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Libretto Famiglia e compatibilità con prestazioni a sostegno del reddito

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Applicazione del lavoro occasionale accessorio tramite libretto famiglia e compatibilità con prestazioni a sostegno del reddito: indennità di mobilità, Naspi e cassa integrazione.

Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso il Libretto Famiglia Inps permette la cumulabilità, entro certi limiti con le prestazioni a sostegno del reddito, come l’indennità di mobilità, la Naspi, la disoccupazione agricola e la Cassa Integrazione Guadagni

Torno ad affrontare il tema del lavoro occasionale di tipo accessorio, dopo averlo già analizzato nei dettagli in questo precedente contributo “Voucher Inps lavoro accessorio: la guida” per analizzare più in dettaglio cumulabilità  e compatibilità che questa particolare tipologia contrattuale di lavoro ha con le prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito.

A seguito dell’entrata in vigore del c.d. Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015), la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio ha avuto nuova linfa, soprattutto per regolarizzare possibili contratti che potevano essere fino a quel momento del tutto o in parte fuori dalla legalità.

Si tratta di attività lavorative spesso saltuarie ed intermittenti, che molto spesso sono effettuate da soggetti che hanno perso il lavoro o che stanno percependo alcune indennità integrative del salario. Per questo motivo, spinti anche delle vostre domande, voglio chiarire meglio, gli aspetti legati alla compatibilità tra il lavoro accessorio (Libretto Famiglia), e le prestazioni a sostegno del reddito.

Il lavoro occasionale accessorio con Libretto Famiglia: inquadramento

La tipologia del lavoro accessorio, è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla c.d. “Riforma Biagi” (D.Lgs. n. 276/2003) e da ultimo novellata con il D.Lgs n. 81/2015, rientrante nel programma di riordino della disciplina del lavoro dipendente, prevista dal c.d. Jobs Act.

Il lavoro occasionale accessorio costituisce una tipizzazione contrattuale a se stante non riconducibile ad attività di lavoro subordinato né specificatamente ad alcuna attività di lavoro autonomo, trattandosi sostanzialmente di una modalità di regolamentazione di prestazioni occasionali rese senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

La peculiarità di tale forma di occupazione, erogata attraverso il cd “Libretto Famiglia“, presenta carattere “accessorietà“. Questa caratteristica rende il Libretto Famiglia compatibile anche con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno (purché non effettuata a favore del medesimo datore di lavoro). Tuttavia, il lavoro occasionale accessorio non risulta attivabile da parte di soggetti intermediari, giacché consentite esclusivamente nell’ambito di un rapporto diretto tra committente della prestazione e lavoratore. 

La riorganizzazione dell’istituto operata dal c.d. “Jobs Act” (D.Lgs. n. 81/2015) in vigore dal 25 giugno 2015, ha ridefinito alcuni aspetti concernenti:

  • I limiti economici della prestazione lavorativa;
  • Obbligatorietà del “voucher” telematico (Libretto Famiglia) per i committenti;
  • Comunicazione preventiva di inizio della prestazione;
  • La cumulabilità e la compatibilità di prestazioni di lavoro accessorio con prestazioni integrative del salario e/o a sostegno del reddito.

L’Inps è intervenuta con Circolare n. 170/2015, a precisare tali regimi di compatibilità e cumulabilità in relazione ai diversi interventi prestati a sostegno del reddito.

La disciplina del lavoro occasionale accessorio dal 2020

Dal 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina del Lavoro Occasionale Accessorio. Si tratta della disciplina che è andata a sostituire gli abrogati buoni-lavoro c.d. “Voucher Inps” e che come abbiamo visto riguarda le attività non abituali alle dipendenze di un committente.

Alle prestazioni legate al Lavoro Occasionale Accessorio possono fare ricorso:

  • Le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, attraverso il Libretto Famiglia;
  • Imprese, professionisti e PA per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale (PrestO’).

In particolare, il Legislatore ha introdotto il “Libretto Famiglia” per le prestazioni occasionali rese ai privati e il “contratto di Prestazione Occasionale (PrestO)” per le imprese ed i professionisti.

Questo con il dichiarato intento di consentirne l’utilizzo per prestazioni occasionali o saltuarie e, nel contempo, garantire un minimo di tutele previdenziali, normative e assistenziali a favore dei prestatori.

Chi può utilizzare il Libretto Famiglia per il lavoro occasionale accessorio?

Privati e famiglie possono utilizzare il Lavoro Occasionale per svolgere:

  • Piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • Insegnamento privato supplementare.

Imprese e professionisti possono sfruttare il Lavoro Occasionale per effettuare attività occasionali nella generalità dei settori produttivi.

I limiti economici da rispettare nel lavoro occasionale accessorio con Libretto Famiglia

La possibilità di attuare attività di Lavoro Occasionale Accessorio è ammessa per ciascun anno civile, entro il limite di:

€ 5.000, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori
€ 5.000, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori
Infine, € 2.500, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Limiti economici di utilizzo del Libretto Famiglia

Con riferimento alla soglia di utilizzo relativa alla totalità dei prestatori, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
  • Giovani con meno di venticinque anni di età. Se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado. Ovvero, a un ciclo di studi presso l’Università;
  • Disoccupati che abbiano reso la DID;
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In ogni caso non può essere superato il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno.

Soggetti interessati ed esclusi dal lavoro accessorio tramite Libretto Famiglia

La disciplina del lavoro accessorio a seguito della riforma, ha acquisito strutturalmente una fisionomia di maggiore flessibilità e versatilità di utilizzo in quanto sostanzialmente consentita in tutti i settori produttivi, compreso il settore pubblico, con unico limite fissato nel reddito massimo percepibile dal prestatore di lavoro nell’arco di un anno solare.

Sussistono, tuttavia, specifiche restrizioni al ricorso di prestazioni di lavoro accessorio con riferimento a:

  • Appalti di opere e servizi, il cui utilizzo è vietato salvo specifiche ipotesi che saranno individuate con provvedimento ministeriale di prossima emanazione;
  • Settore pubblico, il cui ricorso è previsto esclusivamente per esigenze di carattere temporaneo e/o eccezionale e nei limiti sanciti da:
    • Contrattazione collettiva;
    • Vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica;
    • Patto di stabilità interno;
  • Settore agricolo, per il quale il lavoro accessorio è limitato alle ipotesi di:
    • Attività di carattere stagionale con utilizzo di lavoratori pensionati o giovani studenti “under 25“;
    • Attività svolte in favore di piccoli imprenditori agricoli (da intendersi per tali coloro che nel corso dell’esercizio precedente hanno conseguito un volume di affari non superiore ad €. 7.000,00 realizzato per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli e ittici) che nell’anno precedente non risultano iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Libretto famiglia per il lavoro occasionale accessorio

Le famiglie hanno a disposizione un libretto nominativo prepagato. Nello stesso sono titoli dal valore unitario di €. 10,00 da consegnare al prestatore d’opera per ogni ora di lavoro.

Il libretto nominativo, c.d. libretto Famiglia, è acquistabile presso la piattaforma telematica dell’Inps. Oppure presso gli uffici postali.

Il libretto famiglia è utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali.

Prestazioni che possono consistere in:

  • Piccoli lavori domestici. Inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • Insegnamento privato supplementare (ripetizioni private a studenti, ad esempio).

Come si è detto, il libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal valore nominale di €. 10,00. Ciascuno utilizzabile per compensare una prestazione di durata non superiore ad un’ora.

Per ogni titolo di pagamento sono a carico dell’utilizzatore gli oneri contributivi pari a:

  • €. 1,65 di contribuzione IVS, da versare alla Gestione Separata Inps;
  • €. 0,25 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Adempimenti per la famiglia sull’attivazione del buoni

L’utilizzo dei buoni famiglia prevede alcuni adempimenti a carico della famiglia committente.

Entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione, il committente è chiamato a comunicare alcuni dati all’Inps. Si tratta dei:

  • Dati identificativi del prestatore d’opera;
  • Il compenso pattuito;
  • Il luogo di svolgimento;
  • La durata della prestazione.

Nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

La comunicazione dei dati avviene attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps.

Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito

L’Inps ha precisato i regimi di compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le seguenti prestazioni sociali:

  • Indennità di mobilità;
  • Naspi;
  • Disoccupazione agricola;
  • Cassa Integrazione Guadagni. 

Le prestazioni di lavoro accessorio non potranno in ogni caso determinare un doppio accredito contributivo relativo al medesimo periodo, pertanto in caso di concomitanza con l’erogazione di prestazioni integrative e/o di sostegno al reddito non sarà riconosciuta la relativa contribuzione figurativa.

Indennità di mobilità e Libretto Famiglia

I soggetti beneficiari di indennità di mobilità possono contare sulla piena compatibilità con i redditi derivanti da prestazioni di lavoro accessorio, che risulta tuttavia cumulabile:

  • Al 100% con prestazioni di lavoro accessorio contenute nel tetto annuale di €. 3.000,00 (annualmente rivalutabile)
  • Entro i limiti della retribuzione percepita dal lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro che ha determinato la collocazione nelle liste di mobilità (rivalutata ai sensi dell’articolo 9, comma 9, della Legge n. 223/1991), per compensi percepiti oltre il tetto di €. 3.000,00 (e comunque entro il limite massimo previsto di €. 7.000,00).

Il beneficiario della prestazione a sostegno del reddito (indennità di mobilità) è tenuto obbligatoriamente a comunicare all’Inps il reddito che presume di percepire nell’anno in relazione all’attività di lavoro accessorio: entro cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, oppure, all’atto della presentazione della domanda di accesso alla prestazione sociale nei casi di attività lavorativa preesistente.

Indennità di disoccupazione involontaria (Naspi) e Libretto Famiglia

Anche con riferimento all’indennità prevista per la disoccupazione involontaria (Naspi) è sancita la totale compatibilità con i compensi derivanti da attività di lavoro occasionale di tipo accessorio. Con riferimento alla cumulabilità con tali redditi, la Naspi risulta:

  • Interamente cumulabile con attività accessorie contenute nel limite annuale di €. 3.000,00;
  • Ridotta nella misura dell’80% del compenso percepito oltre il tetto di €. 3.000,00 (ed entro il limite di €. 7.000,00).

In virtù della limitata cumulabilità, il beneficiario dell’indennità Naspi è obbligatoriamente tenuto a comunicare all’Inps il presunto reddito derivante da attività di lavoro occasionale di tipo accessorio: entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, oppure, entro la data di presentazione della domanda di Naspi, in caso di attività preesistente.

Disoccupazione agricola e Libretto Famiglia

L’Inps conferma la compatibilità del lavoro occasionale di tipo accessorio anche con il percepimento di indennità di disoccupazione agricola, ma con la cumulabilità limitata al limite di €. 3.000,00.

In considerazione delle tempistiche previste per l’ottenimento della disoccupazione agricola (che viene riconosciuta nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione), si dovrà aver cura di prendere come riferimento, ai fini della verifica del cumulo reddituale, gli emolumenti derivanti da attività di lavoro accessorio percepiti nell’anno di competenza della prestazione di disoccupazione.

Ad esempio, un lavoratore agricolo che ha lavorato solo in parte nell’anno “n”, decide di chiedere lo stato di disoccupazione agricola nell’anno “n+1”. Se nell’anno “n” ha percepito redditi da lavoro occasionale accessorio sotto i €. 3.000 l’importo della sua disoccupazione agricola non subirà alcuna decurtazione (come detto si prendere a riferimento l’anno di competenza della disoccupazione, e non l’anno di erogazione della prestazione).

Cassa integrazione Guadagni (CIG) e Libretto Famiglia

Le integrazioni salariali restano interamente cumulabili entro il limite, già più volte citato, di €. 3.000,00 annuali (rivalutati annualmente).

Il conseguimento di redditi di lavoro accessorio eccedenti tale limite, e fino a €. 7.000,00 per anno civile, faranno scattare il regime di cumulabilità parziale ordinariamente previsto per i casi di svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato, con diniego del diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate (vedi Circolare Inps n. 130/2010).

Ne consegue l’obbligo (vigente esclusivamente nel caso il percettore superi il limite di €. 3.000,00) di comunicazione preventiva all’Inps dello svolgimento di attività lavorative, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le Circolari n. 75/2007 e 57/2014 dell’Inps).

Lavoro occasionale accessorio e prestazioni a sostegno del reddito: conclusioni

Come abbiamo visto le principali prestazioni a sostegno del reddito sono tutte cumulabili con le prestazioni di lavoro occasionale accessorio legato al Libretto Famiglia. Tuttavia, al superamento dei €. 3.000,00 euro il prestatore è chiamato ad effettuare una comunicazione all’Inps per dichiarare il reddito percepito con questa modalità.

Infatti, al superamento di determinate soglie le prestazioni a sostegno del reddito possono essere ridotte oppure azzerate. E’ compito del prestatore dell’attività di lavoro seguire le istruzioni dell’Inps per la comunicazione dei compensi percepiti, pena l’applicazione di sanzioni.

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