L’art. 2479-ter c.c. disciplina i casi di nullità e annullabilità delle decisioni dei soci di SRL. La SRL è una società a responsabilità limitata facente parte della categoria delle società di capitale, ovvero quelle imprese con personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. I soci sono limitatamente responsabili, rispondono cioè per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte. Essi si riuniscono periodicamente e assumono le decisioni sociali che andranno poi trascritte nel libro delle decisioni dei soci (approvazione del bilancio, aumenti o riduzioni di capitale, compensi amministratore, etc). Le decisioni prese, tuttavia, possono essere nulle o annullabili.
L’invalidità delle decisioni prese dai soci di SRL
La legge prevede espressamente, nell’art. 2479-ter c.c. i casi di annullabilità e di nullità delle decisioni dei soci. In particolare, sono annullabili le decisioni:
- Prese in difformità con la legge o con l’atto costitutivo;
- Assunte con la partecipazione di un socio in conflitto di interessi.
Sono nulle le decisioni:
- Aventi un’oggetto illecito o impossibile;
- Prese in assenza assoluta di informazione;
- Che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Invalidità delle decisioni dei soci: le cause di annullabilità
Le cause di annullabilità sono previste dai co. 1, 2 e 4 dell’art. 2479-ter c.c., ovvero:
- Le decisioni prese in difformità alla legge o dell’atto costitutivo;
- Le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un conflitto di interessi con quello della società;
- Decisioni prese con la mancanza di legittimazione dei partecipanti se determinante per la delibera;
- Le decisioni prese in presenza di singoli voti invalidi o con il loro indebito conteggio;
- Le decisioni per le quali il verbale risulti incompleto o inesatto a tal punto d impedire l’accertamento nel merito della delibera.
Il termine per impugnare una delibera assembleare annullabile è di 90 giorni e l’impugnazione può essere avanzata “dai soci che non vi hanno consentito“, ovvero coloro che si sono apposti alla decisione sociale, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, solo se presente.
L’impugnazione non può essere avanzata da un socio contrario alla decisione, ma assente all’assemblea societaria.
Violazioni di legge o dell’atto costitutivo
Rientrano in questa particolare casistica:
- Le decisioni adottate con metodo extra-assembleare senza indicazione, nei documenti sottoscritti dai soci, dell’argomento oggetto della decisione;
- Violazione delle disposizioni dell’atto costitutivo ovvero, in assenza, dalla legge, per la convocazione dell’assemblea;
- Mancato rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi;
- Irregolarità nella procedura di voto;
- Errore, la violenza, il dolo o l’errato conteggio del singolo voto, a condizione che sia fornita la c.d. prova di resistenza (ovvero la permanenza o meno di una maggioranza sufficiente ad approvare la delibera una volta sottratti i voti viziati);
- Incompletezza o l’inesattezza del verbale, comunque esistente, che impedisce l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
Chi può impugnare le delibere assembleari?
I soggetti legittimati ad impugnare le delibere annullabili sono:
- Soci che non hanno consentito alla deliberazione impugnata;
- Amministratori;
- Collegio sindacale.
Termini
Il termine per l’impugnazione della decisione annullabile è di 90 giorni, a pena di decadenza.
Il termine decorre dalla trascrizione della decisione nel libro sociale indipendentemente dal fatto che la stessa sia soggetta o meno anche all’iscrizione o al deposito presso il Registro delle imprese.
Nel caso di omessa trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, deve essere consentito impugnare la relativa deliberazione senza limiti di tempo.
Effetti dell’annullamento della decisione
L’art. 2479-ter co. 4 c.c. rinvia all’art. 2377 co. 7 c.c., pertanto:
- Ha effetto rispetto a tutti i soci;
- Obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. La società deve adottare nuovamente sia le delibere annullate, sia tutte quelle, collegate alle prime, successivamente assunte dall’assemblea, in quanto, anche queste ultime risultano travolte dagli effetti del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento pronunciata.
In ogni caso, inoltre, sono fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
Invalidità delle decisioni dei soci: le cause di nullità
Le cause di nullità sono previste dal co. 3 dell’art. 2479-ter c.c., ovvero:
- Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile;
- Le decisioni prese in assenza assoluta di informazioni;
- Ed infine, le decisioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Le decisioni assembleari “possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse” e non solo dal socio presente, dall’amministratore o dal collegio sindacale.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile o prese in assenza assoluta di informazioni possono essere impugnate entro 3 anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Infine, decisioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, “possono essere impugnate senza limiti di tempo“.
Decisioni aventi ad oggetto illecito o impossibile
Sono nulle, le decisioni dei soci aventi oggetto impossibile o illecito ovvero contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, ovvero, nel caso in cui:
- Non redazione del bilancio di esercizio;
- Soppressione dell’assemblea per le materie per le quali la legge le riserva inderogabilmente la competenza;
- Quote di partecipazione siano rappresentate da azioni;
- Distribuzione di utili fittizi;
- Introduzione di una clausola statutaria recante un procedimento di approvazione delle delibere non conforme alla legge.
Le invalidità delle decisioni dei soci possono derivare anche dalla illiceità non dell’oggetto della decisione, ma del suo contenuto sostanziale. Ad esempio, nel caso di approvazione di un bilancio falso o redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione.
Soggetti legittimati
Ai sensi dell’art. 2479-ter co.3 c.c., l’azione di nullità può essere esperita da “chiunque vi abbia interesse”.
Pertanto, chi vuole esperire l’azione di nullità, deve dimostrare il proprio interesse all’eliminazione della decisione, è necessario provare il danno alla propria sfera giuridica.
Rilevabilità d’ufficio della nullità
Non è previsto il rilievo d’ufficio della nullità da parte del giudice. Si ritiene, comunque, che possa, trovare applicazione in via analogica, l’art. 2379 co. 2 c.c. 99, per le Spa.
Termini per l’impugnazione
Il termine di decadenza per esperire l’azione di nullità è di 3 anni decorrenti dal momento della trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci.
Imprescrittibilità dell’azione di nullità
La regola generale, ovvero 3 anni dalla data di trascrizione, ha un’eccezione, nel caso delle decisioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili od illecite, per le quali trova applicazione l’art. 1422 c.c. che prevede l’imprescrittibilità delle azioni di nullità.