Le agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative sono sospese dal 1° gennaio 2026 senza proroga: niente più detrazione del 30% o 65%. Questa guida spiega come funzionavano, le modifiche 2024-2025, i requisiti necessari e cosa fare in attesa del ripristino.
Investire in innovazione non è solo una scommessa sul futuro, ma una leva fiscale strategica per abbattere l’IRPEF. Con la Legge di Bilancio 2025, l’ecosistema delle Startup innovative diventa ancora più attrattivo per i business angel e i piccoli risparmiatori, grazie all’innalzamento della detrazione in regime de minimis al 65%.
Dal 1° gennaio 2026 gli incentivi fiscali per chi investe in startup innovative sono sospesi. Detrazione IRPEF del 30%, deduzione IRES del 30% e detrazione de minimis del 65%: tutte le agevolazioni fiscali non sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2026.
Questa guida analizza nel dettaglio come trasformare il capitale di rischio in un vantaggio fiscale certo, unendo i requisiti societari alle regole per l’investitore.
Indice degli argomenti
Gli incentivi fiscali sono sospesi dal 1° Gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 le agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative non sono più operative. La detrazione IRPEF del 30% per persone fisiche, la deduzione IRES del 30% per società e la detrazione de minimis del 65% sono tutte scadute il 31 dicembre 2025 senza che la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) o il Decreto Milleproroghe ne abbiano disposto la proroga.
Questa interruzione rappresenta un vuoto normativo inatteso che sta creando forte incertezza tra investitori, business angel, family office e l’intero settore del venture capital italiano.
Secondo quanto dichiarato da Italian Tech Alliance (l’associazione italiana del Venture Capital), la mancata proroga è dovuta a un problema tecnico-amministrativo: il Governo italiano non ha notificato tempestivamente alle autorità europee la richiesta di rinnovo degli incentivi, nonostante la misura fosse già stata approvata da Bruxelles per due quinquenni consecutivi (2015-2020 e 2021-2025).
Cosa significa per investitori e startup
L’impatto è significativo su diversi fronti:
Per gli investitori privati: Chi effettua un investimento dal 1° gennaio 2026 non può più beneficiare del risparmio fiscale del 30% (regime ordinario) o del 65% (regime de minimis). Un investimento da 100.000 euro che fino al 31 dicembre garantiva un risparmio IRPEF di 65.000 euro, oggi non genera alcun beneficio fiscale.
Per le startup: Il rischio concreto è una riduzione del flusso di capitali privati. I dati Italian Tech Alliance mostrano che dal 2015 al 2025 le agevolazioni hanno generato una raccolta significativa di investimenti. Senza questo incentivo, molti investitori potrebbero posticipare le decisioni o guardare a mercati esteri più favorevoli.
Per l’ecosistema: La mancanza di continuità normativa danneggia la fiducia degli operatori e rischia di rallentare l’innovazione proprio quando l’Italia stava consolidando la propria posizione nel panorama europeo del venture capital.
Prospettive di ripristino e retroattività
Al momento (febbraio 2026) è in corso un dialogo tra Governo italiano e Commissione Europea per sbloccare la situazione. Le associazioni di settore chiedono non solo il ripristino degli incentivi, ma anche l’applicazione con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.
L’agevolazione fiscale per Startup innovative
La detrazione IRPEF per investimenti in Startup innovative è un incentivo fiscale introdotto dal D.L. n. 179/2012 (art. 29). Consente alle persone fisiche di detrarre dall’imposta lorda una percentuale della somma investita nel capitale sociale di una Startup innovativa. L’aliquota base è del 30%, ma può salire fino al 65% in regime de minimis, a patto di mantenere l’investimento per almeno 3 anni. Inoltre, la L. 193/2024, art. 31, comma 2 prevede che non possono beneficiare della detrazione de minimis (e nemmeno di quella ordinaria al 30%) gli investimenti che generano una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance.
Questa regola si applica in senso cumulativo: se un investitore detiene già il 20% del capitale e con un nuovo investimento supera il 25%, perde il diritto all’agevolazione anche sulla nuova tranche.
L’obiettivo era evitare che l’agevolazione venisse utilizzata per acquisizioni di controllo o quote maggioritarie, concentrandola su investimenti “diffusi” tipici del capitale di rischio.
Chi può beneficiare della detrazione
L’agevolazione è trasversale e si rivolge a due macro-categorie di soggetti passivi IRPEF:
- Persone fisiche: Investitori privati, inclusi i familiari dell’imprenditore, che investono capitale proprio.
- Business angel: Investitori professionali che apportano capitale e know-how.
Attenzione: La detrazione spetta sia in caso di investimento diretto (sottoscrizione di quote o azioni), sia in caso di investimento indiretto tramite Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative.
Regime ordinario: detrazione IRPEF/IRES del 30%
Il regime ordinario prevedeva un’aliquota del 30% applicabile sia a persone fisiche che giuridiche.
Per le persone fisiche (soggetti IRPEF):
- Detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30% dell’investimento
- Investimento massimo agevolabile: 1.000.000 di euro per periodo d’imposta
- Risparmio fiscale massimo: 300.000 euro
- La detrazione non utilizzata per incapienza poteva essere riportata ai periodi d’imposta successivi (ma non oltre il terzo)
Per le persone giuridiche (soggetti IRES):
- Deduzione dal reddito complessivo pari al 30% dell’investimento
- Investimento massimo agevolabile: 1.800.000 di euro per periodo d’imposta
- Risparmio fiscale massimo (con aliquota IRES 24%): 129.600 euro
- Esclusione per evitare “detrazioni a catena”: non potevano beneficiarne altre startup innovative, incubatori, OICR e società che investono principalmente in startup
Riferimento normativo: D.L. 179/2012, art. 29, come modificato dalla L. 162/2024
Regime De Minimis: detrazione IRPEF del 65%
Il regime de minimis è riservato esclusivamente alle persone fisiche e offriva un’aliquota più vantaggiosa in cambio di limiti di investimento più contenuti.
Caratteristiche (dopo le modifiche 2024-2025):
- Detrazione IRPEF del 65% (aumentata dal 50% con la L. 193/2024)
- Investimento massimo agevolabile: 100.000 euro per periodo d’imposta
- Risparmio fiscale massimo: 65.000 euro
- Inquadrato nel Regolamento UE 2831/2023 sugli aiuti de minimis
- La startup beneficiaria non poteva ricevere più di 300.000 euro complessivi di aiuti de minimis nell’arco di tre esercizi
Importante: Con il D.M. 28 dicembre 2020 e il chiarimento MEF del 29 ottobre 2025, è stata confermata l’alternatività assoluta tra regime ordinario e de minimis: l’investitore doveva scegliere uno dei due regimi e non poteva cumularli nemmeno parzialmente sulla stessa operazione.
Riferimento normativo: D.L. 34/2020, art. 38, commi 7-8, come modificato dalla L. 193/2024
Quanto si risparmia: regime ordinario vs regime De Minimis
Esistono due binari paralleli per ottenere l’agevolazione. Scegliere quello corretto dipende dall’importo che si intende investire e dalla “capienza” del regime de minimis della startup target.
Il risparmio fiscale effettivo si calcola applicando l’aliquota (30% o 65%) alla somma investita nel capitale sociale. La detrazione riduce direttamente l’IRPEF lorda dovuta. Se la detrazione supera l’imposta, l’eccedenza può essere riportata negli anni successivi (fino al 3°), ma non può essere chiesta a rimborso immediato.
Confronto diretto: quale regime scegliere?
Ecco le differenze sostanziali tra i due regimi vigenti per gli investimenti effettuati nel 2025/2026:
| Caratteristica | Regime ordinario (standard) | Regime “De Minimis” (potenziato) |
| Aliquota detrazione | 30% | 65% (novità 2025 per Startup) |
| Limite investimento | Fino a €1.000.000 annui | Fino a € 100.000 annui (per socio) |
| Risparmio max | € 300.000 | € 65.000 |
| Requisito chiave | La Startup deve essere iscritta alla Sezione Speciale. | La Startup deve avere plafond de minimis libero (200k/300k triennali). |
| Procedura | Automatica in Dichiarazione dei Redditi (Modello Redditi PF). | Istanza preventiva al Ministero (MIMIT) tramite piattaforma. |
Molti investitori puntano al 65% senza verificare i conti della Startup. Il regime de minimis ha un tetto (generalmente € 300.000 nel triennio mobile). Se la Startup ha già ottenuto altri aiuti (es. bandi regionali, garanzia MCC all’80%), potrebbe non avere spazio per autorizzare la vostra detrazione al 65%. Prima di bonificare, chiedete alla Startup la visura aggiornata del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).
L’holding period di 3 anni
È l’errore più comune che porta alla decadenza (e alle sanzioni). Le quote o azioni devono essere mantenute per almeno 3 anni.
- Cosa succede se vendo prima? Se cedete le quote al 2° anno, dovete restituire tutta la detrazione fruita + gli interessi legali.
- Eccezione strategica: Il trasferimento mortis causa o a titolo gratuito ai familiari non fa decadere il beneficio (si trasferisce l’obbligo di mantenimento).
Esempio di calcolo numerico
Immaginiamo un investitore, il Dott. Rossi, con un reddito imponibile di € 80.000 e un’IRPEF lorda di circa € 27.000. Decide di investire € 50.000 in una Startup innovativa.
Scenario A: Detrazione ordinaria (30%)
Risparmio = € 50.000 * 30% = € 15.000
- Impatto: Il Dott. Rossi sconta interamente i € 15.000 dalla sua IRPEF annuale.
- IRPEF da pagare: 27.000 – 15.000 = € 12.000.
Scenario B: Detrazione De Minimis (65%)
Risparmio = € 50.000 * 65% = € 32.500
- Impatto: La detrazione supera l’IRPEF dovuta (32.500 > 27.000).
- Gestione eccedenza: Il Dott. Rossi azzera l’IRPEF dell’anno corrente (risparmia € 27.000) e riporta l’eccedenza di € 5.500 nella dichiarazione dell’anno successivo.
Domande frequenti
Tecnicamente la misura era prevista in scadenza al 31/12/2025. Ad oggi (Febbraio 2026), siamo in attesa di un decreto che ne rinnovi l’efficacia. Gli investimenti effettuati nel 2025 possono essere portati in detrazione nella dichiarazione 2026, ma per i nuovi bonifici del 2026 è necessaria estrema cautela.
Decadi dal beneficio (Decadenza). Devi restituire l’importo detratto maggiorato degli interessi legali. L’unica eccezione è il trasferimento mortis causa (eredità) o il trasferimento gratuito ai familiari, che subentrano nell’obbligo di mantenimento.
Sì. Anzi, la condizione di “startup” prevede fisiologicamente perdite nei primi anni. L’importante è che la società mantenga i requisiti di legge (es. spese R&S) e non perda la qualifica di startup innovativa per motivi diversi dal decorso del termine (5 anni).
È il punto più dibattuto. La riforma introduce un tetto alle spese detraibili per chi ha redditi oltre i € 75.000 (quoziente familiare). Sebbene molte detrazioni al 19% siano colpite, gli investimenti in startup (30%-65%) seguono regole speciali (TUIR e leggi speciali). Tuttavia, in assenza di chiarimenti ufficiali dell’AdE, è prudente considerare che potrebbero concorrere al plafond generale.
Riferimenti normativi
- D.L. 179/2012, artt. 25-32: La “Costituzione” delle startup innovative (Definizioni e requisiti).
- D.M. 07/05/2019: Modalità di attuazione degli incentivi fiscali.
- Regolamento UE n. 2831/2023: Nuovo regolamento de minimis (tetto 300.000€ triennale).
- Legge di Bilancio 2026: Per le nuove limitazioni generali sulle detrazioni IRPEF (Redditi >75k).