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Nazionalizzazione di società estera: la procedura

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
8 min di lettura
In sintesi

Trasferimento in Italia della holding estera. Nazionalizzazione di società estera in continuità giuridica per evitare esterovestizione.

Negli ultimi anni, per svariati motivi, abbiamo assistito al rimpatrio in Italia di alcune holding estere, fiscalmente residenti in Italia, ancorché formalmente residenti all’estero. La sempre maggiore attenzione degli uffici accertatori verso le holding esterepassive” poste al vertice di strutture italiane e riconducibili a soggetti italiani sta portando verso processi di rimpatrio di tali società.

Oltre a questo si deve considerare le varie verifiche in materia di residenza fiscale o di stabile organizzazione occulta su gruppi di medie e grandi dimensioni. Aspetti che hanno ulteriormente incentivato il processo di “auto-denuncia” di residenza fiscale in Italia. Le leve di questo fenomeno possono essere sintetizzate in due principali motivazioni:

  • Da una parte la possibilità di applicare il regime della partecipation exemption (PEX);
  • Dall’altra il sempre più forte timore di incorrere in accertamenti legati al tema dell’esterovestizione societaria (ex art. 73, co. 5-bis del TUIR).

Ma come avviene, operativamente, questa nazionalizzazione di società estera?

Le possibilità a disposizione possono essere molte. In questo articolo ne vedremo diverse. Tuttavia, voglio concentrare la mia attenzione sulla procedura di trasformazione giuridica. Si tratta di un procedimento civilistico/notarile effettuato per “nazionalizzare” una società di diritto esteri. L’obiettivo della procedura è quello del trasferimento in Italia della relativa sede legale.

Le alternative per la nazionalizzazione di società estera

La procedura di nazionalizzazione di una società estera può essere attuata seguendo varie alternative. Ognuna di queste vie impone, necessariamente, di mediare tra aspetti di fiscalità italiana e fiscalità estera. Vediamo, schematicamente, alcune di queste alternative:

  1. Liquidazione immediata della holding estera;
  2. Fusione transfrontaliera;
  3. Trasferimento della sede legale.

Liquidazione immediata della holding estera

La strada più immediata per realizzare il rimpatrio è quella della liquidazione diretta della holding. La liquidazione senza preventiva dismissione delle partecipazioni detenute, si attua procedendo all’assegnazione diretta dei suoi beni (le partecipazioni) ai soci. Dal punto di vista della holding estera la presenza della PEX nello Stato di residenza fa si che la liquidazione non determini imponibile fiscale. Questo, in quanto il reddito che emerge è esente. Dal punto di vista dei soci assegnatari, tuttavia, la differenza tra il valore di assegnazione (“nominale“) e il costo fiscale delle partecipazioni assegnate è assimilata alla distribuzione di utili. Questo, limitatamente alla parte che eccede la corrispondente del capitale sociale della holding.

Si tratta della scelta più veloce e più semplice da adottare. Tuttavia, la possibilità che vi siano risvolti fiscali per il socio fa si che sia necessario valutare la situazione con un consulente locale.

Operazione di fusione transfrontaliera

La nazionalizzazione di una società estera può avvenire anche attraverso un’operazione di fusione. L’operazione si realizza facendo incorporare la holding estera da una società residente. Laddove la holding estera risieda un uno Stato europeo, l’operazione si configura come una fusione transfrontaliera con società incorporante italiana, regolata dagli articoli 2501 e ss c.c. e dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 108/08 di attuazione della Direttiva n. 2005/56/CE. La fusione in una struttura italiana (ferma restando l’applicazione di una exit tax nell’ordinamento estero) si attua in neutralità fiscale. La neutralità trova applicazione se sono rispettati i requisiti dell’articolo 178 del TUIR (fusioni intracomunitarie) o, in alternativa, quelli domestici dell’articolo 172 del TUIR, consentendo di evitare la tassazione dei redditi derivanti dalla distribuzione di dividendi o dal rimborso del capitale della holding estera.

Sulla nazionalizzazione di società estera si è espressa l’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 11/E/2019) su un’operazione di fusione per incorporazione. Si tratta di una società italiana che ha incorporato una società controllata con sede in Lussemburgo. Nel caso di specie le Entrate non hanno ravvisato l’esistenza di alcun vantaggio realizzato in contrasto con le finalità di norme fiscali.

Trasferimento della sede legale in Italia (nazionalizzazione senza dissoluzione della società estera)

L’opzione più frequente di nazionalizzazione di società estera è quella legata al trasferimento di sede legale. Questa soluzione è quella che comunemente viene definita di continuità giuridica. Il trasferimento della sede in Italia consente, rispetto alle altre opzioni la non dissoluzione della società estera.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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