Home Fisco Internazionale Agevolazioni fiscali per impatrio in Italia Lavoratori impatriati vs Regime forfettario

Lavoratori impatriati vs Regime forfettario

Confronto numerico per valutare il regime dei lavoratori impatriati ed il regime forfettario per un professionista che impatria in Italia dall'estero. La differenza tra i due regimi è legata alle differenti basi imponibili.

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Il regime dei lavoratori impatriati è un particolare regime fiscale agevolato che è stato rivisto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 (a partire dal 2024). Tale disposizione prevede che, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma il lavoratore impatriato possa applicare una detassazione ai fini IRPEF (e delle relative addizionali) del 50% (o del 60% in caso di presenza di figli minori) nell’anno di acquisizione della residenza fiscale italiana e nei quattro successivi. L’agevolazione riguarda i redditi da lavoro dipendente o autonomo (in forma professionale) prodotti sul territorio italiano.

Ho già affrontato in altri articoli i requisiti e la concreta applicazione dell’agevolazione per i lavoratori impatriati (“Lavoratori impatriati in Italia: requisiti e vantaggi“). In questo contributo intendo andare ad analizzare un confronto tra l’applicazione del regime dei lavoratori impatriati rispetto al regime forfettario, per un soggetto impatriato in Italia che vuole esercitare attività professionale. In questi casi, infatti, il soggetto si trova di fronte alla valutazione di convenienza tra due diversi regimi fiscali, ovvero:

  • Il regime fiscale dei lavoratori impatriati, valido per cinque anni con una detassazione del 50% del reddito imponibile, ed
  • Il regime forfettario, che rispettando i relativi requisiti consente di essere applicato senza limiti temporali, con una tassazione sostitutiva del 15% (5% per i primi cinque anni, rispettando i requisiti startup) su un reddito determinato forfettariamente.

La valutazione di convenienza che andremo a simulare fa riferimento ad un professionista che impatria in Italia e che si trova di fronte a questi due regimi fiscali, ipotizzando che possieda i requisiti per l’applicazione di entrambi. Andiamo ad analizzare, quindi, quali sono i risultati di questo confronto. Deve essere tenuto presente che si tratta di un esempio numerico che, di fatto, è basato su stime e non può sostituire l’analisi di un professionista sulla propria situazione personale.

Il vincolo legato alla scelta del regime forfettario nel quinquennio agevolabile dell’agevolazione impatriati

La domanda che molto spesso ci viene posta è se il regime forfettario sia alternativo nel corso del quinquennio del regime degli impatriati. Ebbene, la risposta a questa domanda è negativa, almeno secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 460/E/2022. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la scelta del regime forfettario, nel primo anno di trasferimento in Italia, in costanza dei requisiti richiesti per l’agevolazione impatriati, comporta l’impossibilità di scegliere successivamente il diverso regime degli impatriati. Di fatto, quindi, la preventiva scelta (al momento del rientro in Italia) del regime forfettario comporta l’impossibilità (anche in costanza dei requisiti previsti) di poter scegliere l’applicazione del regime dei lavoratori impatriati negli anni successivi.

Questo aspetto determina, inevitabilmente, la necessità di effettuare dei calcoli preventivi per valutare, in relazione alla propria situazione personale e lavorativa l’applicazione del regime forfettario o dell’agevolazione impatriati per le partite Iva. Proprio per simulare questi due scenari di seguito andiamo a vedere una simulazione dei due regimi fiscali.

Il regime dei lavoratori impatriati per i professionisti che rientrano in Italia

Un professionista che lavorava all’estero, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 ha la possibilità di impatriare in Italia ed aprire una partita Iva in contabilità semplificata in concomitanza del suo impatrio in Italia (ovvero al momento della sua iscrizione anagrafica in Italia e contestuale cancellazione dall’AIRE). L’effettuazione di questi adempimenti consente al professionista di proseguire la sua attività di arte o professione abituale dall’Italia ottenendo i benefici previsti dall’agevolazione impatriati. Si tratta, in particolare, della detassazione del 50% (o del 60% in caso di presenza di figli minori) per l’anno di acquisizione della residenza fiscale italiana e per i quattro successivi.

Proviamo a vedere, nella tabella seguente, la tassazione e la contribuzione prevista per il professionista, ipotizzando la sua iscrizione alla gestione separata INPS. Nella simulazione viene preso in considerazione un reddito di 85.000 (euro) limite di fatturato annuo previsto per il regime forfettario. L’esempio presuppone il sostenimento di costi deducibili per 6.000 euro (affitto dell’ufficio, consulenza fiscale, aggiornamento professionale, etc).

Tabella: simulazione tassazione professionista in regime impatriati

DESCRIZIONEREDDITO NETTO: DETAZZIONE AL 50%
Fatturato annuo85.000
Costi deducibili6.000
Reddito imponibile79.000
Imponibile fiscale(79.000 x 50%) = 39.500
Tassazione IRPEF10.226
Addizionali (stimate)1.185
Contributi INPS gestione separata(39.500 x 26,23%) = 10.373
Onere complessivo(10.226 + 1.185 + 10.373) = 21.784
Reddito netto(79.000 – 21.784) = 57.216
Simulazione tassazione e contributi previdenziale di un lavoratore autonomo con regime dei lavoratori impatriati

Disciplina previdenziale per i lavoratori impatriati con partita Iva

Per i soggetti che possono beneficiare del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati, la determinazione dell’imponibile previdenziale era dubbia. A chiarire la situazione è intervenuta la Circolare INPS n. 52 del 7 giugno 2023. Si tratta della Circolare dove, annualmente, l’istituto riepiloga le modalità di determinazione delle basi imponibili per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (sezione I) e dai professionisti iscritti alla Gestione separata (sezione II). Questo, relativamente, alla compilazione del quadro RR del modello Redditi P.F.

Per quanto di nostro interesse il documento chiarisce che, nel caso in cui nel quadro RF (relativo ai professionisti) e RG (relativo ad artigiani e commercianti) sia stata barrata la casella relativa all’applicazione dell’agevolazione per i lavoratori impatriati in Italia la base imponibile contributiva “è la stessa individuata ai fini IRPEF“. Questo significa che non vi sono basi imponibili differenziate tra tassazione e contribuzione per gli impatriati e che, di fatto, questa agevolazione è sia fiscale che previdenziale. Aspetto, questo, mai stato chiarito in assenza di espressa presa di posizione da parte dell’INPS. Pertanto, con questa circolare dovrebbe essere chiarita la posizione dell’istituto sull’agevolazione per il rientro in Italia dei lavoratori. Tale chiarimento, dovrebbe ritenersi applicabile anche alla nuova disciplina degli impatriati in vigore nel 2024 (in assenza di ulteriori chiarimenti in merito).

Il regime forfettario per le partite Iva dei professionisti

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per le partite Iva individuali introdotto con la Legge n. 190/14 e ss.mm. Tale regime può essere applicato anche dai lavoratori che rientrano in Italia dall’estero, al rispetto delle condizioni di accesso e permanenza nel regime specificatamente previsti. Il regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque periodi di applicazione del regime.

Questo regime fiscale può essere particolarmente interessante per tutti quei soggetti che fatturano fino a 85.000 euro (soglia massima di fatturato per l’applicazione del regime forfettario). Per questi soggetti il regime forfettario, come si può vedere dalla tabella sottostanti è particolarmente interessante. Nella tabella sottostante ci sono due esempi che riguardano il regime forfettario per i professionisti che operano con coefficiente di redditività al 78% e al 67% (per approfondire la tabella con i coefficienti di redditività puoi far riferimento a questo articolo: “Regime forfettario: requisiti e vantaggi“).

Coefficienti redditività per codici ATECO regime forfettario professionisti

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PROFESSIONALECODICE ATECOCOEFFICIENTE REDDITIVITA’
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche(01 – 02 – 03) –(05 – 06 –07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)
– (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
67%

Tabella: simulazione tassazione professionista in regime forfettario

DESCRIZIONECOEFFICIENTE REDDITIVITA’ 78%COEFFICIENTE REDDITIVITA’ 67%
Fatturato annuo85.00085.000
Costi forfettari(85.000 x 22%) = 18.700(85.000 x 33%) = 28.050
Reddito imponibile66.30056.950
Imposta sostitutiva (66.300 x 5%) = 3.315(56.950 x 5%) = 2.848
Contributi INPS gestione separata(66.300 x 26,23%) = 17.391(56.950 x 26,23%) = 14.938
Onere complessivo(3.315 + 17.391) = 20.706(2.848 + 14.938) = 17.785
Reddito netto(85.000 – 20.706) = 64.294(85.000 – 17.785) = 67.215
Tabella: tassazione professionista in regime forfettario con diversi coefficienti di redditività

Professionisti: regime impatriati vs regime forfettario

Al termine delle simulazioni effettuate appare evidente che per un professionista che fattura sino alla soglia del regime forfettario, ovvero 85.000 euro, l’applicazione del regime forfettario è maggiormente conveniente. Rispetto alla precedente versione del regime impatriati (con una detassazione maggiore), l’attuale detassazione del 50%, sia fiscale che previdenziale, favorisce la convenienza del regime forfettario per i professionisti.

Di fatto, quindi, questa versione del regime dei lavoratori impatriati ha reale convenienza soltanto per i contribuenti che per l’esercizio di attività professionali non hanno i requisiti per l’applicazione del regime forfettario. Classico caso potrebbe essere quello del soggetto che rientra in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente con retribuzione superiore ai 30.000 euro (causa di esclusione dal regime forfettario). In questo caso, essendo inibito il regime forfettario torna in gioco l’agevolazione impatriati anche per il lavoro autonomo.

Il regime forfettario, consente al contribuente, come visto, di fruire di una tassazione con aliquota inferiore (15% di base o 5% per i primi cinque anni) al primo scaglione IRPEF (23%).

Naturalmente, gli esempi riportati sono soltanto indicativi, rimane sempre fondamentale l’analisi completa della situazione del soggetto impatriato, al fine di individuare la migliore soluzione in relazione alle sue caratteristiche personali, sia per l’agevolazione impatriati, sia per il regime forfettario.

Consulenza fiscale online

In questa semplice analisi ho voluto mettere a confronto due regimi fiscali particolarmente interessanti che un professionista impatriato in Italia può scegliere per l’esercizio della sua attività, al momento in cui prendere residenza fiscale in Italia (dall’estero). Il consiglio che posso darti se ti trovi a dover impatriare in Italia dall’estero è quello di prestare attenzione a tutti i requisiti che prevedono questi regimi agevolati.

Sia il regime fiscale dei lavoratori impatriati sia il regime forfettario, infatti, prevedono l’applicazione di requisiti molto stringenti che devono essere attentamente verificati prima dell’apertura della partita Iva. Per questo motivo è fondamentale l’ausilio di un dottore Commercialista esperto che possa guidarti nella scelta del regime fiscale migliore in relazione alle tue caratteristiche personali in relazione ai requisiti previsti dalle normative in commento.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti di maggiori informazioni sul funzionamento dell’agevolazione (ed i relativi rischi), ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

8 COMMENTI

  1. Gentile dottor Migliorini,
    Se un professionista impatriato non dovesse usufruire da subito del ‘regime impatriati’, optando ad esempio per la partita IVA forfettaria, perderebbe la possibilità di usufruirne in futuro o no (ad esempio dopo 6 mesi o un anno dallo spostamento della residenza in Italia, nel caso trovasse un nuovo lavoro da dipendente in Italia)?
    Grazie.

  2. Gentile Dott. Migliorini,
    nell’art. mi sembra di capire che il regime fiscale dei lavoratori impatriati ed il regime forfettario siano compatibili e quindi le entrambi agevolazioni cumulabili. Tuttavia in” FiscoOggi.it-Regime Fiscale impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia”, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate c’è incompatibilità tra regime forfettario e regime impatriati, per cui “il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando del regime forfettario, non può avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo”. Cosa ne pensa. Grazie.

  3. Gentile Dottore, l’abbattimento dell’imponibile si applica anche ai fini del calcolo della gestione separata o meno?

  4. Gent. Dott. Migliorini,
    ho l’impressione che il versamento dei contributi da parte degli “impatriati” maturi solamente sulla parte imponibile ai fini fiscali e non sul 100% del reddito come da Lei calcolato nelle tabelle esemplificative.
    Riporto di seguito art. 1 comma 29 legge 335/95 29.
    “Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e’ dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e’ applicato sul reddito delle attivita’ determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. (…)”
    La norma si riferisce alla versione originaria evidentemente poi modificata, pertanto Le chiedo se Lei sia a conoscenza di eventuali modifiche rispetto alla parte imponibile ai fini INPS.
    Ringrazio anticipatamente per la risposta,
    cordiali saluti

  5. Mancano chiarimenti ufficiali su questo aspetto, soprattutto da parte dell’Inps. In generale sono concorde, ma in mancanza di chiarimenti non sono così sicuro che questa agevolazione sia valida anche ai fini previdenziali. Anche la dottrina più accreditata ha posizioni contrastanti sul tema, la mia è la posizione più prudente in attesa di essere (piacevolmente) smentito.

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