Home IVA nei rapporti con l'estero Liquidazione Iva periodica: guida ai versamenti

Liquidazione Iva periodica: guida ai versamenti

Periodicamente i soggetti passivi Iva sono tenuti a determinare la propria posizione IVA nei confronti dell'Erario (a debito o a credito). Questo avviene attraverso la liquidazione Iva mensile o trimestrale. Guida per la determinazione del versamento dell'Iva con periodicità mensile o trimestrale.

0

La liquidazione periodica dell’Iva è uno degli adempimenti più importanti, da un punto di vista contabile e fiscale, per imprese e professionisti. Ogni mese o ogni trimestre, a seconda della periodicità, legata al volume di affari generato, i contribuenti sono chiamati a determinare il saldo periodico dell’Iva, per effettuare il versamento dell’Iva a debito all’Amministrazione finanziaria. Con questa guida vi forniremo le informazioni indispensabili che vi consentiranno di effettuare in sicurezza la liquidazione periodica dell’Iva. Troverete un esempio di liquidazione Iva, i codici tributo da utilizzare nel modello F24, le scadenze, e le indicazioni da riportare in dichiarazione Iva.

La liquidazione dell’Iva

Nella gestione ordinaria di aziende e professionisti vi sono fatture emesse ai clienti e fatture ricevute dai fornitori. In ognuno di questi documenti è presente un valore di imposta, l’Iva, che non è altro che una partita di giro. Aziende e professionisti sono, infatti, soggetti passivi Iva, e non restano incisi dal tributo, come il consumatore finale. Aziende e professionisti, infatti, addebitano l’Iva in fattura ai clienti e pagano l’Iva ai propri fornitori.

L’Iva incassata è considerata “a debito” (deve essere riversata all’Erario), mentre quella pagata è considerata “a credito” (perché pagata ad un altro soggetto passivo, che la verserà all’Erario). Periodicamente la normativa fiscale prevede che i soggetti passivi debbano effettuare il calcolo dell’IVA (somma algebrica tra Iva a debito e Iva a credito), al fine di versare all’Amministrazione finanziaria la differenza positiva dell’operazione (Iva a debito).

Per approfondire: “Scorporo dell’Iva: cos’è e formula di calcolo“.

Formula per trovare la liquidazione dell’Iva periodica (a credito o a debito)

La formula da seguire per il calcolo della liquidazione periodica Iva è indicata di seguito:

Possiamo affermare, quindi, che la differenza che in un certo periodo di tempo risulta tra l’Iva riscossa su tutte le vendite (Iva a debito) e l’Iva pagata su tutti gli acquisti (Iva a credito) costituisce l’ammontare dell’imposta da versare all’Amministrazione finanziaria. Inoltre, è necessario prestare attenzione al fatto che nel calcolo dell’Iva a credito deve essere considerata soltanto l’Iva cosiddetta “detraibile“, in quanto esistono alcune operazioni Iva relative a beni e servizi che possono essere con Iva indetraibile (totalmente o parzialmente).

Questa regola è conosciuta come “deduzione di imposta da imposta” ed esprime il procedimento per il calcolo del saldo a debito dell’Iva. Qualora l’Iva a debito risulti inferiore all’Iva a credito l’impresa determina un saldo a credito nei confronti dell’Erario. In dettaglio, tale soggetto può procedere alla c.d. “compensazione verticale“, computando l’imposta in detrazione nel periodo successivo, ovvero, in presenza dei presupposti, chiedere il rimborso o utilizzare il credito in compensazione con altre imposte o contributi (“compensazione orizzontale“).

Liquidazione Iva con fatture ricevute in ritardo

Nell’ambito della liquidazione periodica può essere computata in detrazione anche l’IVA a credito risultante da documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre, fa eccezione a questa regola il caso dei documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente (ex art. 1 co. 1 del DPR n. 100/98, modificato dall’art. 14 del D.L. n. 119/2018). La disposizione in commento riguarda tutte le fatture emesse, indipendentemente dal formato, e si applica sia ai soggetti che effettuano le liquidazioni IVA con cadenza mensile che a quelli che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale. Vedasi sul punto i chiarimenti forniti con la Circolare n. 14/E/2019 (§ 3.4) dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di liquidazione periodica i soggetti che:

  • Nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione attiva o passiva (cfr. C.M. 19/79);
  • Hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis del DPR n. 633/72 (C.M. 19/79);
  • Rientrano nei regimi agevolati di determinazione dell’imposta (regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011 e regime forfetario ex Legge n. 190/2014);
  • Applicano, in presenza dei requisiti, il regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR n. 633/72 (es. produttori agricoli);
  • Applicano il regime forfetario per le attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR n. 633/72 (cfr. C.M. 165/2000, § 3.3).

Periodicità della liquidazione periodica

Il versamento dell’Iva attraverso le liquidazioni periodiche deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 241/97, con periodicità mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Esistono però delle eccezioni per le quali è consentito fare la liquidazione trimestrale. In questo caso, il riferimento normativo è l’articolo 7 del DPR n. 542/99 (Risoluzione n. 15/E/2012) il quale prevede che le imprese e i professionisti che nell’anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a:

  • Soglia di 500.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e
  • Soglia di 800.000 euro nel caso di altre attività

possano optare per la liquidazione dell’Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. Nel caso, quindi, in cui il contribuente fosse stato trimestrale nell’anno di imposta precedente, ma avesse in tale periodo superato uno dei limiti suddetti, la sua periodicità di versamento dell’Iva diverrebbe mensile con primo versamento di imposta dell’anno successivo.

Versamento trimestrale dell’Iva

Il versamento derivante dalla liquidazione Iva trimestrale deve essere fatta entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari (quindi 16 maggio per il primo trimestre, 16 agosto per il secondo trimestre e 16 novembre per il terzo trimestre, mentre la liquidazione del  quarto trimestre si effettua direttamente nella dichiarazione annuale). Quando il termine di versamento cade in giorno festivo o di sabato, il versamento può essere effettuato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.

La liquidazione Iva trimestrale comporta per il contribuente un aggravio di interessi nella misura dell’1% in fase di versamento. Ad esempio, il versamento dell’Iva del trimestre gennaio–febbraio-marzo deve avvenire entro il 16 maggio. Il quarto trimestre, tuttavia, verrà liquidato entro il 16 marzo (per i soggetti solari) ovvero in sede di presentazione della dichiarazione Iva annuale. Ricordiamo che è comunque facoltà del contribuente scegliere la liquidazione mensile anche se ricorrono i presupposti per effettuare la liquidazione Iva trimestrale.

Trimestrali speciali

Infine, esiste una categoria detta dei “trimestrali speciali” che, indipendentemente dal volume di affari, possono optare per i versamenti con periodicità trimestrale. Rientrano in questa categoria gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione e gli autotrasportatori per conto terzi iscritti nell’apposito albo di cui alla Legge n. 298/74.

Tabella: differenze tra trimestrali ordinari e speciali

CasisticaModalità e termini di liquidazione e versamento IVA
Trimestrali per opzioneLiquidazione e versamento entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con la maggiorazione a titolo di interesse dell’1% dell’imposta dovuta
Versamento relativo all’ultimo trimestre da effettuare in coincidenza del versamento del saldo IVA (16 marzo dell’anno successivo ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi)
Trimestrali specialiLiquidazione e versamento dell’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza applicare la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi
Versamento relativo all’ultimo trimestre entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Esempio di liquidazione Iva

Totale fatture emesse = imponibile €. 6.000,00 + Iva (22%) €. 1.320,00;

Totale fatture acquisti: imponibile €. 5.000,00 + Iva (22%) €. 1.100,00;

Iva da versare = 1.320-1.100 = €. 220.

Qualora, invece, l’Iva a debito sia inferiore alla somma dell’Iva a credito, la differenza può essere utilizzata per compensare le posizioni debitorie dei periodi successivi.

La detrazione dell’Iva

In linea generale, il contribuente ha  diritto a portare in detrazione (cioè a sottrarre dall’Iva dovuta) l’Iva relativa agli acquisti effettuati, purché siano soddisfatte determinate condizioni:

  • I beni o i servizi acquistati devono essere pertinenti o rilevanti rispetto all’attività esercitata dal contribuente (rispetto del principio dell’inerenza);
  • L’Iva deve essere esposta distintamente in fattura e la stessa fattura deve essere stata registrata nel registro Iva acquisti;
  • L’acquisto non deve rientrare nei casi di indetraibilità totale o parziale ai fini Iva stabiliti dalla legge (ad esempio spese per: auto, telefonia, vitto e alloggio, etc).

Il versamento dell’Iva non è dovuto se l’importo calcolato a debito nelle liquidazioni mensili o trimestrali non è superiore a €. 25,82, in tal caso, il debito deve essere portato in avanti e computato nella liquidazione successiva. In sede di dichiarazione annuale, tale importo si riduce, infatti non è dovuto alcun versamento se l’importo a debito è inferiore a €. 10,33 (per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione diventa €. 10,00).

Il DPR n. 435/2001 (regolamento sulle semplificazioni) ha previsto che i contribuenti, a decorrere dalle liquidazioni del 2002 (siano mensili o trimestrali), non sono più tenuti ad annotare gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta in una apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi. Il contribuente dovrà però comunque essere in grado di fornire, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, gli elementi in base ai quali ha effettuato la liquidazione periodica. Viene anche meno:

  • L’obbligo di riportare nel registro degli acquisti il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale e portato in detrazione per l’anno successivo;
  • L’obbligo di effettuare l’annotazione degli estremi del versamento dell’imposta, relativa ai singoli periodi di liquidazione, sul registro delle fatture.

L’acconto Iva

La determinazione dell’Iva a credito deve essere effettuata attraverso il registro Iva acquisiti, mentre la determinazione dell’Iva a debito è determinata attraverso il registro Iva delle vendite oppure attraverso il registro dei corrispettivi di vendita.

A fine anno l’Erario chiede un anticipo dei versamenti IVA dovuti per la chiusura dell’anno fiscale attraverso il versamento di una percentuale dell’importo dovuto per il mese di dicembre dell’anno precedente (contribuenti mensili), ovvero dell’importo dovuto con la dichiarazione annuale dell’anno precedente (contribuenti trimestrali) da effettuare entro il 27 dicembre.

La percentuale può variare di anno in anno sulla base di decreti appositi. Qualora il contribuente stimi che l’importo da versare per la liquidazione di dicembre o del quarto trimestre o da dichiarazione sia inferiore rispetto a quanto calcolato sulla base dei periodi dell’anno precedente, può versare solo quanto previsto salvo in caso di errore incorrere nelle relative sanzioni.

Per approfondire: “La determinazione dell’acconto IVA“.

Versamenti periodici Iva

I versamenti dell’Iva devono essere eseguiti utilizzando l’apposito modello F24. Il versamento periodico (mensile o trimestrale) dell’Iva a debito deve avvenire, come già detto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili ed entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti trimestrali (eccetto per il versamento dell’acconto di Dicembre).

La liquidazione del quarto trimestre ottobre-dicembre invece ha una particolarità in quanto si versa il 16 marzo, ad eccezione dei contribuenti Iva speciali che versano quest’utimo trimestre il 16 febbraio invece del 16 marzo (distributori di carburanti, medici o autotrasportatori). Il termine per il versamento è sempre prorogato al primo giorno lavorativo successivo quando ricade in un sabato o in un giorno festivo.

Per i contribuenti mensili i codici tributo da utilizzare vanno dal 6001 per la liquidazione Iva del mese di gennaio, al 6012 per la liquidazione Iva del mese di dicembre.

I codici tributo da utilizzare sono il codice 6031 per la liquidazione Iva del primo trimestre mentre il 6032 per il secondo trimestre e 6033 per il terzo trimestre. Il codice tributo 6034 invece sarà per il quarto trimestre.  Il versamento dell’acconto Iva invece segue regole diverse e si versa con il codice tributo 6035.

Se un versamento periodico non viene effettuato nei termini  è possibile sanare la situazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, che vi consentirà di versare l’Iva con sanzioni ridotte in base al tempo ed interessi di mora. Per maggiori informazioni: Ravvedimento operoso: omessi o ritardati versamenti

Registrazioni contabili

Vediamo ora come le imprese in contabilità ordinaria devono registrare la liquidazione periodica Iva. La prima operazione da effettuare è quella di girare i conti Iva vendite  e Iva acquisti al conto Iva c/Erario . Ipotizziamo la situazione seguente:

Vendite  e Iva Acquisti al conto Iva c/Erario . Ipotizziamo la situazione seguente:

Iva vendite €. 4.000 (Iva a debito);

Iva acquisti €. 1.000 (Iva a credito).

La scrittura contabile da effettuare è la seguente:

Iva vendite €. 4.000 (dare)

Iva c/erario €. 4.000 (avere)

Iva acquisti €. 1.000 (avere)

Iva c/erario €. 1.000 (dare)

Il conto Iva c/Erario evidenzia un debito di €. 3.000 relativo al periodo della liquidazione Iva.

Dichiarazione Iva

Una volta effettuata la liquidazione IVA periodica i contribuenti sono tenuti ad indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche negli appositi righi del quadro VH della dichiarazione Iva. I contribuenti mensili compileranno tutti i righi del quadro VH per ogni mensilità, riportando anche l’acconto IVA. I contribuenti trimestrali, invece, ai sensi dell’articolo 7 Decreto n. 542/99 devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH3, VH6, VH9 senza, pertanto, compilare il rigo VH12.

In questo caso l’IVA a debito o anche a credito maturata nell’ultimo trimestre dell’anno di imposta rientrerà nel calcolo della liquidazione IVA contenuta nella dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali, infatti, determinano l’IVA generata nell’anno senza considerare l’ultima liquidazione che rientra nel conto del saldo annuale, eventualmente da versare o da richiedere a rimborso. L’eventuale conguaglio deve essere indicato nel rigo VL32 se a debito o VL33 se Iva a credito.

Se l’importo dell’IVA dovuta non supera i €.25,82, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato ma indicato nella liquidazione periodica immediatamente successiva. Per i contribuenti trimestrali che versano l’IVA sono dovuti dei piccoli interessi che andranno indicati nel Rigo VL23 indicare in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche comprensivi anche degli interessi per eventuali importi versati in ritardo con ravvedimento operoso.

I contribuenti IVA trimestrali che versano alla scadenza della dichiarazione unificata indicano  importi a debito versati della sezione Erario un unico importo comprensivo dell’IVA a titolo di conguaglio e degli interessi derivanti dalle liquidazioni trimestrali e anche gli interessi  dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40% per il differimento.

Liquidazioni Iva precompilate

È operativo un programma di assistenza online nell’ambito del quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le bozze precompilate delle liquidazioni periodiche e la bozza di modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalle liquidazioni medesime. Vedasi sul punto l’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015; provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021 e n. 9652/2023).

Elenco codici tributo per il versamento Iva

Di seguito i principali codici tributo utilizzabili per il versamento dell’Iva periodica per i soggetti mensili e trimestrali. Inoltre, i codici tributo connessi ad attività di ravvedimento operoso o adesione all’accertamento o sanatoria.

Codici tributo Iva per autoliquidazione

DescrizioneCodice Tributo
Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario1668
Versamento IVA mensile Gennaio6001
Versamento IVA mensile Febbraio6002
Versamento IVA mensile Marzo6003
Versamento IVA mensile Aprile6004
Versamento IVA mensile Maggio6005
Versamento IVA mensile Giugno6006
Versamento IVA mensile Luglio6007
Versamento IVA mensile Agosto6008
Versamento IVA mensile Settembre6009
Versamento IVA mensile Ottobre6010
Versamento IVA mensile Novembre6011
Versamento IVA mensile Dicembre6012
Versamento acconto per IVA mensile6013
Versamento IVA trimestrale 1 trimestre6031
Versamento IVA trimestrale 2 trimestre6032
Versamento IVA trimestrale 3 trimestre6033
Versamento IVA quarto trimestre6034
Versamento IVA acconto6035
Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 1 trimestre6036
Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 2 trimestre6037
Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 3 trimestre6038
IVA dovuta dalle pp.aa.- scissione dei pagamenti – art. 17-ter del dpr n. 633/19726040
IVA dovuta dalle pp.aa. e societa’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attivita’ commerciali – art. 5, c. 1, d.m. 23 /01 / 20156041
IVA sugli acquisti modello intra 12 – articolo 49 del dl n. 331/19936043
Versamento IVA – immissione in consumo di prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato – art. 1, comma 937, legge n. 205/20176044
Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale6099
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Gennaio6201
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Febbraio6202
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Marzo6203
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Aprile6204
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Maggio6205
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Giugno6206
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Luglio6207
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Agosto6208
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Settembre6209
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Ottobre6210
Versamento IVA immatricolazione auto – mese Novembre6211
Versamento IVA immatricolazione auto UE – mese Dicembre6212
Versamento ina immatricolazione auto UE – primo trimestre6231
Versamento IVA immatricolazione auto UE -secondo trimestre6232
Versamento IVA immatricolazione auto UE -terzo trimestre6233
Versamento IVA immatricolazione auto UE – quarto trimestre6234
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Gennaio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936301
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Febbraio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936302
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Marzo – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936303
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Aprile – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936304
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Maggio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936305
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Giugno – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936306
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Luglio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936307
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Agosto – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936308
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Settembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936309
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Ottobre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936310
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Novembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936311
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Dicembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/19936312
IVA derivante da rettifica per i contribuenti minimi in franchigia – art. 32bis dpr 633/19726492
Integrazione IVA6493
Isa – indici sintetici di affidabilita’ fiscale integrazione IVA6494
IVA regolarizzazione di magazzino6495
IVA dovuta per adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo – art. 33, c. 7 bis, del d. l. 30/09/2003 n. 269 conv. dalla l. 24/11/2003, n. 326, modificato dall’art. 2, c. 10, della l. 24/12/2003, n. 350 (ris. n. 75/e del 25/05/2004)6496
IVA derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1 commi da 96 a 117 della legge 24/12/2007 n. 244 – ris. 80/e del 06/03/20086497
IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili6501
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 1 trimestre6720
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 2 trimestre6721
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 3 trimestre6722
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 4 trimestre6723
Subfornitura IVA trimestrale versamento 1 trimestre6724
Subfornitura IVA trimestrale versamento 2 trimestre6725
Subfornitura IVA trimestrale versamento 3 trimestre6726
Subfornitura IVA trimestrale versamento 4 trimestre6727
Imposta sugli intrattenimenti6728
IVA forfettaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti6729
Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’art. 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 Settembre 2003, 269 – IVA (risoluzione 76/e del 6 Giugno 2005)8921
Regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione9399

Codici tributo Iva per contenzioso, ravvedimento operoso e sanatoria

Contesto d’usoDescrizioneCodice Tributo
Per contenziosoIVA- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 – imposta9944
Per contenziosoIVA – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 – interessi9945
Per contenziosoSanzioni relative a tributi erariali – contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/20109970
Per ravvedimento operosoInteressi sul ravvedimento IVA – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109e del 22/05/20071991
Per ravvedimento operosoRestituzione di somme erogate dall’agenzia delle entrate indebitamente percepite – imposta8084
Per ravvedimento operosoRestituzione di somme erogate dall’agenzia delle entrate indebitamente percepite – interessi8085
Per ravvedimento operosoRestituzione di somme erogate dall’agenzia delle entrate indebitamente percepite – sanzioni8086
Per ravvedimento operosoSanzione pecuniaria IVA8904
Per sanatoriaIVA e relativi interessi definizione controversie tributarie – art. 5 l n. 130/2022LP30
Per sanatoriaSanzioni relative ai tributi erariali definizione controversie tributarie – art. 5 l n. 130/2022LP32
Per sanatoriaIVA – definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1, dl. n. 119/2018PF03
Per sanatoriaIVA e relativi interessi – definizione controversie tributarie -art. 6, dl n. 119/2018PF30
Per sanatoriaSanzioni relative ai tributi erariali definizione controversie tributarie – art. 6 dl n. 119/2018PF32
Per sanatoriaIVA e relativi interessi – definizione controversie tributarie – art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197/2022TF20
Per sanatoriaSanzioni relative ai tributi erariali – definizione controversie tributarie – art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197/2022TF22
Per sanatoriaIVA e relativi interessi definizione delle controversie tributarie – art. 11 d.l. n. 50/20178121

Codici tributo Iva per definizione dell’accertamento

Tipo AdempimentoDescrizioneCodice Tributo
Accertamento con adesioneRavvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione- interessi- art. 13, dlgs n. 472/19971984
Accertamento con adesioneSpese di notifica per atti impositivi9400
Accertamento con adesioneSanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali accertamento con adesione9402
Accertamento con adesioneIVA e relativi interessi accertamento con adesione9413
Accertamento con adesioneSanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie9424
Accertamento con adesioneIVA e relativi interessi- adesione al verbale di constatazione- art. 5 bis, dlgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/20089904
Accertamento con adesioneSanzione ed altre somme dovute relative ai tributi erariali – adesione al verbale di constatazione- art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/20089905
Accertamento con adesioneIVA e relativi interessi- adesione all’invito a comparire- art. 5, c. 1 bis – dlgs n. 218/19979916
Accertamento con adesioneSanzione e altre somme dovute ai tributi erariali – adesione all’invito a comparire – art. 5, c. 1 bis, dlgs. n. 218/19979917
Accertamento con adesioneRavvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione conciliazione giudiziale e mediazione- sanzione – art. 13 dlgs 472/19979946
Altri tipi di definizione e regolarizzazioneChiusura lite fiscale pendente1452
Altri tipi di definizione e regolarizzazioneIVA e relativi interessi9701
Altri tipi di definizione e regolarizzazioneRecupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi9711
Altri tipi di definizione e regolarizzazioneRecupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti – sanzioni9712
Altri tipi di definizione e regolarizzazioneInteressi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo di recupero dell’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti9713
Altri tipi di definizione e regolarizzazioneEstrazione beni deposito IVA – recupero dell’ IVA dovuta e relativi interessi – art. 50-bis, c. 6, d.l. n. 331/1993 e art. 2 d.m. 23/02/20179974
Altri tipi di definizione e regolarizzazioneEstrazione beni deposito IVA – sanzione per omesso versamento IVA – art. 50-bis, c. 6, d.l. n. 331/19939975
Conciliazione giudizialeRavvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione- interessi- art. 13, dlgs n. 472/19971984
Conciliazione giudizialeSpese di notifica per atti impositivi9400
Conciliazione giudizialeSanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie9424
Conciliazione giudizialeSanzione per decadenza da rateazione relativa ai tributi erariali – art. 29, c. 1, lett. a) del dl n. 78/20109475
Conciliazione giudizialeSanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali conciliazione giudiziale9502
Conciliazione giudizialeIVA e relativi interessi conciliazione giudiziale9509
Conciliazione giudizialeRavvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione conciliazione giudiziale e mediazione- sanzione – art. 13 dlgs 472/19979946
Definizione delle sole sanzioniSpese di notifica per atti impositivi9400
Definizione delle sole sanzioniSanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie9424
Definizione delle sole sanzioniSanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali definizione delle sole sanzioni9601
Omessa impugnazioneRavvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione- interessi- art. 13, dlgs n. 472/19971984
Omessa impugnazioneIVA e relativi interessi – recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione – controllo sostanziale7461
Omessa impugnazioneSpese di notifica per atti impositivi9400
Omessa impugnazioneSanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie9424
Omessa impugnazioneSanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali omessa impugnazione9452
Omessa impugnazioneIVA e relativi interessi omessa impugnazione9463
Omessa impugnazioneSanzione per decadenza da rateazione relativa ai tributi erariali – art. 29, c. 1, lett. a) del dl n. 78/20109475
Omessa impugnazioneRavvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione conciliazione giudiziale e mediazione- sanzione – art. 13 dlgs 472/19979946

Conclusioni

In conclusione, l’articolo ha esplorato in modo approfondito il processo di liquidazione periodica dell’IVA, un aspetto cruciale della gestione fiscale per le aziende e i professionisti. Questo processo, che si svolge con cadenza mensile o trimestrale, rappresenta un momento fondamentale per garantire la corretta imputazione dell’IVA, sia in termini di addebito che di credito.

La liquidazione periodica dell’IVA richiede un’accurata raccolta e analisi dei dati relativi alle operazioni effettuate. Questo include la verifica delle fatture emesse e ricevute, la corretta classificazione delle operazioni imponibili, esenti, non imponibili o soggette a regimi particolari, e la determinazione dell’IVA dovuta o del credito maturato. È un processo che richiede precisione e attenzione ai dettagli, poiché eventuali errori possono portare a sanzioni o a disallineamenti con l’Amministrazione Finanziaria.

L’articolo ha anche evidenziato l’importanza dell’adozione di sistemi informatici e software di contabilità aggiornati, che possono semplificare significativamente la gestione dell’IVA. Questi strumenti permettono una raccolta dati più efficiente e riducono il rischio di errori, facilitando al contempo l’elaborazione delle dichiarazioni periodiche e la comunicazione con le autorità fiscali.

Inoltre, è stata sottolineata l’importanza di rimanere aggiornati sulle normative fiscali in continua evoluzione. Le leggi sull’IVA possono subire modifiche che influenzano le modalità di liquidazione e dichiarazione. Pertanto, è fondamentale per le aziende e i professionisti rimanere informati e adattarsi tempestivamente a tali cambiamenti per evitare complicazioni.

In sintesi, la liquidazione periodica dell’IVA è un processo complesso ma essenziale che richiede conoscenza, precisione e l’uso di strumenti adeguati. Una gestione efficace e accurata di questo processo non solo assicura la conformità alle normative fiscali, ma contribuisce anche alla salute finanziaria e alla credibilità dell’impresa o del professionista.

Domande frequenti

Cos’è la liquidazione periodica dell’IVA?

La liquidazione periodica dell’IVA è il processo attraverso il quale le aziende e i professionisti calcolano l’ammontare dell’IVA da versare allo Stato o il credito IVA da richiedere, basandosi sulle operazioni effettuate in un determinato periodo (mensile o trimestrale).

Chi è tenuto a effettuare la liquidazione periodica dell’IVA?

Sono tenuti alla liquidazione periodica dell’IVA tutti i soggetti IVA, ovvero le aziende e i professionisti che effettuano operazioni imponibili, esenti, non imponibili o soggette a regimi speciali di IVA.

Qual è la differenza tra liquidazione mensile e trimestrale dell’IVA?

La liquidazione mensile dell’IVA richiede il calcolo e il versamento dell’IVA ogni mese, mentre quella trimestrale raggruppa le operazioni di tre mesi. La scelta tra le due dipende da vari fattori, come il volume d’affari e le specifiche normative applicabili al soggetto IVA.

Come si calcola l’IVA da versare o il credito da richiedere?

Si calcola sommando l’IVA sulle vendite (debito IVA) e sottraendo l’IVA sulle acquisti (credito IVA). Se il risultato è positivo, si ha un debito verso lo Stato; se negativo, un credito IVA utilizzabile o rimborsabile.

Cosa succede in caso di errori nella liquidazione dell’IVA?

Gli errori nella liquidazione dell’IVA possono portare a sanzioni, interessi di mora o controlli fiscali. È importante effettuare controlli accurati e correggere eventuali errori nelle dichiarazioni successive o tramite specifiche procedure di rettifica.

È possibile compensare il credito IVA?

Sì, il credito IVA può essere compensato in dichiarazioni future o, a seconda delle condizioni, richiesto come rimborso. Le modalità di compensazione o rimborso dipendono da vari fattori, inclusi l’ammontare del credito e le normative vigenti.

Nessun Commento

Lascia una Risposta

Exit mobile version