La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato l’applicazione delle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici per tutto il 2015.

La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014) ha prorogato l’applicazione delle massime detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2015. Riepiloghiamo adesso le due tipologie di agevolazione e i loro requisiti di fruizione per l’anno in commento. Se, invece, desideri leggere l’articolo aggiornato sulle disposizioni in vigore ti lascio a questo contributo: “Ristrutturazione edilizia: bonus del 50%” e “Ecobonus: come funziona e come richiederlo“.

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La disciplina prevede una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio residenziale, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir. Le spese per le quali è fruibile la detrazione sono:

  • spese relative a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale;
  • spese relative a interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
  • spese per la realizzazione di parcheggi pertinenziali (box e posti auto);
  • spese per eliminazione di barriere architettoniche;
  • spese per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia;
  • spese per opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o di infortuni domestici;
  • spese relative a interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati.
  • spese per interventi di bonifica da amianto.

La misura della detrazione è stata fissata al 50% per le spese documentate e sostenute sino al 31 dicembre 2015, per un massimale di spesa di €. 96.000 per ogni unità immobiliare, unitariamente alle sue pertinenze (Risoluzione n. 124/E del 2007, Agenzia delle Entrate). Tuttavia, in caso di prosecuzione dei lavori relativi alla stessa unità immobiliare, nel suddetto limite di €. 96.000 si deve tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti.

Ai fini dell’ottenimento della detrazione in dichiarazione dei redditi è obbligatorio indicare nel quadro RP della dichiarazione dei redditi i dati inerenti l’immobile oggetto di intervento (estremi catastali, oppure gli estremi di registrazione del contratto che costituisce titolo per la detrazione), oltre che al calcolo della detrazione spettante.

Per poter beneficiare della detrazione Irpef del 50% sugli interventi volti al recupero edilizio, devono essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici:

  • le abilitazioni amministrative richieste dalle leggi in materia di edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (comunicazione di inizio lavori), oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000), in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi edilizi rientrano fra quelli agevolabili.
  • la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • le ricevute di pagamento dell’Imu;
  • in caso di interventi su pari comuni condominiali, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile, nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, se diverso dai familiari residenti;
  • la comunicazione preventiva di inizio lavori presentata alla Asl, qualora sia obbligatoria;
  • le ricevute dei bonifici di pagamento delle spese.

La detrazione Irpef per l’acquisto di unità immobiliari da ristrutturare

E’ prevista una detrazione Irpef anche in caso di acquisto di unità immobiliari site in fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione. La detrazione spettante all’acquirente spetta nella misura del 50% del valore dell’intervento eseguito, considerato per legge pari al 25% del prezzo delle unità immobiliari, risultante da atto pubblico. La detrazione in oggetto spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà di ciascuno.

Detrazione per la riqualificazione energetica di edifici esistenti

La detrazione del 65% è confermata fino al 31 dicembre 2015 in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione d’imposta spetta alle seguenti categorie di soggetti:

  • Persone fisiche, enti e soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese su edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, posseduti o detenuti;
  • Soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione dei previsti interventi su edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, posseduti o detenuti;

Il diritto alla detrazione compete anche ai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto di intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Gli interventi agevolabili sono i seguenti.

  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti – E’ necessario che gli edifici oggetto di intervento conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, inferiore di almeno il 20% ai valori indicati nelle tabelle di cui all’allegato C del DM 19 febbraio 2007, per l’anno 2007 e dell’allegato A del DM 11 marzo 2008, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma  24 lettera a) della Legge n. 244/2007, come modificato dal DM 26 gennaio 2010, in relazione ai periodi d’imposta successivi. La detrazione in esame non può essere superiore a €. 100.000.
  • Interventi sugli involucri degli edifici – Si tratta di interventi su edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, che rispettano i requisiti di trasmittanza termina U (dispersione di calore), definiti dal Ministero dello sviluppo economico con DM dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal DM 26 gennaio 2010.  La detrazione in esame non può essere superiore a €. 60.000.
  • Installazione di pannelli solari – La detrazione spetta per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, ecc. La detrazione non può essere superiore a €. 60.000.
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale – La detrazione spetta per spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La sostituzione dell’impianto può essere totale o parziale. La detrazione non può essere superiore a €. 30.000. L’agevolazione spetta anche in riferimento alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Per il riconoscimento delle detrazioni del 65% occorre che:

  • Un tecnico abilitato asseveri, sotto la propria responsabilità, che l’intervento risponde ai requisiti di riqualificazione energetica previsti dalle norme in esame;
  • Il contribuente acquisisca la documentazione idonea a comprovare il conseguimento dei requisiti prescritti.

Il contribuente deve trasmettere all’ENEA i dati contenuti nella certificazione energetica, oppure, a seconda degli interventi la scheda informativa di cui all’allegato E del DM 19 febbraio 2007. La trasmissione all’ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori(collaudo dell’opera), attraverso i canali telematici del sito www.acs.enea.it.

Chi può usufruire della detrazione?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • Le associazioni tra professionisti
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008). Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008).

4 COMMENTI

  1. Buongiorno
    il mio condominio ha effettuato un intervento di recupero del patrimonio edilizio nel 2017.
    Come da prassi la spesa è stata ripartita in quote millesimali tra i singoli condomini.
    Io ho pagato una parte nel 2017 e il saldo nel 2018.
    Cosa devo inserire nella dichiarazione 730/18 ? la somma effettivamente pagata, quella intera o nessuna delle due rimandando il recupero delle detrazioni alla dichiarazione 2019 ?
    Grazie
    Marco

  2. La somma da inserire in dichiarazione è quella che le deve certificare l’amministratore di condominio.

  3. Buongiorno
    Abbiamo ereditato un podere che comprende alcuni capanni ricovero attrezzi con copertura in eternit registrati al catasto, ma non in regola con il comune. E’ nostra intenzione sanare la cosa abbattendoli e smaltendo l’amianto. In questo caso è possibile detrarre nella prossima dichiarazione dei redditi lo smaltimento?
    Grazie
    Roberto

  4. Lo smaltimento dell’amianto non rientra tra gli interventi agevolabili fiscalmente.

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