Uno degli adempimenti periodici che devono assolvere i contribuenti, soggetti all’applicazione dell’IVA, è la liquidazione periodica del tributo. Tutti i contribuenti, infatti, sono tenuti a determinare, mensilmente (o trimestralmente, su opzione), il debito IVA dovuto risultante dalla liquidazione dell’IVA.
La liquidazione non è altro che l’importo dovuto a fronte dell’imposta richiesta nelle fatture emesse (Iva a debito), al netto dell’IVA detratta sulle fatture ricevute (Iva a credito). In questo modo si determina il debito IVA.
In questo articolo mi voglio concentrare sulla IVA trimestrale e sulle sue modalità di liquidazione. Vediamo di riassumere, schematicamente, come individuare la corretta periodicità della liquidazione IVA e come effettuare il versamento, tramite modello F24.
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Periodicità delle liquidazioni IVA
La liquidazione e l’eventuale versamento dell’IVA a debito risultante devono essere effettuati con cadenza mensile, da parte di tutti i contribuenti. Tuttavia è permesso, ai contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato i limiti di €. 500.000 per le prestazioni di servizi, ovvero €. 800.000 per le altre attività, di avere la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell’IVA trimestrale anziché mensile.
Il versamento dell’IVA trimestrale comporta, in aggiunta all’imposta, la corresponsione degli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell’1%. Riepilogando, la liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
- €. 500.000 per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi;
- €. 800.000 per le imprese che esercitano altre attività.
L’opzione, per la liquidazione trimestrale dell’IVA, deve essere esercitata in sede di inizio attività e comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentarsi successivamente alla scelta operata. L’opzione ha effetto dall’anno in cui è esercitata e fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.
Il volume d’affari ai fini IVA
Le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l’Iva trimestralmente coincidono con quanto previsto per l’accesso al regime di contabilità semplificata. Tuttavia, il calcolo deve essere effettauto avendo riguardo al volume d’affari e non ai ricavi. Questo è quanto ha precisato la Risoluzione n. 15/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate.
Il volume di affari è rappresentato dalla somma di tutte le cessioni e prestazioni imponibili IVA effettuate e registrate (o soggette a registrazione) al netto delle variazioni in diminuzione e dell’imposta addebitata al cliente. Questa grandezza si ricava dalla dichiarazione IVA (campo VE50) e serve, ad esempio, per definire il regime contabile del contribuente e la periodicità per la liquidazione dell’imposta.
Alla formazione del volume d’affari concorrono:
- L’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo di imposta, compreso l’imponibile relativo alle operazioni Iva ad esigibilità differita;
- Le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies prive del requisito di territorialità, che dal 1 gennaio 2013 devono essere obbligatoriamente fatturare (articolo 21, comma 6-bis del DPR n. 633/72).
La liquidazione IVA trimestrale
Il versamento dell’IVA avviene con periodicità mensile o trimestrale. Occorre distinguere tra le seguenti categorie di soggetti.
CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE MENSILE IVA
La liquidazione e il versamento dell’eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo. Per cui, ad esempio, sulle fatture di febbraio l’Iva si verserà il 16 marzo.
CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA
La liquidazione e il versamento dell’imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari:
- 16 maggio
- 16 agosto
- E 16 novembre.
Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo. Questo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi per i soggetti che presentano la dichiarazione.
Eccezione: per le ditte che rientrano nel regime speciale di cui all’art. 74, commi 4 e 5, del DPR n. 633/72 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi) la scadenza è il 16 febbraio.
Se il giorno di scadenza è un sabato o un giorno festivo la scadenza si sposta in avanti al primo giorno non festivo. Per il versamento Iva trimestrale è importante ricordare che gli importi (a debito) devono essere aumentati dell’1%.
Come versare l’Iva trimestrale?
Il versamento dell’Iva trimestrale avviane mediante modello F24 il 16 del secondo mese successivo a quello di registrazione e di chiusura del periodo. Pertanto nel caso di liquidazione del primo trimestre gennaio-marzo procederemo al versamento il 16 maggio, mentre per il secondo trimestre aprile-giugno verseremo il 16 agosto.
Il versamento dell’IVA avviene sempre utilizzando il modello F24.
Versamento Iva trimestrale: quali codici tributo?
Nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate potete trovare tutti i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento degli importi a debito derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva. Di seguito il link per accedere alla pagina.
Codici tributo liquidazione Iva
Descrizione | Codice Tributo |
---|---|
Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario | 1668 |
Versamento IVA mensile Gennaio | 6001 |
Versamento IVA mensile Febbraio | 6002 |
Versamento IVA mensile Marzo | 6003 |
Versamento IVA mensile Aprile | 6004 |
Versamento IVA mensile Maggio | 6005 |
Versamento IVA mensile Giugno | 6006 |
Versamento IVA mensile Luglio | 6007 |
Versamento IVA mensile Agosto | 6008 |
Versamento IVA mensile Settembre | 6009 |
Versamento IVA mensile Ottobre | 6010 |
Versamento IVA mensile Novembre | 6011 |
Versamento IVA mensile Dicembre | 6012 |
Versamento acconto per IVA mensile | 6013 |
Versamento IVA trimestrale 1 trimestre | 6031 |
Versamento IVA trimestrale 2 trimestre | 6032 |
Versamento IVA trimestrale 3 trimestre | 6033 |
Versamento IVA quarto trimestre | 6034 |
Versamento IVA acconto | 6035 |
Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 1 trimestre | 6036 |
Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 2 trimestre | 6037 |
Credito IVA art. 38bis comma 2 dpr 633/1972 3 trimestre | 6038 |
IVA dovuta dalle pp.aa.- scissione dei pagamenti – art. 17-ter del dpr n. 633/1972 | 6040 |
IVA dovuta dalle pp.aa. e societa’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attivita’ commerciali – art. 5, c. 1, d.m. 23 /12/ 2015 | 6041 |
Versamento IVA – immissione in consumo di prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato – art. 1, comma 937, legge n. 205/2017 | 6044 |
Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale | 6099 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Gennaio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6301 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Febbraio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6302 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Marzo – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6303 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Aprile – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6304 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Maggio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6305 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Giugno – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6306 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Luglio – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6307 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Agosto – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6308 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Settembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6309 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Ottobre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6310 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Novembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6311 |
Versamento IVA – estrazione beni deposito IVA – mese Dicembre – articolo 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993 | 6312 |
IVA derivante da rettifica per i contribuenti minimi in franchigia – art. 32bis dpr 633/1972 | 6492 |
Integrazione IVA | 6493 |
Isa – indici sintetici di affidabilita’ fiscale integrazione IVA | 6494 |
IVA regolarizzazione di magazzino | 6495 |
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 1 trimestre | 6720 |
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 2 trimestre | 6721 |
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 3 trimestre | 6722 |
Subfornitura IVA mensile versamento cadenza trimestrale 4 trimestre | 6723 |
Subfornitura IVA trimestrale versamento 1 trimestre | 6724 |
Subfornitura IVA trimestrale versamento 2 trimestre | 6725 |
Subfornitura IVA trimestrale versamento 3 trimestre | 6726 |
Subfornitura IVA trimestrale versamento 4 trimestre | 6727 |
Imposta sugli intrattenimenti | 6728 |
IVA forfettaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti | 6729 |
Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’art. 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 Settembre 2003, 269 – IVA (risoluzione 76/e del 6 Giugno 2005) | 8921 |
Regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione | 9399 |
IVA e soggetti aderenti al regime forfettario
I soggetti che fruiscono del regime forfettario sono esonerati, ai fini Iva, dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi connessi. Ai fini Iva, quindi, il contribuente che aderisce al regime forfettario è esonerato (Circolare n. 73/E/2007 Agenzia delle Entrate):
- Dalla registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del DPR n. 633/72);
- Dalla registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del DPR n. 633/72);
- Dalla registrazione degli acquisti (articolo 25 del DPR n. 633/72);
- Dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del DPR n. 633/72), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- Dalla dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del DPR n. 322/98).