Le procedure legate alla distribuzione degli utili nelle società di capitali e nelle società di persone. Le società possono decidere di trattenere una parte o tutti gli utili per reinvestirli nell'attività aziendale.

La distribuzione degli utili in una società è un aspetto fondamentale della gestione finanziaria aziendale, che riguarda il modo in cui i profitti realizzati vengono allocati tra i vari stakeholder, in particolare gli azionisti. La distribuzione degli utili varia a seconda della struttura legale della società e della politica di distribuzione degli utili adottata dalla direzione.

ASPETTOSOCIETA' DI CAPITALISOCIETA' DI PERSONEBase della distribuzioneIn base alla quota di partecipazione azionariaProporzionale alla quota di partecipazione o agli accordi interniDecisione sulla distribuzioneGeneralmente decisa dall'assemblea degli azionisti, basata sulle raccomandazioni del consiglio di amministrazionePiù flessibile, spesso basata su accordi interni tra i soci Flessibilità nella distribuzioneMeno flessibile, regolata da norme societarie più stringentiMaggiore, con possibili adattamenti in base alla situazione finanziaria dei sociImplicazioni fiscaliI dividendi sono generalmente soggetti a tassazione; le norme variano a seconda del paese. Gli utili distribuiti possono essere soggetti a diverse regole fiscali, a seconda della struttura della società e della legislazione localeRuolo delle relazioni personaliMinore, dato che la distribuzione è più formalizzata e regolamentataImportante, le decisioni possono essere influenzate dalle relazioni e dagli accordi tra i sociReinvestimento degli utiliLe decisioni di reinvestimento sono spesso legate a strategie aziendali a lungo terminePuò essere più influenzato dalle necessità personali dei soci rispetto alle esigenze aziendali

Distribuzione di utili nelle società di capitali

Ai sensi dell'art. 2433 co. 1 c.c., "la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'art. 2364-bis, secondo comma".

L'art. 2433 co. 1 c.c. non configura un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, quello di decidere il da farsi, optando, eventualmente, anche per l'accantonamento o per il reimpiego nell'interesse della società. Prima dell'assunzione di tale delibera, quindi, appare configurabile una mera aspettativa. 

La deliberazione assembleare che, in occasione dell'approvazione del bilancio, decide di distribuire utili, inoltre, potrebbe anche prevedere che ciò avvenga in via differita, posticipando l'esborso finanziario ma senza incidere sulla maturazione del diritto di credito del socio. I presupposti di cui all'art. 2433 c.c., quindi, sono da valutare al momento della deliberazione e non è necessario ...

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