350.000 €/trimestre | 2.000.000 €/trimestre |
| Periodicità Intra 2-bis | Solo mensile | Solo mensile (invariata) |
| Soglia Intra 2-quater (servizi ricevuti) | 100.000 €/trimestre | 100.000 €/trimestre (invariata) |
| Soglia Intra 1-bis (cessioni beni) | 50.000 €/trimestre | 50.000 €/trimestre (invariata) |
Domande frequenti
Dal 25 febbraio 2026, la soglia per la presentazione del modello Intra 2-bis (acquisti intracomunitari di beni, ai soli fini statistici) passa da 350.000 euro a 2.000.000 di euro trimestrali. L’obbligo scatta solo se l’ammontare totale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a tale importo per almeno uno dei quattro trimestri precedenti (Det. ADM n. 84415/2026).
La scadenza ordinaria è il 28 febbraio 2026, ma cadendo di sabato slitta al 2 marzo 2026. In alternativa, i dati possono essere trasmessi all’interno della dichiarazione IVA annuale, purché questa sia inviata entro la medesima data (art. 21-bis D.L. 78/2010).
Le modifiche più rilevanti riguardano: l’introduzione dei campi 2 e 3 nel rigo VE38 per le prestazioni di servizi nel settore trasporti e logistica; la riorganizzazione del quadro VJ in due sezioni con il nuovo rigo VJ30; l’eliminazione del riquadro attestazione società operative nel quadro VX e del rigo VW21 nel quadro VW (Provv. AdE n. 51732/2026).
Le nuove disposizioni sulla soglia del modello Intra 2-bis si applicano a partire dagli invii da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026, relativi alle operazioni di gennaio 2026 (Det. ADM n. 84415/2026, art. 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993).
No. La soglia per il modello Intra 2-quater (servizi ricevuti) resta fissata a 100.000 euro trimestrali. La semplificazione introdotta dalla determinazione 84415/2026 riguarda esclusivamente gli acquisti di beni (modello Intra 2-bis).
Sì. Con il provvedimento n. 42054 del 3 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esteso la fase sperimentale di predisposizione dei registri IVA, delle LIPE e della dichiarazione annuale precompilati alle operazioni effettuate nel 2026 (Provv. AdE n. 42054/2026).
La dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025 deve essere trasmessa telematicamente tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026. Il versamento del saldo IVA è dovuto entro il 16 marzo 2026, salvo differimento al 30 giugno con maggiorazione dello 0,40% mensile (art. 8 D.P.R. 322/1998; art. 6 D.P.R. 542/1999).
Fonti normative
- Determinazione ADM n. 84415 del 4 febbraio 2026 – Semplificazioni elenchi Intrastat, nuova soglia modello Intra 2-bis
- Determinazione ADM n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 – Nuovi modelli elenchi riepilogativi Intrastat
- Art. 50, commi 6 e 6-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 – Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
- Art. 21-bis D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
- Provvedimento AdE n. 42054 del 3 febbraio 2026 – Proroga sperimentazione documenti IVA precompilati
- Provvedimento AdE dell’8 luglio 2021 – Avvio sperimentazione precompilata IVA
- Provvedimento AdE n. 51732 del 15 gennaio 2026 – Approvazione modello IVA/2026 e istruzioni
- Art. 1, commi 59-63, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Regime IVA settore trasporti e logistica
- Art. 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 – Società non operative
- Art. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – Termini presentazione dichiarazioni