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Modello ISA e dichiarazione dei Redditi

Fisco NazionaleModello ISA e dichiarazione dei Redditi

Quadri specifici da compilare nella dichiarazione dei redditi, nei quali sono contenute le informazioni rilevanti ai fini degli ISA.

Il Modello ISA costituisce parte integrante del Modello Redditi 2020, infatti esso, deve essere inviato in via telematica insieme alla dichiarazione stessa.

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ci sono alcuni quadri specifici da compilare, nei quali sono contenute le informazioni rilevanti ai fini degli ISA, ossia:

  • Frontespizio;
  • Quadri RE, RF, RG.

Modello ISA e dichiarazione dei redditi: Frontespizio

I contribuenti che sono tenuti alla compilazione del Modello ISA devono barrare la casella “ISA” nel frontespizio del Modello Redditi 2020, in corrispondenza della sezione “Tipo di dichiarazione”.

Visto di conformità e certificazione tributaria

Il quadro visto di conformità e certificazione tributaria viene utilizzato:

  • Dai professionisti per attestare la certificazione tributaria;
  • Dai Caf e dagli intermediari abilitai per l’apposizione del visto di conformità.

I professionisti ed i centri di assistenza fiscale sono preposti ad una funzione di controllo che svolgono su richiesta del contribuente.

Tali attività di controllo, si concretizzano in:

Visto di conformità

Il rilascio del visto di conformità, garantisce:

  • La corrispondenza dei dati e dei calcoli esposti nella dichiarazione alla relativa documentazione presentata dal contribuente ed alle risultanze delle scritture contabili;
  • Un controllo diversificato dell’Amministrazione finanziaria rispetto a quello applicato normalmente alle altre dichiarazioni:
    • I controlli automatici riguardano unicamente irregolarità in ordine ai versamenti dovuti;
    • I controlli formali sono finalizzati alla verifica della correttezza del rilascio del visto.

In caso di utilizzo in compensazione dei crediti annuali di importo superiore a 5.000 euro, è previsto l’obbligo di ottenere il visto di conformità attestante il suddetto credito.

Il visto di conformità deve essere apposto nella dichiarazione in cui emerge il credito, al fine di attestare il rilascio del visto, il responsabile del CAF o il professionista, indicano il proprio codice fiscale ed emettono la firma.

Esonero dall’apposizione del visto di conformità

I soggetti che applicano gli ISA e conseguono, in base al Provvedimento, un livello di affidabilità almeno pari ad 8, una serie di benefici fiscali, tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità:

  • Per la compensazione dei crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette ed all’IRAP;
  • Per la compensazione dei crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA;
  • Infine, per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Il contribuente che dispone di crediti d’imposta superiori a 5.000 euro, nell’ipotesi in cui abbia conseguito un livello di affidabilità fiscale pari almeno ad 8, potrà utilizzare i crediti nel Mod. F24, anche oltre la soglia dei 5.000 euro senza la necessità di apporre il visto di conformità alla dichiarazione.

Nella medesima dichiarazione deve essere data informazione circa l’esonero dall’apposizione del visto, barrando l’apposita casella.

Esempio

Imprenditore individuale con un credito IRPEF di 8.000 euro da Modello Redditi PF 2020.

Al 30 giugno 2020 utilizza in compensazione con Mod. F24, il credito IRPEF di 6.000 euro, con il debito derivante dalla cedolare secca.

Fino all’anno scorso, il contribuente poteva effettuare la compensazione, senza aver presentato preventivamente la dichiarazione, semprechè la dichiarazione presentata, riportasse il visto di conformità o l’esonero.

Certificazione tributaria

I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che abbiano esercitato la professione per almeno 5 anni, possono rilasciare la certificazione tributaria.

La certificazione tributaria può essere rilasciata, su richiesta del contribuente, ai soli soggetti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria.

Modello ISA e dichiarazione dei Redditi: quadri RE, RF, RG

Nella Colonna 1 deve essere indicato il codice a sei cifre indicante l’attività esercitata in modo prevalente, ovvero il CODICE ATECO.

Questa colonna deve essere compilata da tutti coloro che redigono i quadri RE, RF, RG.

Nella Colonna 2, i contribuenti che svolgono attività per le quali è stato approvato il Modello ISA, ma che presentano una causa di esclusione, devono indicare l’apposito codice.

Cause di esclusione

Ci sono, tuttavia dei casi, in cui nonostante le cause di esclusione, deve comunque essere compilato il Modello ISA:

  • Multiattività con attività secondaria non compresa nel medesimo ISA e con ricavi superiori al 30% dei ricavi totali;
  • Soggetti partecipanti ad un gruppo IVA.

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA, anche i soggetti che abbiano optato per il regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ed i contribuenti che applicano il Regime forfettario.

Inizio attività entro sei mesi dalla data di cessione nello stesso periodo d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 17 del 2 agosto 2019, ha chiarito che non sono state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore.

Nel Modello Redditi 2020, deve essere indicata la “causa di esclusione 1 – Inizio attività nel periodo d’imposta”, quindi non deve essere allegato il Modello ISA.

Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare sopra citata, ha chiarito che alcune cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, non rilevano in caso di cessazione ed inizio attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione, e quando l’attività costituisce una mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

L’Agenzia delle Entrate, ha quindi chiarito, per quanto riguarda gli ISA, che si debba indicare nel Modello Redditi 2020, la “Causa di esclusione 2-Cessazione dell’attività nel periodo d’imposta”, di conseguenza non deve essere allegato il Modello ISA.

Cessazione dell’attività prevalente

La Circolare n. 20 del 9 settembre 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione degli ISA.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, la modifica in corso dell’attività si configura come una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i contribuenti che si trovino in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Non costituisce causa di esclusione, la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, nel caso in cui, le due attività hanno due codici ATECO compresi negli stessi ISA.

La modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, costituisce una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, qualora:

  • L’attività cessata;
  • L’attività esercitata;

non devono avere due codici attività compresi nello stesso ISA.

Fuoriuscita dal Regime dei contribuenti minimi/Forfettari

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA, i contribuenti che si avvalgono:

  • Del regime Forfettario;
  • Del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

I soggetti che sono fuoriusciti dal Regime dei contribuenti minimi/forfettari nel 2019, dovranno compilare il Modello ISA 2020.

Quindi, nel 2020, dovranno compilare il Modello ISA 2020, i contribuenti che sono usciti:

  • Dal Regime dei contribuenti minimi nel 2019;
  • Dal Regime dei contribuenti Forfettari nel 2019.

Il miglioramento dell’affidabilità fiscale

Con l’obiettivo di miglioramento dell’affidabilità fiscale, nella dichiarazione dei redditi, nei quadri RE, RF, RG, ci sono degli appositi campi per indicare:

  • L’ammontare dei componenti positivi;
  • L’ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili.

Modello ISA e dichiarazione dei redditi: Regolarizzazione dei codici attività

In caso di omessa o errata comunicazione dei codici attività, il contribuente è tenuto, a comunicare all’Amministrazione finanziaria, la variazione del codice relativo all’attività esercitata ovvero l’esercizio di attività non prevalentemente comunicate.

L’indicazione nel Modello Redditi del codice relativo all’attività prevalente non comunicato in precedenza o comunicato in modo errata, unitamente alla comunicazione di variazione dei dati, anche se tardiva, effettuata presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, inibisce cosi, l’irrogazione delle sanzioni.

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    Marco Corti
    Marco Cortihttps://fiscomania.com/
    Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.
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