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Mense Aziendali e Buoni Pasto: normativa fiscale

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroMense Aziendali e Buoni Pasto: normativa fiscale

Il trattamento fiscale delle somministrazioni di vitto ai dipendenti, anche mediante mense aziendali e buoni pasto.

Come avviene la tassazione derivante dalla somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro?

La somministrazione di alimenti e bevande da parte del datore di lavoro sino a € 5,29 (o € 7 in caso di erogazioni in forma elettronica) non sono considerate reddito per il lavoratore dipendente.

Questo sia nel caso di mensa aziendale sia nel caso di erogazione al lavoratore dipendente di buoni pasto.

Vediamo, quindi, la disciplina fiscale legata alle mense aziendali ed ai buoni pasto.

Cominciamo!

Mense Aziendali e Buoni Pasto: tassazione
Mense Aziendali e Buoni Pasto: tassazione

MENSE AZIENDALI E SOMMINISTRAZIONI DI VITTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

L’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente:

le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, aumentato a € 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione

La citata disposizione regola quindi la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti da parte dei datori di lavoro. Ovvero l’erogazione agli stessi di somme finalizzate all’acquisto di pasti, prendendo in considerazione le seguenti ipotesi:

  • Somministrazione di vitto diretta da parte del datore di lavoro;
  • Somministrazione di vitto mediante una mensa gestita dal datore di lavoro o da terzi;
  • Prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (c.d. “buoni pasto” o “ticket restaurant“);
  • Corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

La seguente tabella sintetizza il trattamento fiscale in capo ai dipendenti.

TASSAZIONE MENSE AZIENDALI E BUONI PASTO

FATTISPECIETRATTAMENTO IN CAPO AL DIPENDENTE
Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoroNon concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Somministrazioni di vitto in menseNon concorrono a formare il reddito di lavoro del dipendente, sia nell’ipotesi di mensa direttamente organizzata dal datore di lavoro, sia nell’ipotesi di mensa gestita da terzi.
Fornitura di cestini preconfezionatiNon concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Somministrazione del servizio mensa mediante convenzioni con esercizi pubblici (es. bar e ristoranti)Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Prestazioni sostitutive (buoni pasto)Concorrono a formare il reddito di lavoro del dipendente nella misura in cui eccedono la soglia di 5,29 euro giornalieri o 7,00 euro se in formato elettronico.
Indennità sostitutiveIn linea generale, concorrono per intero a formare il reddito di lavoro del dipendente.Nel solo caso in cui l’indennità sostitutiva sia erogata agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, concorre a formare il reddito di lavoro del dipendente solo nella misura in cui eccede la soglia di 5,29 euro giornalieri.

SERVIZIO MENSA ED INDENNITA’ SOSTITUTIVE

Per poter applicare la detassazione sopra indicata del servizio mensa sostitutivo è necessario che:

la prestazione in questione debba comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi

C.M. 23.12.97 N 326/E § 2.2.3

Qualora, infatti, le prestazioni in esame non riguardino almeno una categoria omogenea di dipendenti, l’importo della stessa deve essere considerato compenso (in natura o in denaro) assoggettato a tassazione.

SOMMINISTRAZIONI DI VITTO

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto:

  • Da parte del datore di lavoro;
  • Ovvero in mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi.

MENSA AZIENDALE

La gestione della mensa può essere diretta da parte dell’impresa o indiretta.

Come chiarito dalla C.M. 23.12.97 n. 326/E (§ 2.2.3), rientrano nella previsione normativa:

  • Le convenzioni tra il datore di lavoro e i ristoranti. Tale principio è stato esteso, in generale, agli altri esercizi pubblici convenzionati con il datore di lavoro che effettuano prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar);
  • La fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.

GESTIONE DIRETTA

La gestione diretta delle mense aziendali da parte dell’impresa è caratterizzata dal fatto che l’impresa provvede direttamente all’organizzazione del servizio di mensa per i propri dipendenti. L’azienda provvede direttamente alla preparazione e somministrazione degli alimenti e bevande.

Può esserci anche una gestione diretta “impropria“, caratterizzata dal fatto che l’impresa provvede alla somministrazione ai propri dipendenti di alimenti e bevande non preparati dalla stessa ma forniti da terzi.

GESTIONE INDIRETTA

La gestione della mensa può essere anche “indiretta“. Vale a dire concessa in appalto a terzi o gestita sulla base di contratti di somministrazione o di apposite convenzioni.

MENSA AZIENDALE CON CARD ELETTRONICHE

Costituisce un servizio di “mensa aziendale diffusa” l’attribuzione di card elettroniche dotate di apposito badge elettronico e predisposte con i seguenti specifici vincoli:

  • Consentono una sola prestazione giornaliera limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio;
  • Non consentono di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione. Pertanto, il dipendente che non consuma il pasto non può più recuperarlo nei giorni successivi.

Le card con tali caratteristiche non rappresentano titoli di credito. Esse consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione del pasto.

Il dipendente può, quindi, rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che, avendo sottoscritto la convenzione, sono abilitati a gestire la card elettronica.

VITTO AI CALCIATORI DURANTE L’ALLENAMENTO

E’ possibile, ove ne ricorrano le condizioni, applicare quanto previsto dall’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro. Nonché per quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi nell’ipotesi in cui la giornata di allenamento si svolga:

  • Nella medesima sede di lavoro indicata nel contratto stipulato dal calciatore con la società;
  • Ovvero in una struttura ubicata nello stesso comune della sede di lavoro.

Questo è quanto chiarito dalla Circolare n 37/E/2013 § 1.4.

PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DELLE MENSE AZIENDALI (BUONI PASTO)

Ai sensi della seconda parte dell’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di “buoni pasto“.

Questo, fino all’importo complessivo di € 5,29 giornalieri aumentato a € 7,00 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

DISCIPLINA DEI BUONI PASTO

Il DM 7.6.2017 n. 122 (pubblicato sulla G.U. 10.8.2017 n. 186) definisce le caratteristiche dei buoni pasto e individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto.

Il citato DM è stato emanato in attuazione dell’art. 144 del DLgs. 50/2016, decreto che ha abrogato il precedente DPR 207/2010 che disciplinava anche i buoni pasto (artt. 3 e 285 co. 4 e 5 del DPR 207/2010).

La nozione di buoni pasto assume rilevanza anche ai fini fiscali, posto che l’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR fa riferimento alle prestazioni per il servizio sostitutivo di mensa, ora disciplinate dal DM 7.6.2017 n. 122.

MENSE AZIENDALI: I BUONI PASTO

L’art. 2 co. 1 lett. c) del DM 7.6.2017 n. 122 definisce “buono pasto” (o “ticket restaurant“) il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce:

  • Al titolare, ai sensi dell’art. 2002 c.c., il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono;
  • All’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

I buoni pasto consentono (art. 4 del DM 7.6.2017 n. 122):

  • Al titolare, di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto (vale a dire, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’IVA);
  • All’esercizio convenzionato, di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

I buoni pasto sono utilizzati esclusivamente:

  • Dai prestatori di lavoro subordinato:
    • A tempo pieno o parziale,
    • Anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
  • Dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Viene inoltre stabilito che il buono pasto:

  • Non è cedibile;
  • Non è cumulabile oltre il limite di otto buoni;
  • Inoltre, non è commercializzabile o convertibile in denaro;
  • E’ utilizzabile solo dal titolare
  • E’ utilizzabile esclusivamente per l’intero valore facciale.

Rispetto alla precedente disciplina, viene ora espressamente consentita la cumulabilità dei buoni pasto, ancorché nel limite di otto.

Il dubbio è se tale limite sia da intendersi su base giornaliera o per singola transazione.

UTILIZZO NEI GIORNI NON LAVORATIVI

In assenza di una disposizione limitativa specifica, i buoni pasto sembrerebbero spendibili anche nei giorni in cui il titolare (ossia il dipendente) non presti lavoro subordinato19.

Si osserva, infatti, che il precedente art. 285 co. 4 del DPR 207/2010 prevedeva, testualmente, che:

i buoni pasto … c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato“.

La circostanza che la nuova normativa non riprenda l’inciso “durante la giornata lavorativa“, porterebbe quindi a sostenere l’utilizzo anche nei giorni in cui il dipendente non presta attività lavorativa.

BUONI PASTO “CARTACEI”

I buoni pasto in forma cartacea devono riportare (art. 4 co. 2 del DM 7.6.2017 n. 122):

  • Il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  • La ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
  • Il valore facciale espresso in valuta corrente;
  • Il termine temporale di utilizzo;
  • Uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  • La dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare“.

BUONI PASTO “ELETTRONICI”

Quanto ai buoni pasto elettronici, che consistono in apposita carta elettronica leggibile tramite terminali POS abilitati, valgono le medesime regole.

In tal caso, le informazioni richieste sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico. Mentre la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo.

L’obbligo di firma del titolare del buono pasto elettronico è invece assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.

Inoltre, la suddetta dicitura:

Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare

è riportata elettronicamente.

MENSE AZIENDALI:DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI € 5,29 O € 7,00

Come sopra esposto, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” (art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR):

  • Fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, per i buoni pasto “cartacei“;
  • Fino all’importo complessivo giornaliero di € 7,00, per i buoni pasto “elettronici“.

L’importo massimo escluso da tassazione:

  • E’ riferito al valore facciale del buono e all’ammontare complessivo dei buoni utilizzabili dai lavoratori dipendenti per ciascun giorno lavorativo;
  • E’ considerato al netto delle somme eventualmente poste a carico del lavoratore dipendente (cioè della parziale partecipazione del dipendente al costo del pasto) e dei contributi previdenziali e assistenziali versati in conformità a disposizioni di legge.

L’importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite (5,29 o 7,00 euro) non può essere considerato assorbibile dalla “franchigia” di esenzione (€ 258,23) prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR per i fringe benefit e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente.

CARD ELETTRONICHE

In presenza di particolari caratteristiche, i buoni pasto elettronici non sono soggetti al limite di € 7,00.

Si tratta delle card dotate di apposito badge elettronico e predisposte con specifici vincoli che:

  • Consentono una sola prestazione giornaliera limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio;
  • Non consentono di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e, pertanto, il dipendente che non consuma il pasto non può più recuperarlo nei giorni successivi.

Le card con tali caratteristiche non rappresentano titoli di credito, ma consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione del pasto.

Sulla base di tali considerazioni, le carte elettroniche con le suddette caratteristiche non sono assimilabili ai buoni pasto, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, definita “diffusa” in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica.

Di conseguenza, le prestazioni rese attraverso esse non concorrono mai alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite.

Ove le card elettroniche venissero dotate di funzioni diverse (es. quelle di titoli di credito e/o documenti contenenti importi di spesa predeterminati), alle prestazioni ad esse collegate dovrà essere attribuita una qualificazione diversa. Questo, non potendo più la somministrazione essere considerata come svolgentesi nell’ambito di una mensa aziendale.

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    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione giornalistica di RadioRadio nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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