Il criterio generale di tassazione del reddito da lavoro dipendente di fonte estera riguarda il luogo (Stato) Stato dove l'attività viene svolta, oltre che, in base ai principi generali, nello Stato di residenza del lavoratore. In ogni caso, devono essere analizzate: la residenza del lavoratore, la sua permanenza all'estero, le modalità concrete di svolgimento dell'attività.
Accade sempre più frequentemente che cittadini italiani vadano a lavorare all'estero, sia alle dipendenze di società italiane che alle dipendenze di datori di lavoro stranieri, mantenendo, tuttavia, la residenza fiscale in Italia. Per questo il problema legato alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente di fonte estera è così importante.
Sul tema il nostro Legislatore ha previsto un differente meccanismo di tassazione di questi redditi da applicarsi nei confronti di un soggetto lavoratore dipendente residente da quello non residente. Il mantenimento della residenza in Italia comporta l'obbligo di pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi prodotti all'estero. Questo sulla base del principio della "world wide taxation" (articolo 3 del DPR n. 917/86, TUIR), salvo previsioni particolari contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (modello OCSE). Secondo la norma citata, infatti, i soggetti residenti pagano le imposte nel paese di residenza sulla base dei redditi ovunque prodotti. Mentre i soggetti non residenti pagano le imposte nel paese nel quale lavorano solo sull'ammontare dei redditi ivi prodotti (principio della fonte o della territorialità).
Di seguito andiamo ad analizzare i criteri di tassazione dei redditi da lavoro dipendente estero da parte di lavoratori fiscalmente residenti in Italia e come possono essere superate le problematiche legate alla doppia imposizione giuridica dei redditi.
La residenza fiscale dei lavoratori
La disciplina riguardante le modalità di tassazione del reddito da lavoro dipendente estero trova applicazione per tutti i lavoratori dipendenti che prestano lavoro all'estero. Per comprenderne le modalità applicative occorre soffermarsi su alcuni elementi chiave:
La residenza fiscale del soggetto, stabilita ai sensi dell'articolo 2 del DPR n 917/86 (TUIR). Per approfondire: "Residenza fiscale delle persone fisiche: la guida";
Il periodo di soggiorno del lavoratore nell'altro Stato estero.
La legislazione fiscale italiana introduce la nozione di residenza nell'articolo 2 del TUIR. Norma, questa, che considera fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, ossia per più di 183 giorni nell'anno, sono:
Iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
Hanno nel territorio dello stato:
Il domicilio, ex art. 43 del c.c.;
La residenza, ex art. 43 c.c.
Tali requisiti sono alternativi e non concorrenti. Questo significa che è sufficiente che sussista uno solo di essi perché il contribuente sia considerato fiscalmente residente...
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