L’indennità di disoccupazione è una prestazione che viene erogata a tutti coloro che cessano involontariamente un’attività lavorativa. Viene erogata a seguito della maturazioni di determinati requisiti e serve a fronteggiare il periodo di mancanza di lavoro retribuito.
Il sostegno viene erogato a tutti i cittadini residenti in Italia, ma anche a tutti coloro che vengono considerati dal nostro ordinamento lavoratori frontalieri.
Cerchiamo di capire meglio cosa s’intende per lavoratori frontalieri, in che modo viene erogata loro l’indennità di disponibilità e quali altre misure interessano questi soggetti.
Indice degli Argomenti
- Chi sono i lavoratori frontalieri?
- Naspi e richiesta di disoccupazione INPS
- Come si calcola la Naspi?
- I requisiti per poter richiedere la Naspi dai frontalieri
- Partita iva e Naspi
- Novità per i lavoratori frontalieri in Svizzera dal 2024
- Nuova Naspi sull’accordo Italia – Svizzera
- Assegno unico universale per i frontalieri
Chi sono i lavoratori frontalieri?
Per lavoratori frontalieri intendiamo tutti coloro che per esigenze lavorative, sono costretti a spostarsi in un paese estero, ma che di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel Paese di origine. In Italia ci sono molti lavoratori frontalieri, a seguito delle zone limitrofe considerate paesi esteri, presso i quali molti lavoratori si recano ogni mattina per prestare la propria attività lavorativa.
Il Ministero delle finanze individua questi lavoratori come frontalieri, ovvero si recano all’estero, in paesi limitrofi per svolgere la prestazione. In Italia ci sono Paesi confinanti, quali: la Slovenia, l’Austria, la Svizzera e la Francia.
Per maggiori informazioni, leggi: “Frontalieri italiani: il regime fiscale di tassazione”
Ogni giorno molti lavoratori si recano in questi paesi esteri ad esercitare la propria attività, questi lavoratori godono di particolari benefici fiscali vista la particolarità in cui versano.
Può accadere come per ogni lavoratore, che il rapporto di lavoro con il paese estero si interrompa, nel caso di licenziamento, il lavoratore cosa potrà fare?
Di norma la residenza dei lavoratori frontalieri è diversa rispetto al paese dove va ad esercitare la propria prestazione lavorativa, in questo caso per i lavoratori Italiani frontalieri, vige la possibilità di poter richiedere l’indennità di disoccupazione proprio in Italia.
L’Italia è considerato il paese di provenienza e il paese di residenza fiscale del soggetto, per cui la richiesta di disoccupazione dovrà essere presentata in Italia, negli appositi uffici preposti, piuttosto che nel paese dove il soggetto andava ad esercitare la sua attività.
A determinare quanto sopra descritto è l’art. 65, Reg. UE 883/04, il quale sottolinea la possibilità per il lavoratore, di poter richiedere l’indennità di disoccupazione direttamente all’ente preposto dell’INPS.
Naspi e richiesta di disoccupazione INPS
Per poter richiedere la Naspi il lavoratore frontaliero, si dovrà accedere al servizio online sul portale dell’INPS. L’accesso avverrà tramite SPID, CIE o CNS e di seguito sono riportate le indicazioni per poter accedere al servizio:
- Servizi per il cittadino;
- Domande di prestazione a sostegno del reddito;
- Naspi – Indennità di Naspi.
Dopo aver cliccato in “Indennità di Naspi” ci sarà da compilare un modulo che prevede una serie di informazioni anagrafiche e la compilazione di sezioni che richiedono anche le indicazioni di periodi di lavoro svolti all’estero.
Dopo aver compilato la domanda, essa verrà elaborata dall’INPS e successivamente verrà comunicato al contribuente l’esito della domanda.
Come si calcola la Naspi?
L’indennità prevede un importo massimo oltre il quale non si avranno ulteriori erogazioni ovvero 1.335,40 euro.
Vediamo nel dettaglio le percentuali di retribuzioni pari all’indennità che verrà corrisposta al lavoratore:
- 75% della RMM (retribuzione media mensile) degli ultimi 4 anni se inferiore a 1.227,55 euro.
- Se la RMM è superiore a 1.227,55 viene corrisposto un importo pari a 920,66 euro.
- In caso di importo erogato pari a 920,66 euro, viene corrisposto un 25% in più dato dalla differenza tra i due importi limiti ovvero 1.227,55 e 920,66 euro.
L’indennità Naspi ha una durata di 2 anni e si basa sulla metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni.
Riduzione dell’indennità
L’indennità Naspi a partire dal 4 mese prevede una riduzione pari al 3% per ciascun mese di fruizione. Diminuire la Naspi ogni mese è indice di incentivazione nella ricerca di un lavoro, per tutti coloro che si sono ritrovati per qualsiasi motivo ad esserne esclusi.
L’indennità ci permette di fronteggiare e ammortizzare la fuoriuscita temporanea dal mercato del lavoro, la quale dovrà riprendere per poter portare sussidio e una vita decorosa a noi stessi.
I requisiti per poter richiedere la Naspi dai frontalieri
I lavoratori frontalieri, i quali sono assicurati presso un paese estero, abbiamo detto che possono far richiesta dell’indennità Naspi prevista dal nostro Paese. Quello che l’ente preposto, in questo caso l’INPS prende in considerazione saranno i periodi di assicurazione maturati nello Stato di ultima occupazione.
Qualora fosse necessario si imputano al conto anche i periodi maturati in altri Stati membri. La presentazione deve avvenire entro 68 giorni dal termine del contratto di lavoro.
Ricordiamo che in ogni caso per avere diritto alla Naspi sono necessarie 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La possibilità di richiedere l’indennità di disoccupazione prevede la prassi tipica per ogni lavoratore che al termine di un contratto di lavoro, fa richiesta dell’indennità qualora in possesso dei requisiti richiesti.
Anche per i lavoratori frontalieri vige la possibilità di far richiesta dell’incentivo all’imprenditorialità.
Ovvero trattasi di un anticipo, erogato dall’INPS sotto forma di indennità di disoccupazione spettante, utilizzata per poter avviare un’attività di lavoro.
Partita iva e Naspi
Chi in passato ha aperto partita Iva deve presentare una dichiarazione aggiuntiva all’Agenzia delle entrate attestante:
- Cessazione di tale attività;
- Oppure il reddito presunto derivante dall’apertura della P.Iva per l’anno in corso sia inferiore a 4.800,00 euro lordi.
Novità per i lavoratori frontalieri in Svizzera dal 2024
Come previsto, per il 2024 ci saranno importanti novità, in tema di accordo per il criterio di tassazione del lavoratore frontalieri intercorso con la Svizzera. Per i nuovi assunti dal 2024, il regime di tassazione non prevede più la tassazione nel paese dove viene svolta l’attività lavorativa, ma bensì in Italia.
L’accordo prevede che la Svizzera possa trattenere fino all’80% delle imposte alla fonte sui redditi che saranno successivamente tassati dallo Stato di residenza, in questo caso secondo le aliquote Italiane.
Per evitare un criterio di doppia imposizione verrà riconosciuto un credito d’imposta, per le tasse già pagate in Svizzera.
Per maggiori informazioni: “Frontalieri con la Svizzera: cosa cambia dal 2024?”
Nuova Naspi sull’accordo Italia – Svizzera
Il nuovo accordo prevede delle proposte anche in merito al trattamento di indennità economica della Naspi. E’ stata accolta la richiesta di creare una nuova forma di disoccupazione speciale per tutti coloro che si trovano a perdere il proprio lavoro.
L’accordo prevede importi più alti rispetto alla normale indennità di disoccupazione. Maggiori novità saranno previste con l’entrata in vigore dell’accordo e con l’attuazione dello stesso.
Al momento possiamo ritenere che i lavoratori frontalieri possono godere comunque dell’indennità Naspi secondo le modalità previste nei paragrafi precedenti.
Assegno unico universale per i frontalieri
Per quanto si cerchi di migliorare la situazione sul fronte delle imposizioni e della Naspi, ancora farraginosa è la faccenda riguardante gli assegni unici universali erogati ai genitori, che si trovano nella situazione per la quale un genitore chiede l’AUU in Italia e l’altro genitore, per la sua parte, trova difficoltà a richiedere l’assegno familiare in Svizzera.
Questo problema riguarda la mancanza di comunicazione tra l’INPS e gli enti in Svizzera, i quali non riescono con facilità a calcolare l’importo spettante all’altro genitore, non essendo a conoscenza dell’importo erogato in Italia.
Per il momento, la soluzione più attuabile è quella di accedere tramite SPID all’area riservata INPS e verificare i pagamenti posti in atto dall’ente.
Tuttavia si evince un blocco, di gestione delle pratiche, che porta a dei ritardi nelle erogazioni, che meriterebbe di trovare una soluzione pratica ed efficiente.